Tax Evasion Appeal Withdrawn, Costs Waived
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn investigation into tax evasion led to the seizure of assets, including jewelry, belonging to an individual. The individual appealed the seizure of their property. However, the appeal was withdrawn after the tax administration agreed to release the seized jewelry. The court noted that the withdrawal constituted a waiver of the proceedings and, in this specific case, waived judicial costs, returning the advance payment to the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 46 DPA, Art. 30 LTPF, Art. 245 cpv. 1 PP, Art. 66 cpv. 1 LTF, Art. 66 cpv. 2 LTF, Art. 103 LTF; Tax Evasion Appeal Withdrawn, Costs Waived: The individual appealed the seizure of their property. However, the appeal was withdrawn after the tax administration agreed to release the seized jewelry. The court noted that the withdrawal constituted a waiver of the proceedings and, in this specific case, waived judicial costs, returning the advance payment to the appellant.
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KI-generiertApplied to waive collection of court costs due to the specific circumstances of the case (withdrawal of appeal following settlement).
Applied in conjunction with Art. 66 cpv. 1 LTF to deem the withdrawing party as the losing party responsible for costs, and in conjunction with Art. 66 cpv. 2 LTF regarding waiver of costs.
Cited in relation to the party who withdraws being considered the losing party and generally liable for costs.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: BV.2010.10
Sentenza del 30 aprile 2010 I Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente, Emanuel Hochstrasser e Joséphine Contu, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti A., rappresentata dall’avv. Romina Biaggi,
Reclamante
contro
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI,
Controparte
Oggetto Sequestro (art. 46 DPA)
La I Corte dei reclami penali considera in fatto ed in diritto:
che, il 17 febbraio 2010, il capo del Dipartimento federale delle finanze ha ordinato alla Divisione affari penali e inchieste (in seguito: DAPI) dell’Amministrazione federale della contribuzioni (in seguito: AFC) di aprire un’inchiesta fiscale speciale nei confronti di B. ai sensi degli art. 190 e segg. LIFD (v. act. 1.3);
che i sospetti a carico di B. vertono sostanzialmente sulla vendita del capitale azionario della C. SA, sulla mancata registrazione di una commissione da intermediazione immobiliare e su presunti reati di partecipazione alle sottrazioni d’imposta commesse da società da lui dominate;
che il 1° marzo 2010 il Direttore dell’AFC ha ordinato ai collaboratori della DAPI di perquisire i locali (inclusi locali accessori, cassette di sicurezza, veicoli e altri luoghi che si riterrà opportuno) di B. ed A. a Z. (v. act. 1.4) e di sequestrare i documenti o gli oggetti che potevano avere valenza come mezzi di prova nell’ambito dell’inchiesta condotta dall’AFC contro B. e C. SA;
che il 5 marzo 2010 i collaboratori della DAPI hanno eseguito una perquisizione presso l’abitazione dei coniugi A. e B. a Z. (v. act. 1.5);
che il medesimo giorno, ritenuto il fondato sospetto della commissione di reati di sottrazione continuata di importanti somme d’imposta e/o frode fiscale, il collaboratore dell’AFC ha deciso di sequestrare anche tutti i valori patrimoniali che si trovano presso A. (v. act. 1.1), compresi diversi gioielli stimati circa fr. 250'000.-- (v. act. 1.6);
che l’8 marzo 2010 la reclamante è insorta contro tale decisione dinanzi a questa Corte, per il tramite del Direttore dell’AFC, chiedendo che fosse ordinato il dissequestro dei beni di sua esclusiva proprietà (v. act. 1);
che, l’11 marzo 2010, l’AFC ha trasmesso il reclamo a questa Corte, unitamente alle sue osservazioni con cui chiedeva il rigetto del reclamo (v. act. 2);
che la reclamante ha versato il richiesto anticipo delle spese di fr. 1'500.-- (v. act. 3, 6 e 7);
che il 15 aprile 2010 la reclamante ha informato questa Corte di ritirare il reclamo, essendosi l’AFC impegnata a dissequestrare i gioielli, chiedendo di non prelevare spese e di compensare le ripetibili (v. act. 9);
che tramite il ritiro del reclamo l’insorgente ha di fatto proclamato la propria desistenza dal processo;
che la desistenza di una parte giusta l’art. 30 LTPF in combinazione con gli artt. 245 PP, 62 e 71 LTF e 73 cpv. 1 PC mette termine alla controversia (cfr. sentenze del Tribunale penale federale BB.2008.52 e BB.2008.56 del
21 luglio 2008, BB.2006.13 del 10 aprile 2006 e i riferimenti ivi citati);
che, premesso quanto sopra, la causa è stralciata dai ruoli;
che la parte che ha dichiarato la propria desistenza vale quale parte soccombente ai sensi dell’art. 245 cpv. 1 PP in combinazione con l’art. 66 cpv. 1 LTF ed è – di regola – tenuta a sopportare le spese giudiziarie;
che conformemente all’art. 66 cpv. 2 LTF, applicabile in virtù dell’art. 245 cpv. 1 PP, in caso di desistenza o transazione il Tribunale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie;
che, in concreto, il ritiro del reclamo è il frutto di una transazione con l’AFC, che ha proceduto al dissequestro dei gioielli di proprietà della reclamante il
20 aprile 2010 (v. duplica, act. 10);
che pertanto, vista la particolarità del caso, questa Corte rinuncia eccezionalmente a riscuotere le spese giudiziarie;
che non vengono assegnate spese ripetibili, avendo la reclamante espressamente rinunciato al loro rimborso (v. act. 9);
che alla reclamante è restituito l’anticipo delle spese di fr. 1'500.-- versato in pendenza di causa;
Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
1. La causa è stralciata dai ruoli.
2. Non si prelevano spese giudiziarie e non si assegnano spese ripetibili.
3. Alla reclamante viene restituito l’anticipo delle spese di fr. 1'500.-- versato in pendenza di causa.
Bellinzona, il 4 maggio 2010
In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- Avv. Romina Biaggi
- Amministrazione federale delle contribuzioni
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Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).