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BP.2010.2 • BStGer BP.2010.2 KI-generiert

Appealed Denial of Supplementary Investigation Granted Suspensive Effect

Geschäftsnummer BP.2010.2
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A party appealed a decision denying a request for supplementary investigation and sought a suspensive effect. The court granted the suspensive effect, finding that denying it would risk irreparably harming the defense's rights by allowing the preliminary investigation to conclude before the appeal was decided, thus precluding any potential supplementary investigative measures.

Legislator-Regeste

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Art. 119 PP, Art. 218 PP; Appealed Denial of Supplementary Investigation Granted Suspensive Effect: The court granted the suspensive effect, finding that denying it would risk irreparably harming the defense's rights by allowing the preliminary investigation to conclude before the appeal was decided, thus precluding any potential supplementary investigative measures.

Schlagwörter

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aufschiebende Wirkung Vorentscheid verspätete Einwendungen Verwirkung der Duldung Ergänzungsuntersuchung Bewirkte Beschränkungen Complemento d'istruzione (art. 119 PP) ed effetto sospensivo (art. 218 PP).

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 119 PP
Cited in the grounds for the decision to explain that the denial of the suspensive effect would preclude the eventual adoption of investigative complements.
Art. 218 PP
Cited in the grounds for the decision to explain that the appeal does not suspend the execution of the challenged decision unless the Court of Criminal Appeals or its president orders it.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 218 PP

Cited in the grounds for the decision to explain that the appeal does not suspend the execution of the challenged decision unless the Court of Criminal Appeals or its president orders it.

art. 119 PP

Cited in the grounds for the decision to explain that the denial of the suspensive effect would preclude the eventual adoption of investigative complements.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

N um er o d ell ’inc ar t o: BP. 2 0 10.2 ( Pr oc edura principal e: BB. 2 0 10.6)

( Pr oc edura accessoria: BP. 2010. 4)

Decreto del 2 febbraio 2010 Presidente della I Corte dei reclami penali

Composizione Giudice penale federale Tito Ponti, Presidente Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., rappresentato dall'avv. Yasar Ravi, Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

UFFICIO DEI GIUDICI ISTRUTTORI FEDERALI, , Autorità che ha reso la decisione impugnata

Oggetto Complemento d'istruzione (art. 119 PP) ed effetto sospensivo (art. 218 PP)

Il Presidente della I Corte dei reclami penali, visto:

- il reclamo del 25 gennaio 2010 interposto da A. contro la decisione del 19 gennaio 2010, mediante la quale l’Ufficio dei giudici istruttori federali (in seguito: UGI) ha respinto l'istanza di completamento d'istruzione presentata il 16 novembre 2009 dal reclamante;

- la domanda di effetto sospensivo contenuta nel reclamo;

- le osservazioni alla domanda di effetto sospensivo presentate dall’UGI e dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito:

MPC);

Considerato:

- che il reclamo non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui la Corte dei reclami penali o il suo presidente lo ordini (art. 218 PP);

- che il conferimento dell’effetto sospensivo dipende, di regola, dalle particolarità del caso e dalla ponderazione degli interessi in gioco (DTF 107 Ia 269 consid. 1);

- che lo scopo primario di questo provvedimento è la salvaguardia di uno stato di fatto che garantisca l’efficacia di una decisione ulteriore, qualunque sia il suo esito;

- che il reclamante deve rendere verosimile un pregiudizio immediato e irrevocabile legato all’assenza di effetto sospensivo (KOLLY, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, un aperçu de la pratique, Berna 2004, pag. 59, pto 5.2.6);

- che il reclamante, visto il contenuto del suo gravame nonché il fatto che la fissazione eventuale del dibattimento nelle more del suo reclamo costituirebbe un danno difficilmente riparabile ai diritti della difesa, postula la concessione dell'effetto sospensivo;

- che nelle sue osservazioni del 29 gennaio 2010, l'UGI afferma che, non prevedendo il dibattimento prima dell'autunno, la domanda dell'effetto sospensivo va respinta;

- che con scritto del 1° febbraio 2010 il MPC ha comunicato di rinunciare a presentare osservazioni sulla richiesta di effetto sospensivo;

- che la mancata concessione dell'effetto sospensivo permetterebbe la chiusura dell'istruzione preparatoria – l'UGI ha dichiarato di voler trasmettere il suo rapporto finale al MPC entro fine marzo -, precludendo quindi l'eventuale adozione di complementi istruttori giusta l'art. 119 PP;

- che, onde mantenere intatto lo stato di diritto, la domanda di concessione dell’effetto sospensivo va accolta;

- che le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.

Decreta:

1. La domanda di effetto sospensivo è accolta.

2. Le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.

Bellinzona, 2 febbraio 2010

In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Yasar Ravi

- Ministero pubblico della Confederazione

- Ufficio dei giudici istruttori federali

Informazione sui rimedi giuridici Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico.