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BP.2010.57 • BStGer BP.2010.57 KI-generiert

Court Stays Witness Hearing Due to Insufficient Notice

Geschäftsnummer BP.2010.57
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court granted a stay of execution for a witness hearing scheduled for October 11, 2010. The applicant argued that the short notice for the hearing prevented them from effectively utilizing their defense rights. The court reasoned that a stay was necessary to preserve the status quo and prevent irreparable harm, thereby ensuring the integrity of the legal process and the potential effectiveness of a future decision on the merits.

Legislator-Regeste

Amtlich

Rinvio di un'audizione (art. 30 PP) ed effetto sospensivo (art. 218 PP).;;Rinvio di un'audizione (art. 30 PP) ed effetto sospensivo (art. 218 PP).;;Rinvio di un'audizione (art. 30 PP) ed effetto sospensivo (art. 218 PP).;;Rinvio di un'audizione (art. 30 PP) ed effetto sospensivo (art. 218 PP).

Schlagwörter

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Strafaufschub Pflicht zum persönlichen Erscheinen Verhandlungsverschiebung begründeter Entscheid Angemessenheit der Verfahrensdauer Beweiswert der Zeugenaussage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 30 PP
This article concerns the referral of a hearing, which is the subject of the decision.
Art. 218 PP
Used to grant the suspensive effect requested by the appellant.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 218 PP

Used to grant the suspensive effect requested by the appellant.

art. 30 PP

This article concerns the referral of a hearing, which is the subject of the decision.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BP.2010.57 (procedura principale: BB.2010.95)

Decreto dell'8 ottobre 2010 Il Presidente della I Corte dei reclami penali

Composizione Giudice penale federale Tito Ponti, Presidente, Cancelliera Elena Maffei

Parti A., rappresentato dall'avv. Luigi Mattei, Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLACONFEDERAZIONE,

Controparte

UFFICIO DEI GIUDICI ISTRUTTORI FEDERALI,

Autorità che ha reso la decisione impugnata

Oggetto Rinvio di un'audizione (art. 30 PP) ed effetto sospensivo (art. 218 PP)

Il Presidente della I Corte dei reclami penali, visto:

- il reclamo del 7 ottobre 2010 interposto da A. contro la citazione del

5 ottobre 2010, mediante la quale il Giudice istruttore federale (in seguito: GIF) ha fissato l'interrogatorio del testimone B. al lunedì

11 ottobre 2010, alle ore 10.00, presso la sede della Polizia giudiziaria federale a Lugano ai sensi dell'art. 30 PP;

- la domanda di effetto sospensivo contenuta nel predetto reclamo.

Considerato:

- che il reclamo non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui la Corte dei reclami penali o il suo presidente lo ordini (art. 218 PP);

- che il conferimento dell’effetto sospensivo dipende, di regola, dalle particolarità del caso e dalla ponderazione degli interessi in gioco (DTF 107 Ia 269 consid. 1);

- che lo scopo primario di questo provvedimento è la salvaguardia di uno stato di fatto che garantisca l’efficacia di una decisione ulteriore, qualunque sia il suo esito;

- che il reclamante deve rendere verosimile un pregiudizio immediato e irrevocabile legato all’assenza di effetto sospensivo (KOLLY, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, un aperçu de la pratique, Berna 2004, pag. 59, pto 5.2.6);

- che nella fattispecie il reclamante fa valere che il termine così breve entro il quale è stato citato il testimone B., è manifestamente insufficiente e non gli consente di far capo ai mezzi di difesa concessi dalla procedura penale in modo efficace;

- che esso postula pertanto la concessione dell'effetto sospensivo;

- che nella sostanza, per le ragioni espresse dal reclamante, la mancata concessione dell'effetto sospensivo comprometterebbe l'oggetto stesso della lite;

- che, onde mantenere intatto lo stato di diritto, la domanda di concessione dell’effetto sospensivo formulata da A. va accolta;

- che di conseguenza l'interrogatorio del testimone B. fissato per il lunedì 11 ottobre 2010, alle ore 10.00 è annullato;

- che le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.

Decreta:

1. La domanda di effetto sospensivo è accolta e la citazione del testimone B.

annullata ai sensi dei considerandi.

2. Le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.

Bellinzona, l'8 ottobre 2010

In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a (anticipata via fax):

- Avv. Luigi Mattei

- Ministero pubblico della Confederazione

- Ufficio dei giudici istruttori federali

Informazione sui rimedi giuridici Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico.