Federal Court Dismisses Repeated Demand for Access to Federal Case File
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Criminal Court dismissed a complaint filed by an individual seeking to compel the public prosecutor's office to transmit an entire case file. The complainant, who had been unsuccessful in a prior attempt to be recognized as a civil party in the federal investigation and was also involved in a separate defamation case against the subject of the federal investigation, argued that accessing the file was necessary for his defense. The court found that the complainant was not a party to the federal proceedings, that a prior, essentially identical complaint regarding the same matter had already been dismissed, and that the current complaint was thus inadmissible under the principle of *ne bis in idem*.
Legislator-Regeste
AmtlichReclamo contro decisione del procuratore generale supplente;;Reclamo contro decisione del procuratore generale supplente;;Reclamo contro decisione del procuratore generale supplente;;Reclamo contro decisione del procuratore generale supplente
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KI-generiertCited as a procedural rule regarding the admissibility of appeals against actions or omissions of the Attorney General.
Cited as a procedural rule regarding the admissibility of appeals against actions or omissions of the Attorney General.
Cited to define who has the right to appeal (parties and those unjustly harmed).
Cited as the basis for imposing court costs on the losing party.
Volltext
B unde sstraf ger icht
Tr ibuna l péna l f édé ra l
T r ib una l e p e na l e f e de r a l e
Tr ibuna l pena l f ede ra l
Nu me r o d e ll ’inc art o: B K_ B 2 24/ 04
Sentenza del 17 dicembre 2004 Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Tito Ponti e Andreas J. Keller, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti A.______, reclamante
rappresentato dall’avv Niccolò Salvioni, contro
Ministero pubblico della Confederazione,
Oggetto Reclamo contro decisione del procuratore generale supplente
Considerato in fatto e ritenuto in diritto:
- che il 22 settembre 2004, al termine di una lunga inchiesta, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha deciso di sospendere il procedimento delle indagini preliminari aperto nei confronti del commissario della polizia federale B.______, dal momento che gli indizi inizialmente raccolti non sono stati confermati;
- che con lettera del 22 settembre 2004, ossia lo stesso giorno della decisione di sospensione delle indagini, il MPC ha informato A.______ del rifiuto di considerarlo parte civile al procedimento, e del fatto che la decisione non gli sarebbe stata notificata;
- che con sentenza del 3 novembre 2004 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha dichiarato irricevibile un reclamo interposto da A.______ contro la decisione 22 settembre 2004 del MPC, ritenendo che il reclamante non poteva in alcuno modo considerarsi parte lesa nel procedimento iniziato (e poi sospeso) contro B.______ (v. BK_B 160/04, consid. 2.1. e 2.2);
- che A.______ e B.______ sono in litigio e numerose procedure li oppongono, tra le quali un procedimento presso la Pretura penale del Canton Ticino (in seguito: Pretura penale) nel quale A.______ è accusato di ripetuta diffamazione ai danni di B.______;
- che al termine di questo processo A.______ è stato riconosciuto colpevole di diffamazione ai danni di B.______ e condannato a pagare una multa di fr. 1’000.- -;
- che in vista di questo processo, e su richiesta del giudice delegato C.______, il
25 ottobre 2004 il MPC ha trasmesso alla Pretura penale alcuni documenti del dossier federale riguardante B.______, precisando al contempo che A.______ - non essendo parte al procedimento federale - non ha diritto a consultare gli altri atti dell’incarto;
- che contro questa “decisione”, A.______ è insorto il 2 dicembre 2004 con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali, chiedendo che al MPC venga impartito l’ordine di trasmettere alla Pretura penale tutto l’incarto riguardante B.______, e questo per tutelare i suoi diritti di difesa nell’ambito del procedimento penale cantonale;
- che nel dubbio circa il rimedio applicabile l’accusato ha inoltrato tre gravami praticamente identici alla Corte dei reclami penali, al procuratore generale della Con-
federazione e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello del Canton Ticino (v. act. 1.6, pag. 7 e act. 1.7, pag. 7);
- che con sentenza del 6 dicembre 2004, la Corte dei reclami penali ha respinto il reclamo pervenutogli in misura della sua ammissibilità (v. BK_B 216/04);
- che con lettera del 9 dicembre 2004, il procuratore generale supplente della Confederazione ha trasmesso il reclamo di A.______ alla Corte dei reclami penali per competenza;
- che con reclamo datato 14 dicembre 2004, A.______ è nuovamente insorto dinanzi alla Corte dei reclami penali, censurando il mancato esame del suo precedente reclamo da parte del procuratore generale della Confederazione e la conseguente trasmissione dell’incarto alla Corte adita;
- che giusta i combinati disposti di cui agli art. 105bis cpv. 2 e 214 cpv. 1 PP, è ammesso il reclamo contro le operazioni e le omissioni del procuratore generale;
- che secondo l’art. 214 cpv. 2 PP, il diritto di reclamo spetta alle parti ed a qualunque persona la cui operazione o l’omissione abbia cagionato ingiustamente un danno;
- che in concreto è perlomeno dubbio che la lettera del 9 dicembre 2004 del procuratore generale supplente rappresenti un atto impugnabile ai sensi delle sopra citate disposizioni, trattandosi di una semplice lettera che accompagna una trasmissione di un incarto da autorità ad autorità;
- che ad ogni modo la Corte dei reclami penali, come riportato in precedenza, ha già evaso il reclamo 2 dicembre 2004, inoltrato in tre copie identiche alla Corte dei reclami penali, al procuratore generale della Confederazione e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello del Canton Ticino;
- che per economia di giudizio si rinvia alle pertinenti argomentazioni espresse nella sentenza del 6 dicembre 2004 (v. BK_B 216/04);
- che stante le considerazioni che precedono e in applicazione del principio “ne bis in idem”, il presente reclamo - al limite del temerario - risulta quindi del tutto inammissibile;
- che conformemente al nuovo art. 245 PP, in vigore dal 1° aprile 2004, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente;
- che queste sono calcolate giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a fr. 1'000.--.
La Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 1’000.-- è posta a carico del reclamante.
Bellinzona, 17 dicembre 2004
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a
- Avv. Niccolò Salvioni
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici : Contro questa decisione non è dato alcun rimedio di diritto.