Appeal Withdrawal: Costs Awarded to Tax Administration
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court acknowledged the withdrawal of an appeal against an asset seizure order. The appellant withdrew their appeal after the Federal Tax Administration had seized bank documentation. The court reasoned that as the appeal was withdrawn, the appellant was considered the losing party and therefore liable for the costs of the proceedings, and a reduced fee was applied due to the early stage of the withdrawal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 46 DPA, Art. 25 cpv. 4 DPA, Art. 73 LOAP, Art. 66 cpv. 1 LTF, Art. 66 LTF, Art. 103 LTF; Appeal Withdrawal: Costs Awarded to Tax Administration: The appellant withdrew their appeal after the Federal Tax Administration had seized bank documentation. The court reasoned that as the appeal was withdrawn, the appellant was considered the losing party and therefore liable for the costs of the proceedings, and a reduced fee was applied due to the early stage of the withdrawal.
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KI-generiertUsed to determine that the costs of the appeal procedure should be borne by the appellant who withdrew the appeal, as they are considered the losing party.
Determines that the burden of costs for the appeal procedure before the Federal Criminal Court of Appeal is governed by Art. 73 LOAP.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: BV.2016.22
Decisione del 9 agosto 2016 Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Giorgio Bomio e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti A., rappresentato dall'avv. Valentina Borsari,
Reclamante
contro
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI, Controparte
Oggetto Sequestro (art. 46 DPA)
Ritiro del reclamo
Visti:
- il reclamo presentato il 27 giugno 2016 da A. avverso l’ordinanza di sequestro del 16 giugno 2016, con la quale l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha sequestrato documentazione bancaria inoltrata dalla Banca B., dalla Banca C. e dalla Banca D. (act. 1);
- le osservazioni presentate dall’AFC il 1° luglio 2016 (act. 2);
- la lettera del 29 luglio 2016 inviata dalla patrocinatrice del reclamante, con cui viene dichiarato il ritiro del reclamo (act. 5).
Considerato:
- che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 29 luglio 2016 questo Tribunale prende atto del ritiro del reclamo;
- che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;
- che, conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162),
- che tale regolamento tuttavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, trovando pertanto applicazione per prassi costante le disposizioni della LTF in analogia (v. ad esempio le sentenze del Tribunale penale federale BV.2012.36 del 12 settembre 2012; BV.2010.60 del 25 luglio 2011, consid. 5 e rinvio);
- che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soccombente giusta l’art. 66 cpv. 1 LTF;
- che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta allo stadio iniziale della procedura, senza che la causa abbia cagionato considerevoli costi processuali, elementi da tener presente nella fissazione della tassa di giustizia giusta gli art.
5 e 8 cpv. 3 del sopraccitato regolamento (v. anche CORBOZ/W URZBURGER/ FERRARI/FRÉSARD/AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2a ediz., Berna 2014, n. 46 ad art. 66 LTF).
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Preso atto del ritiro del reclamo, la causa viene stralciata dal ruolo.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- è posta a carico del reclamante.
Bellinzona, il 10 agosto 2016
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- Avv. Valentina Borsari
- Amministrazione federale delle contribuzioni
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).