Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BV.2016.25 • BStGer BV.2016.25 KI-generiert

Withdrawal of IT Data Seizure Complaint - Costs Awarded to Defendant

Geschäftsnummer BV.2016.25
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court acknowledged the withdrawal of a complaint concerning the seizure of IT data. Because the withdrawal occurred late in the proceedings, after the exchange of pleadings, the court deemed the complaining party to be the losing party and thus responsible for costs. The court ordered the claimant to pay a fine of 1,000 Swiss Francs, which was covered by a previously paid deposit, with the excess to be returned.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 46 DPA, Art. 25 cpv. 4 DPA, Art. 73 LOAP, Art. 66 cpv. 1 LTF, Art. 66 LTF, Art. 103 LTF; Withdrawal of IT Data Seizure Complaint - Costs Awarded to Defendant: Because the withdrawal occurred late in the proceedings, after the exchange of pleadings, the court deemed the complaining party to be the losing party and thus responsible for costs. The court ordered the claimant to pay a fine of 1,000 Swiss Francs, which was covered by a previously paid deposit, with the excess to be returned.

Schlagwörter

KI-generiert
Geltendmachung von Betreibungskosten Zahlungsbefehl Rückzugsfiktion Reihenfolge der Pfändung Beschlagnahme elektronischer Daten Auferlegung der Verfahrenskosten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 66 cpv. 1 LTF

This provision determines that the costs of the appeal are to be borne by the party who withdrew it, as this party is considered to have lost.

art. 25 cpv. 4 DPA

This provision establishes that the costs for the appeal procedure before the Criminal Cassation Chamber are determined according to Art. 73 LOAP.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

oBundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BV.2016.25+BP.2016.63

Decisione dell’11 gennaio 2017 Corte dei reclami penali

Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti STUDIO FIDUCIARIO A., rappresentato dall'avv. Tania Naef, Reclamante

contro

AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI, Controparte

Oggetto Sequestro (art. 46 DPA)

Ritiro del reclamo

Visti:

- il reclamo, con domanda di effetto sospensivo, presentato il 7 novembre 2016 dallo Studio fiduciario A. avverso la decisione di sequestro del 3 novembre 2016, con la quale l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha sequestrato dati informatici presso il predetto studio (act. 1);

- le osservazioni presentate dall’AFC l’11 novembre 2016 (act. 2);

- la replica del reclamante del 9 dicembre 2016 (act. 7);

- la duplica dell’AFC del 21 dicembre 2016 (act. 9);

- la lettera del 2 gennaio 2017 inviata dal patrocinatore del reclamante, con cui viene dichiarato il ritiro del reclamo (act. 11).

Considerato:

- che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 2 gennaio 2017 questo Tribunale prende atto del ritiro del reclamo;

- che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;

- che, visto quanto precede, la domanda di effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto;

- che, conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162);

- che tale regolamento tuttavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, trovando pertanto applicazione per prassi costante le disposizioni della LTF in analogia (v. ad esempio le sentenze del Tribunale penale federale BV.2016.22 del 9 agosto 2016; BV.2012.36 del 12 settembre 2012; BV.2010.60 del 25 luglio 2011, consid. 5 e rinvio);

- che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soccombente giusta l’art. 66 cpv. 1 LTF;

- che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta ad uno stadio avanzato della procedura, integralmente esperita la fase di scambio degli allegati tra le parti, cagionando importanti oneri di cancelleria, elementi da tener presente nella fissazione della tassa di giustizia giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del sopraccitato regolamento (v. anche CORBOZ/W URZBURGER/ FERRARI/FRÉSARD/AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2a ediz., Berna 2014, n. 46 ad art. 66 LTF);

- che in considerazione di ciò, la tassa di giustizia può essere ragionevolmente determinata in fr. 1'000.--, l'eccedenza dell'anticipo delle spese di fr. 2'000.-- già versato dovendo essere restituita al reclamante.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Preso atto del ritiro del reclamo, la causa è stralciata dal ruolo.

2. La domanda di effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto.

3. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del reclamante. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato di fr. 2'000.--. La Cassa del Tribunale penale federale restituirà al reclamante il saldo di fr. 1’000.--.

Bellinzona, 12 gennaio 2017

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Tania Naef

- Amministrazione federale delle contribuzioni

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).