Dismissal of Appeal Due to Withdrawal in Special Tax Investigation Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court acknowledged the withdrawal of an appeal against a decision that denied the sale of seized properties during a special tax investigation. The court ruled that because the appeal was withdrawn, the case would be dismissed from the docket, and the appellant would bear the costs of the proceedings, as is standard practice when a party withdraws their case and is considered the losing party.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 26 DPA, Art. 25 cpv. 4 DPA, Art. 73 LOAP, Art. 66 cpv. 1 LTF, Art. 66 LTF, Art. 103 LTF; Dismissal of Appeal Due to Withdrawal in Special Tax Investigation Case: The court ruled that because the appeal was withdrawn, the case would be dismissed from the docket, and the appellant would bear the costs of the proceedings, as is standard practice when a party withdraws their case and is considered the losing party.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to place the costs of the appeal procedure on the appellant who withdrew the appeal, as they are considered the losing party.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: BV.2013.9
Decisione del 13 agosto 2013 Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Davide Francesconi
Parti A., rappresentato dall'avv. Fiorenzo Cotti,
Reclamante
contro
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI,
Controparte
Oggetto Operazioni d'inchiesta (art. 26 DPA)
Ritiro del reclamo
Visti:
- il gravame presentato in data 27 maggio 2013 da A. avverso la decisione 22 maggio 2013 del funzionario inquirente dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC) con la quale quest'ultima autorità non ha autorizzato la vendita di alcuni immobili posti sotto sequestro nell'ambito di un'inchiesta fiscale speciale ai sensi dell'art. 190 e segg. della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) (v. act. 1);
- le osservazioni del 31 maggio 2013 dell'AFC (v. act. 2) e la successiva replica del reclamante del 25 giugno 2013 (v. act. 6);
- lo scritto del 18 luglio 2013 del patrocinatore del ricorrente - trasmesso per conoscenza all'AFC - con il quale viene dichiarato il ritiro del reclamo (v.
act. 10).
Considerato:
- che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 18 luglio 2013 questo Tribunale prende atto del ritiro del reclamo;
- che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;
- che, conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162);
- che tale regolamento tuttavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, trovando pertanto applicazione, in analogia, le disposizioni della LTF (v. ad esempio la sentenza del Tribunale penale federale BV.2010.60 del 25 luglio 2011);
- che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soccombente giusta l’art. 66 cpv. 1 LTF;
- che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta allo stadio iniziale della procedura, senza che la causa abbia cagionato considerevoli costi processuali, elementi da tener presente nella fissazione della tassa di giustizia giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del sopraccitato regolamento (v. anche
CORBOZ/W URZBURGER/FERRARI/FRÉSARD/AUBRY/GIRARDIN, Commentaire de la LTF, Berna 2009, n. 46 ad art. 66 LTF).
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Preso atto del ritiro del reclamo, la causa è stralciata dal ruolo.
2. La tassa di giustizia di fr. 300.-- è posta a carico del reclamante.
Bellinzona, 14 agosto 2013
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Fiorenzo Cotti
- Amministrazione federale delle contribuzioni
Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).