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BV.2005.5 • BStGer BV.2005.5 KI-generiert

Lawyer Lacks Standing to Appeal Property Seizure of Controlled Company

Geschäftsnummer BV.2005.5
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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A tax authority initiated a special investigation into lawyers suspected of tax evasion using offshore accounts and subsequently seized two properties owned by a company controlled by one of the lawyers. The lawyer appealed the seizure, arguing it violated proportionality and lacked specific tax evasion amounts. The court dismissed the appeal, ruling that the lawyer lacked active standing to appeal because the properties were owned by a separate legal entity, and only that entity, not its beneficial owner, was directly harmed by the seizure.

Legislator-Regeste

Amtlich

Reclamo contro decisione di sequestro di immobili (art. 46 DPA);;Reclamo contro decisione di sequestro di immobili (art. 46 DPA);;Reclamo contro decisione di sequestro di immobili (art. 46 DPA);;Reclamo contro decisione di sequestro di immobili (art. 46 DPA)

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation Steueruntersuchung Sondergut juristische Person fehlende Aktivlegitimation des Aktionärs Wegfall des Rechtsschutzinteresses

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 28 cpv. 1 DPA

Used to declare the appeal inadmissible due to lack of active standing.

art. 245 PP

Cited for imposing court costs on the losing party.

art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale

Cited for determining the amount of court costs.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BV.2005.5

Sentenza del 3 marzo 2005 Corte dei reclami penali

Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Tito Ponti e Barbara Ott Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A.______, rappresentato dall’avv. Mario Postizzi, e in subdelega dall’avv. Goran Mazzucchelli, reclamante

contro

Amministrazione federale delle contribuzioni, controparte

Oggetto Reclamo contro decisione di sequestro di immobili (art. 46 DPA)

Fatti:

A. Il 24 dicembre 2004, il capo del Dipartimento federale delle finanze On.

Hans-Rudolf Merz ha autorizzato l’Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) ad aprire un’inchiesta fiscale speciale nei confronti degli avvocati A.______ e B.______, titolari di uno studio legale e notarile a X.______ e ivi domiciliati. Essi sono sospettati di aver sottratto al fisco federale una parte importante dei loro redditi e delle loro sostanze imponibili, utilizzando a tale scopo conti non dichiarati intestati a società “off-shore”.

B. Nell’ambito di questa inchiesta, il 1° febbraio 2005 la Divisione inchieste fiscali speciali dell’AFC ha disposto il sequestro di tutti i beni conosciuti di proprietà degli indagati o di cui, tramite interposta persona fisica o giuridica, essi possono economicamente disporre. Di conseguenza sono stati posti sotto sequestro – tramite blocco a registro fondiario dell’Alta Engadina – anche due immobili appartenenti alla C.______SA di X.______ situati nei comuni di Y.______/GR e Z.______/GR (v. act. 1.2).

C. Il 9 febbraio 2005, l’avvocato A.______ è insorto contro la decisione di sequestro dei due immobili con un reclamo al direttore dell’AFC. Egli ritiene, in sostanza, che la decisione impugnata viola il principio della proporzionalità, mancando di una qualsiasi indicazione del controvalore delle imposte di cui l’autorità fiscale sospetta la sottrazione da parte dell’indagato.

D. In conformità all’art. 26 cpv. 3 DPA, il 16 febbraio 2005 l’AFC ha trasmesso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale una copia del reclamo dell’avv. A.______ corredata dalle osservazioni al gravame.

L’autorità fiscale chiede di respingere il reclamo in misura della sua ammissibilità. Le argomentazioni saranno, se necessario, riprese nei considerandi di diritto.

Diritto:

1. Giusta l’art. 26 cpv. 1 DPA, contro i provvedimenti coattivi degli art. 45 e segg. DPA (tra i quali il sequestro – art. 46 e 47 DPA) e le operazioni e omissioni connesse, può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Il reclamo contro un’operazione o contro una decisione su reclamo deve essere presentato per scritto all’autorità competente, con le conclusioni e una breve motivazione, entro tre giorni a contare da quello in cui il reclamante ha avuto conoscenza dell’operazione o ha ricevuto notifica della decisione (art. 28 cpv. 3 DPA). In concreto, la decisione impugnata, datata 1° febbraio 2005, è stata spedita dall’Ufficio del registro fondiario dell’Alta Engadina il 4 febbraio (v. act. 1.2) ed è pervenuta al reclamante il 7 febbraio; il reclamo, interposto il 9 febbraio 2005, è quindi tempestivo.

2. E’ invece contestata la legittimazione attiva del reclamante. Secondo l’art.

28 cpv. 1 DPA, il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall’operazione impugnata, dall’omissione censurata o dalla decisione su reclamo (art. 27 cpv. 2 DPA) e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione. L’AFC ritiene in proposito che poiché il sequestro ha interessato due immobili intestati alla C.______SA di X.______, solo quest’ultima possiede il diritto di interporre reclamo ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 DPA e non il reclamante, che pur domina l’intestataria degli immobili (v. osservazioni, act. 2, pag. 1).

2.1. La Corte dei reclami penali ha già avuto modo di precisare in più di un’occasione che la legittimazione a interporre reclamo presuppone l’esistenza di un pregiudizio personale e diretto (v. sentenze BK_B 064/04a del 30 luglio 2004, consid. 1.3; BK_B 023/04 del 27 maggio 2004, consid.

3.2). Sulla scorta di principi sviluppati prevalentemente nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale, ma senz’altro trasponibili nelle procedure penali interne, la giurisprudenza considera in effetti che solo la persona (fisica o giuridica) direttamente lesa dal provvedimento in questione è legittimata ad impugnarlo (DTF 130 II 162 consid. 1.1; 122 II 130 consid. 2b). L’avente diritto economico di una persona giuridica è stato eccezionalmente legittimato a ricorrere solo qualora la persona giuridica è stata sciolta ed essa, pertanto, non può più agire (DTF 123 II 153 consid. 2). Ora dalla documentazione agli atti si evince che gli immobili posti sotto sequestro per il tramite di un blocco a registro fondiario appartengono alla società C.______SA, e come tali risultano iscritti nel registro fondiario. Certo, come riconosciuto dall’autorità inquirente medesima, tale entità è senz’altro ri-

conducibile all’avv. A.______ (v. mandato di perquisizione 24 gennaio 2005, act. 2.4, punto 4): ciò non toglie che il pregiudizio allegato è patito in primo luogo dalla C.______SA e non, direttamente, dal reclamante. Nel suo gravame egli non dimostra peraltro di essere legittimato ad agire in nome e per conto della società in questione. Il reclamante risulta perciò solo indirettamente toccato dal provvedimento litigioso, a titolo di beneficiario economico degli immobili, ciò che non è tuttavia sufficiente per fondare una sua legittimazione a ricorrere nel caso concreto.

3. Discende da quanto precede che il reclamo è irricevibile per mancata legittimazione attiva dell’insorgente. Conformemente al nuovo art. 245 PP, in vigore dal 1° aprile 2004, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente; queste sono calcolate giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a fr. 1’000.--. Dedotto l’anticipo delle spese di fr. 500.-- già versato, il reclamante è invitato a versare il saldo di fr. 500.--.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del reclamante. Dedotto l’anticipo delle spese di fr. 500.-- già versato, egli è invitato a versare il saldo di fr. 500.--.

Bellinzona, il 4 marzo 2005

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a

- Amministrazione federale delle contribuzioni

- Avv. Goran Mazzucchelli

Informazione sui rimedi giuridici:

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La procedura è retta dagli art. 214 - 216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF). Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.