Inadmissibility of Appeal for Lack of Direct Impact and Manifestly Unfounded Nature of Interpreter Complaint
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA party appealed the denial of a request to exclude an interview transcript from a tax investigation. The appellant argued that the interviewee, a factual witness, was not provided with an interpreter during the interview, violating their rights. The court found the appeal inadmissible because the appellant was not directly affected by the interview procedure itself. Furthermore, the court determined the appeal was manifestly unfounded, as the transcript was drafted simultaneously in French and Italian, the interviewee understood and signed the Italian version (their native language), and did not raise any objections at the time.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 26 DPA, Art. 27 cpv. 1 DPA, Art. 27 cpv. 3 DPA, Art. 28 cpv. 1 prima, Art. 28 cpv. 3 DPA, Art. 82 DPA; Inadmissibility of Appeal for Lack of Direct Impact and Manifestly Unfounded Nature of Interpreter Complaint: The appellant argued that the interviewee, a factual witness, was not provided with an interpreter during the interview, violating their rights. The court found the appeal inadmissible because the appellant was not directly affected by the interview procedure itself. Furthermore, the court determined the appeal was manifestly unfounded, as the transcript was drafted simultaneously in French and Italian, the interviewee understood and signed the Italian version (their native language), and did not raise any objections at the time.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to impose court costs on the appellant.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: BV.2013.15
Decisione del 12 novembre 2013 Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti A., rappresentato dall'avv. Fiorenzo Cotti,
Reclamante
contro
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI,
Controparte
Oggetto Operazioni d'inchiesta (art. 27 cpv. 1 e 3 DPA)
Visti:
- il reclamo presentato il 1° luglio 2013 da A. avverso la decisione del 27 giugno 2013, mediante la quale l'Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) ha negato l'estromissione di un verbale dell'8 marzo concernente l'interrogatorio di B. nell'ambito di un'inchiesta fiscale speciale a carico di quest'ultimo e di C.;
- la decisione su reclamo del 4 settembre 2013, con la quale il direttore dell'AFC ha respinto il suddetto reclamo;
- il reclamo del 6 settembre 2013 interposto da A. contro la decisione dell'AFC del 4 settembre 2013.
Considerato:
- che contro le operazioni o le omissioni del funzionario inquirente, non impugnabili giusta l'art. 26 DPA, può essere interposto reclamo presso il direttore o capo dell'amministrazione in causa (art. 27 cpv. 1 DPA);
- che la decisione su reclamo può essere impugnata presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale soltanto per violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento (art. 27 cpv. 3 DPA);
- che il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall'operazione impugnata, dall'omissione censurata o dalla decisione su reclamo e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione (art. 28 cpv. 1 prima frase DPA)
- che il reclamo deve essere presentato per scritto entro tre giorni a contare da quello in cui il reclamante ha ricevuto notificazione della decisione (v. art. 28 cpv. 3 DPA);
- che, interposto il 6 settembre 2013 dal destinatario della decisione impugnata, il reclamo è ricevibile in ordine;
- che, in quanto gli art. 73-81 DPA non dispongano altrimenti, per la procedura davanti al Tribunale penale federale si applicano le pertinenti disposizioni del CPP (v. art. 82 DPA; A. EICKER/F. FRIEDRICH/J. ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, Berna 2012, pag. 17);
- che, se il ricorso è manifestamente inammissibile o infondato, chi dirige il procedimento può statuire sullo stesso senza richiedere osservazioni alla controparte (v. art. 390 cpv. 2 CPP e contrario);
- che il reclamante sostiene che B., interrogato l'8 marzo 2013 dall'AFC in qualità di persona informata sui fatti, non abbia potuto beneficiare delle garanzie della CEDU riferite alla presenza durante l'audizione di un interprete, ragione per cui il verbale d'interrogatorio dovrebbe essere estromesso dall'incarto;
- che, se un partecipante al procedimento non comprende la lingua in cui si svolge il medesimo o non è in grado di esprimersi sufficientemente bene nella stessa, chi dirige il procedimento fa capo a un traduttore o interprete (v. art. 68 cpv. 1 prima frase CPP);
- che la legittimazione dell'indagato estraneo all'audizione in quanto tale è dubbia, visto che l'operazione alla base della richiesta in questione non lo tocca direttamente come esige l'art. 28 cpv. 1 DPA;
- che la questione non merita comunque ulteriore disamina, visto che il reclamo risulta in ogni caso manifestamente infondato per i motivi che seguono, ciò che ha del resto permesso di rinunciare allo scambio degli allegati;
- che, nella fattispecie, durante l'interrogatorio dell'8 marzo 2012, l'ispettore dell'AFC si è espresso in francese e la redattrice del verbale ha tradotto in italiano le domande (v. act. 1.1);
- che il verbale d'interrogatorio è stato redatto simultaneamente in francese ed italiano;
- che le domande sono state poste in italiano e le risposte (in italiano) di B. sono anche state verbalizzate in italiano, lingua del procedimento nonché lingua madre dell'interrogato;
- che l'interrogato ha riletto la sua deposizione e firmato, confermandone dunque la correttezza, ogni pagina del verbale, senza formulare riserva o osservazione alcuna riguardo ad eventuali difficoltà di comprensione;
- che l'interrogato non ha interposto reclamo contro le modalità dell'interrogatorio dell'8 marzo 2012;
- che, del resto, l'AFC ha correttamente informato l'interrogato sull'oggetto della procedura, della sua qualità di persona informata sui fatti così come dei suoi diritti e doveri derivanti dal CPP e CP (v. act. 1.1, pag. 1 e seg.);
- che non vi è dunque nessun motivo per estromettere il verbale contestato dall'incarto;
- che, conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162);
- che tale regolamento tuttavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, trovando pertanto applicazione per prassi costante le disposizioni della LTF in analogia (v. ad esempio le sentenze del Tribunale penale federale BV.2012.36 del 12 settembre 2012; BV.2010.60 del 25 luglio 2011, consid. 5 e rinvio; d'altra opinione ANDREAS EICKER/FRIEDRICH FRANK/JONAS ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, Berna 2012, pag. 228, i quali ritengono applicabili gli art. 416 e segg. CPP);
- che, giusta l'art. 66 cpv. 1 LTF, all'opponente, parte soccombente, viene addossata una tassa di giustizia di fr. 2'000.--;
- che non vengono per contro assegnate ripetibili all'AFC (v. art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Nella misura della sua ammissibilità, il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del reclamante.
Bellinzona, 13 novembre 2013
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Fiorenzo Cotti
- Amministrazione federale delle contribuzioni
Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).