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BK.2011.22 • BStGer BK.2011.22 KI-generiert

Claimant's Appeal Deemed Inadmissible Due to Non-Payment of Advance Costs

Geschäftsnummer BK.2011.22
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court declared a claim inadmissible because the claimant failed to pay the required advance costs within the extended deadline, despite being explicitly warned that non-payment would result in the appeal not being considered. As a consequence of this procedural failure, the claimant was ordered to bear the legal costs, including a fine of CHF 200.

Legislator-Regeste

Amtlich

Indennizzo dell'imputato in caso di assoluzione o di abbandono del procedimento (art. 429 e segg. CPP): mancato versamenteo dell'anticipo delle spese.

Schlagwörter

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Kostenvorschussleistung Verfahrenskosten Zahlungsfrist Zahlung der Geldbuße Beschwerdelegitimation nachträglicher Rechtsvorschlag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 428 cpv. 1 CPP

Cited as the legal basis for imposing procedural costs on the unsuccessful complainant.

art. 5 e 8 RSPPF

Cited as the legal basis for setting the minimum amount of the justice fee.

art. 3 cpv. 2 „in fine“ RSPPF

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the non-payment of the advance expenses.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

N um er o d ell ’inc ar t o: BK. 2 0 11.22

Decisione del 17 gennaio 2012 Corte dei reclami penali

Composizione Giudici penali federali Tito Ponti, giudice presidente, Emanuel Hochstrasser e Joséphine Contu, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., rappresentato dall’avv. Paolo Caratti,

Reclamante

Contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto Indennizzo dell'imputato in caso di assoluzione o di abbandono del procedimento (art. 429 e segg. CPP)

Visto:

- il reclamo presentato il 27 ottobre 2011 da A. (v. act. 1) presso la I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale contro il decreto di abbandono emesso nei suoi confronti dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC) il 14 ottobre 2011, riguardante il procedimento penale per i titoli di organizzazione criminale (art. 260ter CP), favoreggiamento (art. 305 CP) e infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cifra 1 e 2 LStup)

(v. act. 1.1);

- la decisione del 17 novembre 2011 con la quale la presente Corte ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria formulata in calce al reclamo, ed invitava quindi l’insorgente a versare entro il termine scadente il 28 novembre 2011 un anticipo delle spese di fr. 1'500.- (v. act. 2);

- lo scritto del 2 dicembre 2011 al patrocinatore del reclamante, mediante il quale la presente autorità ha invitato l'insorgente a versare, entro il termine ultimo e non prorogabile del 15 dicembre 2011, l’anticipo spese richiesto, avvertendolo nel contempo che, in caso di mancato pagamento nel termine suppletorio assegnato, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame, il mancato pagamento dell’anticipo delle spese non valendo quale ritiro (v. act. 3);

Considerato:

- che in base all’art. 3 cpv. 2 „in fine“ del Regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale del 31 agosto 2010 (RSPPF; RS 173.713.162), se l’anticipo delle spese non è versato entro il termine supplementare fissato il ricorso è dichiarato irricevibile;

- che, nella fattispecie, il secondo invito a versare l’anticipo delle spese indicava chiaramente che in caso di mancato pagamento nel termine assegnato il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame (v. act. 3);

- che il pagamento dell’anticipo richiesto non è intervenuto nel termine fissato;

- che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso;

- che il reclamante, risultando soccombente data l’irricevibilità del suo gravame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 428 cpv. 1 CPP);

- che una tassa di giustizia minima di fr. 200.- è posta a suo carico; essa è fissata in applicazione degli art. 5 e 8 RSPPF.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è inammissibile.

2. Una tassa di giustizia di fr. 200.- è messa a carico del reclamante.

Bellinzona, 18 gennaio 2012

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a

- avv. Paolo Caratti,

- Ministero pubblico della Confederazione,

Informazione sui rimedi giuridici:

Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.