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BV.2012.26 • BStGer BV.2012.26 KI-generiert

Taxpayer withdraws appeal after settlement negotiations, ordered to pay costs.

Geschäftsnummer BV.2012.26
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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An individual appealed a tax authority's decision denying them access to documents related to a tax investigation. The parties subsequently engaged in settlement negotiations, leading to multiple procedural suspensions. Ultimately, the individual withdrew their appeal. The court acknowledged the withdrawal, dismissed the case, and ordered the individual to pay CHF 1,000 in court costs, which was covered by their initial CHF 1,500 deposit, with the remaining CHF 500 to be returned.

Legislator-Regeste

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Art. 36 DPA, Art. 25 cpv. 4 DPA, Art. 73 LOAP, Art. 66 cpv. 1 LTF; Taxpayer withdraws appeal after settlement negotiations, ordered to pay costs: The parties subsequently engaged in settlement negotiations, leading to multiple procedural suspensions. Ultimately, the individual withdrew their appeal. The court acknowledged the withdrawal, dismissed the case, and ordered the individual to pay CHF 1,000 in court costs, which was covered by their initial CHF 1,500 deposit, with the remaining CHF 500 to be returned.

Schlagwörter

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Steueruntersuchung Vergleichsverhandlungen Verfahrenskosten Zahlungsbefehl Versäumnis des Steuerpflichtigen Steuervorbescheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 cpv. 1 LTF

Used to place the costs of the proceedings on the appellant, considering them the losing party due to the withdrawal of the appeal.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BV.2012.26

Decisione del 10 giugno 2013 Corte dei reclami penali

Composizione Giudici penali federali Andreas J. Keller, Giudice Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Davide Francesconi

Parti A., rappresentato dall'avv. Fiorenzo Cotti, Ricorrente

contro

AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI, Controparte

Oggetto Esame degli atti (art. 36 DPA in relazione con gli art. 26 e segg. PA)

Ritiro del reclamo

Visti:

- il gravame presentato il 16 aprile 2012 da A. avverso la decisione su reclamo dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC) con la quale quest'ultima autorità ha rifiutato di concedere al reclamante l'accesso agli atti nell'ambito di un'inchiesta fiscale speciale ai sensi dell'art. 190 e segg. della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) (v. act. 1);

- le osservazioni dell'11 maggio 2012 dell'AFC (v. act. 6) e la successiva replica del reclamante dell'8 giugno 2012 (v. act. 9);

- la richiesta 11 giugno 2012 del reclamante - in accordo con l'AFC - di sospensione della procedura ritenuta l'esistenza tra le parti di una trattativa per la definizione stragiudiziale della vertenza (v. act. 10);

- il decreto del 13 giugno 2012 del Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale mediante il quale veniva accolta la suddetta istanza di sospensione e veniva assegnato un termine alle parti al 31 agosto 2012 per informare la Corte in merito al prosieguo delle trattative (v. act. 11);

- le successive proroghe di tale termine, su istanza delle parti, al 31 dicembre 2012 (v. act. 12), al 28 febbraio 2013 (v. act. 14), al 30 aprile 2013 (v. act. 17) e infine al 5 giugno 2013 (v. act. 21) per determinarsi in merito all'esito delle trattative;

- lo scritto del 5 giugno 2013 del patrocinatore del ricorrente - trasmesso per conoscenza all'AFC - con il quale viene dichiarato il ritiro del reclamo (v. act. 22).

Considerato:

- che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 5 giugno 2013 questo Tribunale prende atto del ritiro del reclamo;

- che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;

- che, conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del

31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF;

RS 173.713.162);

- che tale regolamento tuttavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, trovando pertanto applicazione, in analogia, le disposizioni della LTF (v. ad esempio la sentenza del Tribunale penale federale BV.2010.60 del 25 luglio 2011);

- che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soccombente giusta l’art. 66 cpv. 1 LTF;

- che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta ad uno stadio avanzato della procedura, integralmente esperita la fase di scambio degli allegati tra le parti e dopo una lunga sospensione concessa alla luce delle trattative di cui sopra, cagionando comunque importanti oneri di cancelleria, elementi da tener presente nella fissazione della tassa di giustizia giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del sopraccitato regolamento;

- che in considerazione di ciò, la tassa di giustizia può essere ragionevolmente determinata in fr. 1'000.--, l'eccedenza dell'anticipo delle spese di fr. 1'500.-- già versato dovendo essere restituita al reclamante.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Preso atto del ritiro del reclamo, la causa è stralciata dal ruolo.

2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del reclamante. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato di fr. 1'500.--. La Cassa del Tribunale penale federale restituirà al reclamante il saldo di fr. 500.--.

Bellinzona, l'11 giugno 2013

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Giudice Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Fiorenzo Cotti

- Amministrazione federale delle contribuzioni

Informazione sui rimedi giuridici

Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.