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BP.2010.74 • BStGer BP.2010.74 KI-generiert

Aggravated Money Laundering Appeal Denied Due to Lack of Irreparable Harm

Geschäftsnummer BP.2010.74
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A defendant facing charges of aggravated money laundering sought a suspensive effect for their appeal concerning a delayed notification of charges, arguing that the delay prejudiced their defense rights by preventing them from proposing further evidence. The court denied the request, finding that the defendant did not demonstrate an immediate and irreparable harm, and that the request aimed to preserve a legal situation rather than a factual one, especially since the investigation had been ongoing for over six years.

Legislator-Regeste

Amtlich

Comunicazione dell'imputazione (art. 40 cpv. 2 PP) ed effetto sospensivo (art. 218 PP).;;Comunicazione dell'imputazione (art. 40 cpv. 2 PP) ed effetto sospensivo (art. 218 PP).;;Comunicazione dell'imputazione (art. 40 cpv. 2 PP) ed effetto sospensivo (art. 218 PP).;;Comunicazione dell'imputazione (art. 40 cpv. 2 PP) ed effetto sospensivo (art. 218 PP).

Schlagwörter

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qualifizierte Geldwäscherei nicht wiedergutzumachender Nachteil Geldwäscherei aufschiebende Wirkung Zivilklage versuchte einfache Körperverletzung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 40 cpv. 2 PP
Oggetto Comunicazione dell'imputazione (art. 40 cpv. 2 PP) ed effetto sospensivo (art.
Art. 218 PP
Cited as the general rule that a complaint does not suspend the execution of the contested decision unless ordered otherwise.
Art. 108 PP

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 218 PP

Cited as the general rule that a complaint does not suspend the execution of the contested decision unless ordered otherwise.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BP.2010.74 (procedura principale: BB.2010.118)

Decreto del 27 dicembre 2010 Presidente della I Corte dei reclami penali

Composizione Giudice penale federale Tito Ponti, Presidente, Cancelliera Elena Maffei

Parti A., rappresentata dall'avv. Venerio Quadri,

Reclamante contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto Comunicazione dell'imputazione (art. 40 cpv. 2 PP) ed effetto sospensivo (art. 218 PP)

Il Presidente della I Corte dei reclami penali, visto:

- l'indagine preliminare di polizia giudiziaria diretta contro A. ed altri segnatamente per titolo di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell'art. 305bis n. 2 CP (n. di procedura EAII.04.0025-PAS),

- il reclamo presentato il 15 dicembre 2010 da A. dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, censurando una denegata, rispettivamente ritardata giustizia, per la mancata evasione da parte del magistrato competente della sua richiesta scritta del 3 dicembre 2010,

- la domanda di effetto sospensivo contenuta nel reclamo,

- le osservazioni alla domanda di effetto sospensivo presentate dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) il 23 dicembre 2010.

Considerato:

- che il reclamo non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui la Corte dei reclami penali o il suo presidente lo ordini (art. 218 PP);

- che il conferimento dell’effetto sospensivo dipende, di regola, dalle particolarità del caso e dalla ponderazione degli interessi in gioco (DTF 107 Ia 269 consid. 1);

- che lo scopo primario di questo provvedimento è la salvaguardia di uno stato di fatto che garantisca l’efficacia di una decisione ulteriore, qualunque sia il suo esito;

- che la concessione dell'effetto sospensivo non deve tuttavia avere quale conseguenza di compromettere l'efficacia della misura ordinata, nel senso che la decisione ulteriore non deve essere pregiudicata o resa impossibile (BÖSCH, Die Anklagekammer des Schweizerichen Bundesgericht [Aufgaben und Verfahren], Diss. Zurigo 1978, pag. 87);

- che il reclamante deve rendere verosimile un pregiudizio immediato e irrevocabile legato all’assenza di effetto sospensivo (CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berna 2009, art. 103 n. 28; KOLLY, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, un aperçu de la pratique, Berna 2004, pag. 58 e segg., pto 5.2.6);

- che nella fattispecie, la reclamante fa valere che in base a diversi scritti trasmessi dal MPC agli imputati nell'ambito del procedimento penale in esame, la chiusura dell'indagine preliminare di polizia giudiziaria sarebbe da prevedere per il 31 dicembre 2010 e che il magistrato competente avrebbe espresso la sua intenzione di non trasmettere gli atti al Giudice istruttore federale per l'apertura dell'istruzione preparatoria ai sensi dell'art. 108 PP vista l'imminente entrata in vigore del Codice di procedura penale svizzero;

- che essa precisa che, allo stadio attuale dell'inchiesta, un mancato orientamento sulle accuse addebitatele costituirebbe un danno difficilmente riparabile ai diritti della difesa considerato che sarebbe così mantenuta nell'impossibilità di poter proporre ulteriori mezzi di prova;

- che A. postula pertanto la concessione dell'effetto sospensivo;

- che è d'uopo costatare che la reclamante non rende verosimile un pregiudizio immediato e irrevocabile ai sensi della dottrina testé citata;

- che in effetti, essa si limita ad invocare presunte conseguenze per lei negative date dal passaggio della vecchia alla nuova procedura;

- che, in sostanza, l'istanza di A. tende piuttosto alla preservazione di una situazione giuridica che non alla salvaguardia di uno stato di fatto;

- che per quanto attiene alla comunicazione dell'imputazione, giova rilevare che i fatti attorno ai quali si formano le ipotesi accusatorie dovrebbero essere ben noti alla reclamante, considerato che l'inchiesta dura oramai da più di sei anni;

- che la domanda di effetto sospensivo deve pertanto essere respinta;

- che le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.

Decreta:

1. La domanda di effetto sospensivo è respinta.

2. Le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.

Bellinzona, 27 dicembre 2010

In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a:

- Avv. Venerio Quadri

- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico.