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BV.2012.36 • BStGer BV.2012.36 KI-generiert

Federal Criminal Court Dismisses Appeal and Awards Costs After Withdrawal

Geschäftsnummer BV.2012.36
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Criminal Court noted the withdrawal of an appeal filed by an individual against a decision denying the release of real estate previously seized during a tax investigation. The court dismissed the case based on the withdrawal and, applying established practice regarding withdrawn appeals and considering the early stage of the proceedings, ordered the appellant to bear the costs of the appeal amounting to CHF 300.

Legislator-Regeste

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Art. 46 DPA, Art. 25 cpv. 4 DPA, Art. 73 LOAP, Art. 66 cpv. 1 LTF, Art. 66 LTF, Art. 103 LTF; Federal Criminal Court Dismisses Appeal and Awards Costs After Withdrawal: The court dismissed the case based on the withdrawal and, applying established practice regarding withdrawn appeals and considering the early stage of the proceedings, ordered the appellant to bear the costs of the appeal amounting to CHF 300.

Schlagwörter

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Untersuchungshaft- und Ermittlungskosten Rückzug des Strafantrags Umzugskosten Herabsetzung der Busse Erlass von Verfahrenskosten Deliktsgut Sequestro (art. 46 DPA): ritiro del ricorso.

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 66 cpv. 1 LTF

Cited to place the costs of the proceedings on the appellant due to the withdrawal of the appeal, considering them the losing party.

art. 25 cpv. 4 DPA

Cited to determine the costs for the appeal procedure before the criminal appeals court, referring to art. 73 LOAP.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BV.2012.36

Decisione del 12 settembre 2012 Corte dei reclami penali

Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., rappresentato dall'avv. Fiorenzo Cotti,

Ricorrente

contro

AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI,

Controparte

Oggetto Sequestro (art. 46 DPA)

Visti:

- il reclamo presentato il 25 giugno 2012 da A. avverso la decisione del 22 giugno 2012, con la quale l'Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) ha negato il dissequestro di diversi immobili situati nel Comune di Agno di pertinenza del predetto, sequestrati l'8 marzo precedente nell'ambito di un'inchiesta fiscale a carico di A. e B.;

- le osservazioni del 29 giugno 2012, mediante le quali l'AFC, trasmettendo il suddetto scritto alla Corte dei reclami del Tribunale penale federale, propone di respingere il reclamo, nella misura della sua ammissibilità;

- lo scritto del 3 luglio 2012, mediante il quale la presente autorità ha invitato il reclamante a versare, entro il 16 luglio seguente, un anticipo delle spese di fr.1'500.--;

- le richieste di proroga del 10 e 24 luglio 2012 presentate dal reclamante, alle quali la presente autorità ha dato seguito positivo, fissando in definitiva il termine per versare l'anticipo delle spese al 31 agosto 2012;

- lo scritto del 6 settembre 2012, mediante il quale la Corte dei reclami ha fissato un termine suppletorio al 13 settembre seguente per il suddetto versamento;

- la lettera del 7 settembre 2012, con il quale il reclamante dichiara di ritirare il proprio gravame.

Considerato:

- che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 7 settembre 2012 questo Tribunale prende atto del ritiro del ricorso;

- che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;

- che, conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162),

- che tale regolamento tuttavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, trovando pertanto applicazione per prassi costante le disposizioni della LTF in analogia (v. ad esempio la sentenza del Tribunale penale federale BV.2010.60 del 25 luglio 2011, consid. 5 e rinvio; d'altra opinione ANDREAS EICKER/FRIEDRICH FRANK/JONAS ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, Berna 2012, pag. 228, i quali ritengono applicabili gli art. 416 e segg. CPP);

- che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soccombente giusta l’art. 66 cpv. 1 LTF;

- che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta allo stadio iniziale della procedura, senza che la causa abbia cagionato considerevoli costi processuali, elementi da tener presente nella fissazione della tassa di giustizia giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del sopraccitato regolamento (v. anche CORBOZ/W URZBURGER/FERRARI/FRÉSARD/AUBRY/GIRARDIN, Commentaire de la LTF, Berna 2009, n. 46 ad art 66 LTF).

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo.

2. La tassa di giustizia di fr. 300.-- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 12 settembre 2012

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Fiorenzo Cotti

- Amministrazione federale delle contribuzioni

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).