Prosecutor's Revocation of Defense Counsel's Admission Upheld Pending Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court denied a request for suspensive effect on a decision by the public prosecutor to revoke the defense counsel's admission. The court reasoned that while defendants have the right to choose their counsel, this right can be temporarily suspended during an appeal. The court found that granting suspensive effect would unduly delay the investigation, potentially leading to irreparable harm to the proceedings, while the claimed economic and liberty damages to the law firm were either speculative or outweighed by the need for efficient investigation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 387 CPP, Art. 146 CP, Art. 129 cpv. 1 CPP, Art. 131 cpv. 2 CPP; Prosecutor's Revocation of Defense Counsel's Admission Upheld Pending Appeal: The court reasoned that while defendants have the right to choose their counsel, this right can be temporarily suspended during an appeal. The court found that granting suspensive effect would unduly delay the investigation, potentially leading to irreparable harm to the proceedings, while the claimed economic and liberty damages to the law firm were either speculative or outweighed by the need for efficient investigation.
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KI-generiertThe provision states that appeals do not have suspensive effect unless otherwise provided, forming the basis for assessing the request for suspensive effect.
This provision is implicitly referenced as a reason for the prosecution to avoid proceeding with investigative acts due to the risk of repetition, impacting the decision on suspensive effect.
Cited by the applicant to support the right of the accused to choose their own defense counsel, though its direct application in the dispositive is not explicit, it forms part of the context for the decision.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: BP.2026.31
Decisione incidentale del 28 aprile 2026 Corte dei reclami penali
Composizione Giudice penale federale Patrick Robert-Nicoud, Presidente Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A. SA, Richiedente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Opponente
Oggetto Effetto sospensivo (art. 387 CPP)
Visto:
- il procedimento penale (SV.22.1380) condotto dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) nei confronti di B., C. e altri per riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 1 e 2 CP), appropriazione indebita (art. 138 n. 1 CP), amministrazione infedele (art. 158 n. 1 CP), truffa (art. 146 CP) e falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP);
- il decreto dell’8 aprile 2026, con il quale il MPC ha revocato l’ammissione “quale difensore di fiducia conferita da B. all’avv. D., rispettivamente a tutti gli associati dello studio legale A. SA”, impartendo a B. un termine di 20 giorni per nominare un nuovo difensore di fiducia (v. act. 1.1, pag. 3);
- il reclamo del 17 aprile 2026, mediante il quale A. SA ha impugnato il suddetto decreto dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendone l’annullamento (v. act. 1);
- la domanda di effetto sospensivo contenuta nel predetto reclamo (v. ibidem, pag. 7);
- lo scritto del 27 aprile 2026, con il quale il MPC ha chiesto che la richiesta di conferimento dell’effetto sospensivo sia dichiarata inammissibile (v. act. 3).
Considerato:
- che i ricorsi non hanno effetto sospensivo, salvo disposizioni contrarie del presente Codice oppure ordini specifici di chi dirige il procedimento nella giurisdizione di ricorso (art. 387 CPP; v. anche sentenza del Tribunale federale 1B_258/2011 del 24 maggio 2011 consid. 2.3);
- che, di regola, l'effetto sospensivo è accordato se ne è fatta richiesta e le altre parti alla procedura non si oppongono, oppure se l'autorità rinuncia ad esprimersi al riguardo nel termine impartito, mentre si procede alla ponderazione degli interessi in gioco quando l'autorità toccata si rimette al giudizio del Tribunale o si oppone alla concessione dell'effetto sospensivo (DTF 107 Ia 269 consid. 1);
- che la direzione della procedura dispone di un ampio margine di discrezionalità nella sua decisione, ma deve garantire che questa non privi il diritto di ricorso del suo contenuto e, in particolare, non renda il contenzioso privo di oggetto (sentenza del Tribunale federale 1B_271/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 2.1);
- che il richiedente deve dimostrare, a sostegno della propria richiesta, che senza la concessione dell’effetto sospensivo rischia di subire un pregiudizio irreparabile o, quantomeno, difficilmente riparabile (v. tra l’altro le decisioni del Tribunale penale federale BP.2017.42 del 23 agosto 2017; BP.2014.56 del 15 ottobre 2014);
- che le misure cautelari – come la concessione dell'effetto sospensivo del ricorso
– vengono disposte sulla base di un esame meramente provvisorio della situazione di fatto e di diritto;
- che la direzione della procedura non è tenuta a effettuare accertamenti che richiedono molto tempo per la sua decisione puramente cautelare, ma può limitarsi a una valutazione sommaria sulla base degli atti a sua disposizione;
- che la previsione sull'esito della causa principale può essere presa in considerazione se è inequivocabile (DTF 130 II 149 consid. 2.2; sulla questione nel suo complesso, v. sentenza del Tribunale federale 1B_339/2022 del 27 ottobre 2022 consid. 3.1);
- che nella fattispecie la reclamante sostiene che senza la concessione dell’effetto sospensivo verrebbe irreparabilmente lesa la sua libertà economica, “stante la perdita (irrimediabile) della difesa di una parte determinata ed importante dell’istruzione penale e del relativo mancato guadagno” (act. 1, pag. 2);
- che, inoltre, “ne sarebbe leso anche il diritto dell’imputato di scegliere liberamente la propria difesa, poiché il procedimento (o quantomeno parte di esso)
avanzerebbe con l’imposizione di un diverso difensore rispetto a quello scelto e voluto dall’imputato” (ibidem, pag. 3);
- che, a suo avviso, “la possibilità, conferita a posteriori, di nominare nuovamente il difensore inizialmente prescelto non è atta a sanare la violazione del diritto della libera scelta dell’avvocato, stante il chiaro tenore dell’art. 129 cpv. 1 CPP (Difensore di fiducia), il quale prevede che il diritto di affidare la difesa a un avvocato di propria scelta spetta all’imputato (…) in ogni procedimento penale e in ogni fase dello stesso” e che “il diritto dell’assistenza al difensore liberamente scelto riveste carattere assoluto e si applica a qualsiasi tipologia di procedimento penale sin dal suo principio” (ibidem);
- che il MPC ha dichiarato di opporsi alla concessione dell’effetto sospensivo (v. act. 3);
- che la concessione dell’effetto sospensivo avrebbe come conseguenza il blocco o comunque un rallentamento dell’inchiesta, nella misura in cui il MPC sarebbe indotto a non procedere con gli atti istruttori necessari, stante il rischio, alla luce dell’art. 131 cpv. 2 CPP, di doverli ripetere in caso di accoglimento del gravame;
- che vi sarebbe altresì il rischio che taluni atti istruttori non potrebbero essere più ripetuti, a danno evidente e irreparabile per l’inchiesta;
- che il diritto dell’accusato di essere difeso dallo studio legale A. SA è sì sospeso durante la presente procedura di reclamo, ma egli ha comunque la libertà di scegliere liberamente un altro difensore durante questa fase, per cui i suoi diritti continueranno a essere correttamente tutelati;
- che il danno economico derivante dal rifiuto dell’effetto sospensivo, oltre ad essere al momento teorico, visto che non è dato sapere quali atti la reclamante non potrà fatturare e a quanto ammonta il danno che ne deriverebbe, ha un peso minore nella ponderazione degli interessi rispetto al buon funzionamento dell’inchiesta;
- che, visto quanto precede, la domanda d’effetto sospensivo va respinta;
- che le spese della presente decisione seguono quelle della decisione di merito.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. La domanda di effetto sospensivo è respinta.
2. Le spese della presente decisione seguono quelle della decisione di merito.
Bellinzona, 28 aprile 2026
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- A. SA
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.