Presidential Appeal Against Unsealed Hard Drives Deemed Inadmissible Due to Lack of Formal Seizure Order
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swissmedic authority seized hard drives from a company and later initiated criminal proceedings against its president. The company president appealed an order to unseal the hard drives, but his appeal was deemed inadmissible because a formal search and seizure order was lacking, and the court clarified that appeals against such measures are only possible after the items have been examined and relevant documents seized.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 50 cpv. 3 DPA, Art. 25 cpv. 1 DPA, Art. 219 cpv. 1 prima, Art. 103 LTF, art. 219 cpv. 1 PP; Presidential Appeal Against Unsealed Hard Drives Deemed Inadmissible Due to Lack of Formal Seizure Order: The company president appealed an order to unseal the hard drives, but his appeal was deemed inadmissible because a formal search and seizure order was lacking, and the court clarified that appeals against such measures are only possible after the items have been examined and relevant documents seized.
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KI-generiertCited to determine the procedural consequence of the holder's opposition to a search, leading to the sealing of documents and the court's decision on admissibility.
Cited to establish the competence of the First Criminal Cassation Court to decide on the admissibility of a search when documents are sealed.
Applied analogously 'a contrario' to decide not to levy court costs due to the summary nature of the decision.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: BV.2009.35
Sentenza dell'8 ottobre 2009 I Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Tito Ponti e Alex Staub, Cancelliera Elena Maffei
Parti A., Casablanca (Marocco), presidente con firma individuale della B. SA in liquidazione, rappresentato dall’avv. Gianluca Molina,
Ricorrente
contro
SWISSMEDIC,
Controparte
Oggetto Perquisizione e sequestro (art. 46 e 48 DPA)
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
- che nell'ambito di un procedimento amministrativo avviato dalla Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (in seguito: Swissmedic) nei confronti della B. SA di Z., società in liquidazione, in data 28 ottobre 2008, la Swissmedic, in esecuzione forzata della decisione amministrativa da essa emanata il
22 febbraio 2008, ha proceduto, alla presenza di un suo rappresentante, di A.
(presidente con firma individuale della società) e di un rappresentante dell’Ufficio esecuzione e fallimenti (in seguito: UEF) di Y. ad allestire una copia dei dischi rigidi di tutti i computer della B. SA, posti poi sotto sigilli in luogo sicuro presso il suddetto UEF;
- che l’8 maggio 2009 la Swissmedic ha aperto una procedura penale amministrativa contro A. e ignoti per fabbricazione e immissione in commercio di dispositivi medici non conformi ai requisiti legali, violazione di obblighi di diligenza e infrazione ad una disposizione d’esecuzione ai sensi degli art. 86 e 87 della legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (legge sugli agenti terapeutici, LATer; RS 812.21), postulando la rimozione dei sigilli apposti il 28 ottobre 2008 e di potere estrapolare ed utilizzare i dati informatici contenuti nei dischi rigidi copiati;
- che detta istanza di levata dei sigilli è stata dichiarata inammissibile dalla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale con sentenza del
15 luglio 2009, segnatamente perché agli atti mancava un formale e valido ordine di perquisizione e sequestro della documentazione litigiosa (v. sentenza del Tribunale penale federale BE.2009.10 del 15 luglio 2009, consid. 6.2);
- che a Swissmedic è stato di conseguenza impartito un termine scadente il
30 settembre 2009 per adottare i provvedimenti del caso;
- che il 25 settembre 2009 Swissmedic ha emanato un formale ordine di perquisizione e sequestro di tutta la documentazione riguardante la B. SA acquisita (senza titolo) nell’ottobre 2008;
- che contro questo provvedimento A. è insorto a titolo cautelativo dinanzi alla I Corte dei reclami penali, chiedendone l’annullamento;
- che giusta l’art. 50 cpv. 3 DPA, se il detentore si oppone alla perquisizione, le carte sono suggellate e poste in luogo sicuro; in tal caso, fino al dibattimento, la decisione sull’ammissibilità o meno della perquisizione spetta alla I Corte dei reclami penali (art. 25 cpv. 1 DPA);
- che per invalsa giurisprudenza l’apposizione dei sigilli ed il deposito in luogo sicuro non costituiscono delle misure coercitive suscettibili di reclamo, la perquisizione delle carte potendo intervenire unicamente nel momento in cui è possibile prendere conoscenza delle carte, ossia dopo la levata dei sigilli (TPF 2006 307 consid. 1.2; DTF 119 IV 326 consid. 7b);
- che il sequestro diventa effettivo solo quando l’autorità inquirente, una volta levati i sigilli, ha proceduto alla cernita dei documenti ed ha deciso quali conservare in quanto pertinenti per l’inchiesta: unicamente allora il proprietario delle carte sequestrate o il terzo sequestratario disporranno della facoltà di interporre reclamo contro tale misura (TPF 2006 307 consid. 2.1);
- che - a prescindere da quanto detto in precedenza - la titolarità di A. a fare opposizione alla perquisizione in esame quale detentore delle carte ai sensi dell’art. 50 cpv. 3 DPA è alquanto dubbia, visto che la documentazione litigiosa sembra essere ancora depositata, sotto sigillo, presso l’UEF di Y.;
- che il presente reclamo risulta pertanto inammissibile;
- che visto l’esito della causa - decisa in procedura sommaria analogicamente a quanto previsto all’art. 219 cpv. 1 prima frase “a contrario” PP - non vengono prelevate spese giudiziarie;
Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
Bellinzona, il 9 ottobre 2009
In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- Avv. Gianluca Molina
- Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici
Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del
17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).