Mootness Due to Withdrawal of Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Criminal Court of Appeal ruled that a complaint was moot because the complainant withdrew their appeal, stating they never intended to appeal to the court but rather sought a suspension of a tax authority's decision. The court noted that the complaint became moot after the complainant withdrew it, clarifying their original intent was to request a suspension of the tax authority's decision until a specific event occurred. Consequently, the court dismissed the case from the record without levying court fees or awarding costs for reimbursement.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 190 LIFD, Art. 28 cpv. 3 DPA, Art. 28 cpv. 1 DPA, Art. 27 cpv. 2 DPA, Art. 72 PCF, Art. 25 cpv. 4 DPA; Mootness Due to Withdrawal of Appeal: The court noted that the complaint became moot after the complainant withdrew it, clarifying their original intent was to request a suspension of the tax authority's decision until a specific event occurred. Consequently, the court dismissed the case from the record without levying court fees or awarding costs for reimbursement.
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KI-generiertApplied to declare the proceedings terminated because the appeal became devoid of object.
Mentioned as the basis for the appeal deadline, but not explicitly cited in the final orders.
Mentioned as the basis for the right of appeal, but not explicitly cited in the final orders.
Mentioned in relation to the right of appeal, but not explicitly cited in the final orders.
Volltext
Bunde sstraf geric ht
T r i b una l p é na l f é dé r a l
Tribuna le pena le f ederale
T r i b una l p e na l f e de r a l
Numero dell’incarto: BV.2005.31
Sentenza del 30 settembre 2005 Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Andreas J. Keller e Tito Ponti, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti A., rappresentata dall’avv. Goran Mazzucchelli, Reclamante
contro
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI, Controparte
Oggetto Sequestro di conti bancari
Fatti:
A. Nell’ambito di un’inchiesta fiscale speciale ai sensi dell’art. 190 LIFD condotta nei confronti degli avvocati B. e C., il 14 luglio 2005 la Divisione inchieste fiscali speciali dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: DIF) ha ordinato l’estensione dei sequestri ordinati dalla medesima autorità il 1° febbraio 2005, dichiarando in particolare sospese le garanzie bancarie emesse a debito di diversi conti bancari di cui la società A., Milano, è titolare presso la banca D. di Lugano, ossia: N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, N.8, N.9 e N.10. La DIF ha precisato che le richieste di escussione presentate dai beneficiari delle garanzie bancarie non potranno essere soddisfatte, salvo autorizzazione contraria da parte dell’autorità fiscale.
B. Informata sul provvedimento da D. con scritto del 18 luglio 2005, pervenuto il 20 luglio 2005, A., in data 22 luglio 2005, ha interposto reclamo al Tribunale penale federale, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, protestando spese e ripetibili. Essa ritiene, in sostanza, che la DIF non è competente per emettere l’ordine d’estensione dei sequestri contestato e che le garanzie bancarie in questione non sono comunque “beni”
sequestrabili. Essa chiede eventualmente di sospendere la procedura nell’attesa di verificare se la DIF si opporrà effettivamente alle domande di escussione che verranno presentate; in caso affermativo, ciò permetterebbe alla reclamante di quantificare in maniera precisa il proprio pregiudizio.
C. Con risposta del 2 agosto 2005, il direttore dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) ha chiesto di respingere il reclamo nella misura della sua ammissibilità, con tasse e spese a carico della reclamante.
D. Invitata dalla Corte dei reclami penali ad eleggere il proprio domicilio in Svizzera, la reclamante, con scritto del 23 settembre 2005, ha dichiarato eleggere il proprio domicilio legale presso lo Studio legale e notarile Cattaneo & Postizzi a Lugano.
E. Con lettera del 22 settembre 2005, anticipata per fax, la reclamante ha ritirato il proprio gravame. Essa dichiara che il suo “atto di reclamo” tendeva anzitutto ad ottenere dalla DIF una sospensione della decisione contestata, sino a quando si sarebbe posto in modo concreto e attuale la sospensione dell’esecuzione delle garanzie bancarie. Essa aggiunge di non aver mai voluto gravarsi presso il Tribunale penale federale.
Diritto:
1. Il reclamo contro un’operazione o contro una decisione su reclamo deve essere presentato per scritto all’autorità competente, con le conclusioni e una breve motivazione, entro tre giorni a contare da quello in cui il reclamante ha avuto conoscenza dell’operazione o ha ricevuto notificazione della decisione (art. 28 cpv. 3 DPA). In concreto, la decisione impugnata, datata 14 luglio 2005, è stata notificata alla reclamante il 20 luglio successivo; il reclamo è dunque tempestivo.
Secondo l’art. 28 cpv. 1 DPA, il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall’operazione impugnata, dall’omissione censurata o dalla decisione su reclamo (art. 27 cpv. 2 DPA) e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione (v. sentenza del Tribunale penale federale BK_B 164/04 del 5 gennaio 2005 consid. 1.3). La legittimazione attiva della reclamante, titolare dei conti bancari sequestrati, è in questo caso pacifica.
2. Nel suo scritto del 22 settembre 2005 la reclamante, precisando le sue intenzioni e lo scopo del suo scritto del 22 luglio 2005, ha ritirato il proprio reclamo. Pertanto, la presente procedura è divenuta priva d’oggetto, ciò che la Corte dei reclami penali si limita a costatare.
3. Secondo l’art. 72 PCF, la cui applicazione analogica si giustifica in virtù dei rinvii previsti agli art. 25 cpv. 4 DPA, 245 PP e 40 OG, quando una lite diventa senz’oggetto o priva d’interesse giuridico per le parti, il tribunale, udite le parti, ma senz’ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite. Non è dunque necessario esaminare in dettaglio quale sarebbe stato l’esito della procedura, l’autorità giudicante dovendo unicamente procedere, sulla base dell’incarto, a una valutazione sommaria della situazione antecedente il fatto che ha messo fine al litigio. Se l’esito probabile può essere determinato, in un caso concreto, unicamente mediante un esame più approfondito della situazione, le spese giudiziarie e le indennità ripetibili sono allora in primo luogo messe a carico della parte che ha provocato la procedura divenuta priva d’oggetto o presso la quale sono intervenute le cause che hanno condotto a tale situazione, analogicamente ai criteri valevoli nella procedura civile (ATF 118 Ia 488 consid. 4a, pag. 494;
sentenza del Tribunale federale 2A.573/2003 del 30 luglio 2004 consid. 2.7).
Nella fattispecie, il reclamo è divenuto privo d’oggetto in seguito al suo ritiro da parte della reclamante, la quale, nel suo scritto del 22 settembre 2005, ha precisato di non aver mai avuto, in realtà, l’intenzione di gravarsi presso il Tribunale penale federale, ma di aver chiesto unicamente all’AFC una sospensione della sua decisione del 14 luglio 2005 sino al momento in cui si sarebbe posto in modo concreto e attuale la sospensione dell’esecuzione delle garanzie bancarie. Tenuto conto di quanto precede nonché dello stadio ancora iniziale della procedura, la Corte dei reclami penali decreta lo stralcio dai ruoli della presente causa senza prelevare tasse di giustizia. Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è divenuto privo d’oggetto e la causa è di conseguenza stralciata dai ruoli.
2. Non vengono prelevate tasse di giustizia.
3. Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.
Bellinzona, il 30 settembre 2005
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Goran Mazzucchelli
- Amministrazione federale delle contribuzioni
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La procedura è retta dagli art. 214 - 216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF). Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.