Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BP.2008.3 • BStGer BP.2008.3 KI-generiert

Defendant's Appeal of Procedural Separation Granted Stay

Geschäftsnummer BP.2008.3
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A defendant appealed a decision to separate their proceedings, requesting a stay of execution. The court granted the stay because denying it would render the appeal moot by allowing the investigation to conclude and an indictment to be issued, thereby irrevocably finalizing the separation of proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 214 cpv. 1 PP, Art. 218 PP; Defendant's Appeal of Procedural Separation Granted Stay: The court granted the stay because denying it would render the appeal moot by allowing the investigation to conclude and an indictment to be issued, thereby irrevocably finalizing the separation of proceedings.

Schlagwörter

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Sistierung des Verfahrens Anklagezulassung verfahrensrechtliche Fragen Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Trennungsklage teilbedingte Strafe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 214 cpv. 1 PP
Oggetto Disgiunzione della procedura (art. 214 cpv. 1 PP);
Art. 218 PP
This provision is cited as the legal basis for the possibility of granting suspensive effect to the appeal.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 218 PP

This provision is cited as the legal basis for the possibility of granting suspensive effect to the appeal.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

N um er o d ell ’inc ar t o: BP. 2 0 08.3 ( BB. 2008. 4)

Decreto del 29 gennaio 2008 Il Presidente della I Corte dei reclami penali

Composizione Giudice penale federale Emanuel Hochstrasser, Presidente, Cancelliere Lorenzo Egloff

Parti A., rappresentato dall’avv. Diego Della Casa, Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO- NE, Controparte

Istanza che ha reso la UFFICIO DEI GIUDICI ISTRUTTORI FEDERALI, decisione impugnata

Oggetto Disgiunzione della procedura (art. 214 cpv. 1 PP);

effetto sospensivo (art. 218 PP)

Il Presidente della I Corte dei reclami penali, visto:

- il reclamo 18 gennaio 2008 interposto da A., per il tramite del suo rappresentante, contro la decisione di disgiunzione della procedura pronunciata il 14 gennaio 2008 dall’Ufficio dei giudici istruttori federali (in seguito: UGIF);

- la domanda di effetto sospensivo contenuta nel reclamo;

- le osservazioni alla domanda di effetto sospensivo presentate dall’UGIF e dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC);

Considerato:

- che il reclamo non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui la Corte dei reclami penali o il suo presidente lo ordini (art. 218 PP);

- che il conferimento dell’effetto sospensivo dipende, di regola, dalle particolarità del caso e dalla ponderazione degli interessi in gioco (DTF 107 Ia 269 consid. 1);

- che lo scopo primario di questo provvedimento è la salvaguardia di uno stato di fatto che garantisca l’efficacia di una decisione ulteriore, qualunque sia il suo esito;

- che il reclamante deve rendere verosimile un pregiudizio immediato e irrevocabile legato all’assenza di effetto sospensivo (KOLLY, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, un aperçu de la pratique, Berna 2004, pag. 59, pto 5.2.6);

- che, secondo il reclamante, in caso di mancato accoglimento della domanda d’effetto sospensivo il Giudice istruttore federale procederebbe verosimilmente alla chiusura dell’inchiesta preparatoria nei suoi confronti ed il MPC all’emanazione del relativo atto d’accusa, rendendo pressoché irrevocabile la disgiunzione del procedimento oggetto del reclamo;

- che nelle sue osservazioni del 22 gennaio 2008, il MPC si rimette al prudente giudizio di questo Tribunale;

- che nelle sue osservazioni del 23 gennaio 2008, l’UGIF si oppone alla concessione dell’effetto sospensivo “in quanto la decisione non provoca un danno irrimediabile qualora l’istanza fosse accolta”;

- che, nella sostanza per le ragioni espresse dal reclamante, la mancata concessione dell’effetto sospensivo comprometterebbe l’oggetto stesso della lite;

- che, onde mantenere intatto lo stato di diritto, la domanda di concessione dell’effetto sospensivo è accolta;

- che le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito;

Decreta:

1. La domanda di effetto sospensivo è accolta.

2. Le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.

Bellinzona, il 29 gennaio 2008

In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a

- Avv. Diego Della Casa

- Ministero pubblico della Confederazione

- Ufficio dei giudici istruttori federali

Informazione sui rimedi giuridici:

Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico.