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BP.2015.33 • BStGer BP.2015.33 KI-generiert

Bank's Appeal of Exclusion as Private Prosecutor Granted Suspensive Effect

Geschäftsnummer BP.2015.33
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A bank appealed an order that excluded it from a criminal proceeding as a private prosecutor. The bank requested that the appeal have a suspensive effect. The court granted the request for a suspensive effect because, absent opposition from the other parties or a specific ruling from the court involved, and given that no party opposed the request, the appeal is presumed to have a suspensive effect.

Legislator-Regeste

Amtlich

Atti procedurali della Corte penale (art. 20 cpv. 1 lett. a in relazione con art. 393 cpv. 1 lett. b CPP). Effetto sospensivo (art. 387 CPP).;;Atti procedurali della Corte penale (art. 20 cpv. 1 lett. a in relazione con art. 393 cpv. 1 lett. b CPP). Effetto sospensivo (art. 387 CPP).;;Atti procedurali della Corte penale (art. 20 cpv. 1 lett. a in relazione con art. 393 cpv. 1 lett. b CPP). Effetto sospensivo (art. 387 CPP).;;Atti procedurali della Corte penale (art. 20 cpv. 1 lett. a in relazione con art. 393 cpv. 1 lett. b CPP). Effetto sospensivo (art. 387 CPP).

Schlagwörter

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aufschiebende Wirkung Privatbank Fernhaltemassnahme Opportunitätsprinzip Privatstrafklage Verwirkung im Handelsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 387 CPP

This article is cited in the dispositive orders, specifically order 2, which states that the costs of this decree follow those of the decision on the merits.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell’incarto secondario: BP.2015.33 (Numero dell'incarto principale: BB.2015.90)

Decreto del 13 ottobre 2015 Corte dei reclami penali

Composizione Giudice penale federale Tito Ponti, Giudice relatore Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti BANCA A., rappresentata dall'avv. Lucien W. Valloni, Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

TRIBUNALE PENALE FEDERALE, CORTE PENALE, Istanza precedente

PARMALAT S.P.A., I-Felino, PARMALAT FINANZIARIA S.P.A., I-Felino, PARMALAT FINANCE CORP. BV, I-Felino, tutte rappresentate dall'avv. Ivan Paparelli, e

B., rappresentato dall'avv. Daniele Timbal,

Terzi

Oggetto Effetto sospensivo (art. 387 CPP)

Visto:

- il reclamo del 7 settembre 2015 interposto dalla Banca A. contro l'ordinanza del

27 agosto 2015, mediante la quale la Corte penale del Tribunale penale federale l'ha esclusa quale accusatrice privata nel procedimento penale SK.2015.24 (v. act. 1);

- la domanda di effetto sospensivo contenuta nel predetto reclamo;

- le osservazioni al reclamo del 24 settembre 2015 della Corte penale del Tribunale penale federale (v. act. 13);

- lo scritto del 25 settembre 2015 delle società Parmalat S.p.A., Parmalat Finanziaria S.p.A. e Parmalat Finance Corp. BV (v. act. 14);

- lo scritto del 5 ottobre 2015 del Ministero pubblico della Confederazione (v. act.

16);

- la risposta dell'8 ottobre 2015 di B. (v. act. 17).

Considerato:

- che i ricorsi non hanno effetto sospensivo, salvo disposizioni contrarie del presente Codice oppure ordini specifici di chi dirige il procedimento nella giurisdizione di ricorso (art. 387 CPP; v. anche sentenza del Tribunale federale 1B_258/2011 del 24 maggio 2011, consid. 2.3);

- che, di regola, l'effetto sospensivo è accordato se ne è fatta richiesta e le altre parti alla procedura non si oppongono, oppure se l'autorità rinuncia ad esprimersi al riguardo nel termine impartito, mentre si procede alla ponderazione degli interessi in gioco quando l'autorità toccata si rimette al giudizio del Tribunale o si oppone alla concessione dell'effetto sospensivo (DTF 107 Ia 269 consid. 1);

- che nella fattispecie nessuno si è espresso sulla questione;

- che, visto quanto precede, la domanda tendente all'ottenimento dell'effetto sospensivo va accolta;

- che le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.

Per questi motivi, il Giudice relatore pronuncia:

1. La domanda di effetto sospensivo è accolta.

2. Le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.

Bellinzona, 13 ottobre 2015

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Giudice relatore: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Ministero pubblico della Confederazione

- Tribunale penale federale, Corte penale

- Avv. Lucien W. Valloni

- Avv. Ivan Paparelli

- Avv. Daniele Timbal

Informazione sui rimedi giuridici

Contro il presente decreto non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.