Federal Tax Administration Property Freeze Appeal Withdrawal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertTwo parties appealed a decision by the Federal Tax Administration to freeze a property. However, before the court could rule, the appealing parties withdrew their appeal. The court noted the withdrawal and dismissed the case, finding that because the appeal was withdrawn early in the proceedings and did not incur significant costs, the appealing parties, as the withdrawing party, were responsible for the court costs.
Legislator-Regeste
AmtlichSequestro (art. 46 DPA): ritiro del ricorso.;;Sequestro (art. 46 DPA): ritiro del ricorso.;;Sequestro (art. 46 DPA): ritiro del ricorso.;;Sequestro (art. 46 DPA): ritiro del ricorso.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to justify placing the costs of the proceedings on the appellants because they withdrew their appeal, making them the losing party.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: BV.2012.37-38
Decisione del 6 agosto 2012 Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Andreas J. Keller e Tito Ponti, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
1. A.,
2. B.,
entrambi rappresentati dall'avv. Anne Schweikert,
Reclamanti
contro
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI,
Controparte
Oggetto Sequestro (art. 46 DPA)
Ritiro del ricorso
Visti:
- il reclamo presentato il 13 luglio 2012 da A. e B. avverso la decisione di sequestro dell'11 luglio 2012, con la quale l'Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) ha disposto il blocco, tra l'altro, del fondo n. 1 sito nel comune di Z. di loro pertinenza;
- le osservazioni del 19 luglio 2012 dell'AFC;
- la lettera del 25 luglio 2012 inviata dal patrocinatore del ricorrente, con cui viene dichiarato il ritiro del ricorso;
Considerato:
- che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 25 luglio 2012 questo Tribunale prende atto del ritiro del ricorso;
- che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;
- che, conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162),
- che tale regolamento tuttavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, trovando pertanto applicazione, in analogia, le disposizioni della LTF (v. ad esempio la sentenza del Tribunale penale federale BV.2010.60 del 25 luglio 2011);
- che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soccombente giusta l’art. 66 cpv. 1 LTF;
- che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta allo stadio iniziale della procedura, senza che la causa abbia cagionato considerevoli costi processuali, elementi da tener presente nella fissazione della tassa di giustizia giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del sopraccitato regolamento;
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo.
2. La tassa di giustizia di fr. 300.-- è posta in solido a carico dei reclamanti.
Bellinzona, 6 agosto 2012
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Anne Schweikert
- Amministrazione federale delle contribuzioni
Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).