Bank's Appeal of Exclusion as Private Prosecutor Granted Suspensive Effect
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA bank appealed an order that excluded it from a criminal proceeding as a private prosecutor. The bank requested that the appeal have a suspensive effect. The court granted the request for a suspensive effect because, absent opposition from the other parties or a specific ruling from the court involved, and given that no party opposed the request, the appeal is presumed to have a suspensive effect.
Legislator-Regeste
AmtlichAtti procedurali della Corte penale (art. 20 cpv. 1 lett. a in relazione con art. 393 cpv. 1 lett. b CPP). Effetto sospensivo (art. 387 CPP).;;Atti procedurali della Corte penale (art. 20 cpv. 1 lett. a in relazione con art. 393 cpv. 1 lett. b CPP). Effetto sospensivo (art. 387 CPP).;;Atti procedurali della Corte penale (art. 20 cpv. 1 lett. a in relazione con art. 393 cpv. 1 lett. b CPP). Effetto sospensivo (art. 387 CPP).;;Atti procedurali della Corte penale (art. 20 cpv. 1 lett. a in relazione con art. 393 cpv. 1 lett. b CPP). Effetto sospensivo (art. 387 CPP).
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KI-generiertThis article is cited in the dispositive orders, specifically order 2, which states that the costs of this decree follow those of the decision on the merits.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numero dell’incarto secondario: BP.2015.33 (Numero dell'incarto principale: BB.2015.90)
Decreto del 13 ottobre 2015 Corte dei reclami penali
Composizione Giudice penale federale Tito Ponti, Giudice relatore Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti BANCA A., rappresentata dall'avv. Lucien W. Valloni, Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte
TRIBUNALE PENALE FEDERALE, CORTE PENALE, Istanza precedente
PARMALAT S.P.A., I-Felino, PARMALAT FINANZIARIA S.P.A., I-Felino, PARMALAT FINANCE CORP. BV, I-Felino, tutte rappresentate dall'avv. Ivan Paparelli, e
B., rappresentato dall'avv. Daniele Timbal,
Terzi
Oggetto Effetto sospensivo (art. 387 CPP)
Visto:
- il reclamo del 7 settembre 2015 interposto dalla Banca A. contro l'ordinanza del
27 agosto 2015, mediante la quale la Corte penale del Tribunale penale federale l'ha esclusa quale accusatrice privata nel procedimento penale SK.2015.24 (v. act. 1);
- la domanda di effetto sospensivo contenuta nel predetto reclamo;
- le osservazioni al reclamo del 24 settembre 2015 della Corte penale del Tribunale penale federale (v. act. 13);
- lo scritto del 25 settembre 2015 delle società Parmalat S.p.A., Parmalat Finanziaria S.p.A. e Parmalat Finance Corp. BV (v. act. 14);
- lo scritto del 5 ottobre 2015 del Ministero pubblico della Confederazione (v. act.
16);
- la risposta dell'8 ottobre 2015 di B. (v. act. 17).
Considerato:
- che i ricorsi non hanno effetto sospensivo, salvo disposizioni contrarie del presente Codice oppure ordini specifici di chi dirige il procedimento nella giurisdizione di ricorso (art. 387 CPP; v. anche sentenza del Tribunale federale 1B_258/2011 del 24 maggio 2011, consid. 2.3);
- che, di regola, l'effetto sospensivo è accordato se ne è fatta richiesta e le altre parti alla procedura non si oppongono, oppure se l'autorità rinuncia ad esprimersi al riguardo nel termine impartito, mentre si procede alla ponderazione degli interessi in gioco quando l'autorità toccata si rimette al giudizio del Tribunale o si oppone alla concessione dell'effetto sospensivo (DTF 107 Ia 269 consid. 1);
- che nella fattispecie nessuno si è espresso sulla questione;
- che, visto quanto precede, la domanda tendente all'ottenimento dell'effetto sospensivo va accolta;
- che le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.
Per questi motivi, il Giudice relatore pronuncia:
1. La domanda di effetto sospensivo è accolta.
2. Le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.
Bellinzona, 13 ottobre 2015
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Giudice relatore: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Ministero pubblico della Confederazione
- Tribunale penale federale, Corte penale
- Avv. Lucien W. Valloni
- Avv. Ivan Paparelli
- Avv. Daniele Timbal
Informazione sui rimedi giuridici
Contro il presente decreto non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.