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BV.2016.9 • BStGer BV.2016.9 KI-generiert

Appeal of Bank Employee Interview Denial Costs

Geschäftsnummer BV.2016.9
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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A party appealed a decision denying a request to interview a bank employee. The appellate court ordered the party to pay an advance for court costs, but the party subsequently withdrew the appeal. The court acknowledged the withdrawal and dismissed the case, ruling that the withdrawing party, having essentially lost, was responsible for the costs incurred. Despite the early withdrawal and minimal procedural costs, a reduced court fee of CHF 200 was levied against the appealing party.

Legislator-Regeste

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Art. 25 cpv. 4 DPA, Art. 73 LOAP, Art. 66 cpv. 1 LTF, Art. 66 LTF; Appeal of Bank Employee Interview Denial Costs: The appellate court ordered the party to pay an advance for court costs, but the party subsequently withdrew the appeal. The court acknowledged the withdrawal and dismissed the case, ruling that the withdrawing party, having essentially lost, was responsible for the costs incurred. Despite the early withdrawal and minimal procedural costs, a reduced court fee of CHF 200 was levied against the appealing party.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Zahlungsbefehl Parteientschädigung Bankgebühr Beschwerdelegitimation Gebührenfestsetzung Omissioni (art. 27 cpv. 1 e 3 DPA). Ritiro del reclamo.

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 66 cpv. 1 LTF

Used to impose costs on the appellant due to the withdrawal of the appeal, considering them as the losing party.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BV.2016.9

Decisione del 16 marzo 2016 Corte dei reclami penali

Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti A., rappresentata dall'avv. Luca Marcellini, Reclamante

contro

AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI, Controparte

Oggetto Omissioni (art. 27 cpv. 1 e 3 DPA)

Ritiro del reclamo

Visti:

- il gravame presentato in data 25 febbraio 2016 da A. avverso la decisione

22 febbraio 2016 del Direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC) con la quale è stata respinta la richiesta della reclamante di procedere all'interrogatorio del signor B., collaboratore di banca C. (act. 1 pag. 5; act. 1.3);

- la missiva 26 febbraio 2016 di questa Corte alla reclamante con la richiesta di effettuare il versamento di un anticipo spese di fr. 2'000.-- entro il 10 marzo 2016 (act. 2);

- lo scritto del 7 marzo 2016 del patrocinatore della reclamante con il quale viene dichiarato il ritiro del reclamo (act. 3).

Considerato:

- che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 7 marzo 2016 questo Tribunale prende atto del ritiro del reclamo;

- che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;

- che, conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162);

- che tale regolamento tuttavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, trovando pertanto applicazione, in analogia, le disposizioni della LTF (v. ad esempio la sentenza del Tribunale penale federale BV.2010.60 del 25 luglio 2011);

- che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soccombente giusta l’art. 66 cpv. 1 LTF;

- che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta allo stadio iniziale della procedura, senza che la causa abbia cagionato considerevoli costi processuali, elementi da tener presente nella fissazione della tassa di giustizia giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del sopraccitato regolamento (v. anche CORBOZ/W URZBURGER/

FERRARI/FRÉSARD/AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2a ediz., Berna 2014, n. 46 ad art. 66 LTF).

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Preso atto del ritiro del reclamo, la causa è stralciata dal ruolo.

2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- è posta a carico della reclamante.

Bellinzona, il 17 marzo 2016

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a:

- Avv. Luca Marcellini

- Amministrazione federale delle contribuzioni

Informazione sui rimedi giuridici

Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.