Company withdraws appeal of tax search after misunderstanding warrant.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA company appealed a search and seizure of its documents by the tax administration, which had occurred during an investigation into other individuals. The company later withdrew its appeal, acknowledging that its initial understanding of the search warrant, particularly a clause referencing a legal provision about appeals, had led it to believe an appeal was necessary to protect its interests, even though the administration had not yet requested the release of the seized documents. The court accepted the withdrawal and noted that the misunderstanding would be considered when determining the reduced court fees, ultimately striking the case from the record.
Legislator-Regeste
AmtlichPerquisizione domiciliare (art. 48 e seg. DPA) e sequestro (art. 46 e seg. DPA).;;Perquisizione domiciliare (art. 48 e seg. DPA) e sequestro (art. 46 e seg. DPA).;;Perquisizione domiciliare (art. 48 e seg. DPA) e sequestro (art. 46 e seg. DPA).;;Perquisizione domiciliare (art. 48 e seg. DPA) e sequestro (art. 46 e seg. DPA).
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited to establish that costs are generally borne by the party that withdrew the appeal.
Cited to determine that the costs for the appeal procedure are determined according to Art. 73 LOAP.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: BV.2013.8
Decisione del 21 maggio 2013 Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A. SA
Reclamante
contro
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI
Controparte
Oggetto Perquisizione domiciliare (art. 48 e seg. DPA) e sequestro (art. 46 e seg. DPA)
Visti:
- il reclamo presentato il 19 aprile 2013 dalla A. SA avverso la perquisizione ed il sequestro eseguiti presso la sua sede in data 3 aprile 2013 dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) nell'ambito di un'indagine condotta nei confronti di B., C., AA. e BB.;
- le osservazioni del 25 aprile 2013 dell'AFC;
- la replica dell'8 maggio 2013, mediante la quale la reclamante dichiara di ritirare il proprio gravame.
Considerato:
- che un reclamo interposto tra il momento della messa sotto suggello della documentazione e quello della levata dei sigilli è ammissibile unicamente allorquando l'amministrazione tarda abusivamente a richiedere il dissuggellamento (v. DTF 109 IV 153 consid. 1; sentenza del Tribunale penale federale BB.2006.46 del 12 ottobre 2006, consid. 1.2);
- che in occasione della perquisizione degli uffici della reclamante, diversi documenti sono stati posti, a sua richiesta, sotto suggello;
- che una richiesta di levata dei sigilli dei documenti summenzionati non è stata ancora presentata dall'AFC alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale;
- che la reclamante ha dichiarato in sede di replica che il suo gravame era volto unicamente ad impedire il sequestro della documentazione posta sotto suggello in occasione della perquisizione del 19 aprile scorso, aggiungendo che, alla lettura dei punti 4 e 5 del mandato di perquisizione del 3 aprile 2013, essa ha creduto che un reclamo contro il medesimo dinanzi a questa Corte fosse necessario per tutelare i suoi interessi;
- che il punto 5 del summenzionato mandato di perquisizione, riportando il contenuto dell'art. 26 DPA, può effettivamente aver indotto la reclamante, non patrocinata da un legale, ad interporre il gravame oggetto della presente procedura;
- che, preso atto della giurisprudenza di cui sopra, menzionata dall'AFC nelle sue osservazioni al gravame, la reclamante ha dichiarato di ritirare il proprio reclamo;
- che questo Tribunale prende atto di tale ritiro, precisato che dell'incomprensione di cui sopra si terrà conto nella fissazione della tassa di giustizia;
- che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;
- che, conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162),
- che tale regolamento tuttavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, trovando pertanto applicazione per prassi costante le disposizioni della LTF in analogia (v. ad esempio le sentenze del Tribunale penale federale BV.2012.36 del 12 settembre 2012; BV.2010.60 del 25 luglio 2011, consid. 5 e rinvio; d'altra opinione ANDREAS EICKER/FRIEDRICH FRANK/JONAS ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, Berna 2012, pag. 228, i quali ritengono applicabili gli art. 416 e segg. CPP);
- che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soccombente giusta l’art. 66 cpv. 1 LTF;
- che la dichiarazione di ritiro del reclamo è avvenuta ad uno stadio mediano della procedura, senza che la causa abbia cagionato considerevoli costi processuali, elementi da tener presente nella fissazione della tassa di giustizia giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del sopraccitato regolamento (v. anche CORBOZ/W URZBURGER/FERRARI/FRÉSARD/AUBRY/GIRARDIN, Commentaire de la LTF, Berna 2009, n. 46 ad art. 66 LTF).
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Preso atto del ritiro del reclamo, la causa viene stralciata dal ruolo.
2. La tassa di giustizia ridotta di fr. 200.-- è posta a carico della reclamante.
Essa è coperta dall'anticipo spese di fr. 1'500.-- già versato. La Cassa del Tribunale penale federale restituirà alla reclamante il saldo di fr. 1'300.--.
Bellinzona, 21 maggio 2013
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- A. SA
- Amministrazione federale delle contribuzioni
Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).