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BH.2023.9 • BStGer BH.2023.9 KI-generiert

Mootness of Detention Appeal Due to Release

Geschäftsnummer BH.2023.9
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The court declared the appeal moot because the applicant had been released from pre-trial detention, rendering the appeal against the extension of detention pointless. The court reasoned that the applicant's release by the prosecution on June 7, 2023, eliminated the current interest in challenging the detention extension. Consequently, the court ordered the prosecution to bear the procedural costs and pay the applicant a sum of CHF 2,000 for incurred expenses, as their action led to the mootness of the proceedings.

Legislator-Regeste

Amtlich

Proroga della carcerazione preventiva (art. 227 in relazione con l'art. 222 CPP);;Proroga della carcerazione preventiva (art. 227 in relazione con l'art. 222 CPP);;Proroga della carcerazione preventiva (art. 227 in relazione con l'art. 222 CPP);;Proroga della carcerazione preventiva (art. 227 in relazione con l'art. 222 CPP)

Schlagwörter

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Haftentlassung Ausdehnung des Verfahrens Anrechnung der Untersuchungshaft Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids prozessleitende Verfügungen Verlängerung der Untersuchungshaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 423 CPP

Used to determine that the costs of the proceedings should be borne by the Confederation because the proceedings became objectless due to the Public Prosecutor's Office's release order.

Art. 436 cpv. 1 CPP in relazione con art. 429 cpv. 1 lett. a CPP

Used to award the claimant an indemnity for costs incurred for adequate exercise of procedural rights.

art. 10 e 12 cpv. 2 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162)

Used for the calculation and determination of the awarded indemnity for costs.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BH.2023.9 Procedura secondaria: BP.2023.55

Decisione del 4 luglio 2023 Corte dei reclami penali

Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Daniel Kipfer Fasciati e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., in detenzione preventiva

rappresentato dall'avv. Nikolas Atasayar, Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

UFFICIO DEL GIUDICE DEI PROVVEDIMENTI COERCITIVI, Autorità che ha reso la decisione impugnata

Oggetto Proroga della carcerazione preventiva (art. 227 in relazione con l'art. 222 CPP)

Fatti:

A. Con decisione del 24 maggio 2023, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha statuito su un’istanza di fissazione del foro presentata dal Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP-TI) riguardante il perseguimento di A., in detenzione preventiva dal 9 aprile 2023, per i reati di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) e finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies CP), attribuendo la competenza al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC; v. decisione BG.2023.18).

B. Preso atto della decisione di cui sopra, la Corte dei reclami penali del Tribunale d’appello del Cantone Ticino (in seguito: CRP-TI), con scritto del 31 maggio 2023, ha informato questa Corte dell’esistenza di un reclamo del 22 maggio 2023 presentato presso di lei da A. contro una decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi (in seguito: GPC) del 17 maggio 2023 che ha prorogato la sua carcerazione preventiva fino al 17 giugno 2023, trasmettendo per competenza alla presente autorità gli atti del suo incarto (60.2023.117), quelli del GPC (INC.2023.11101 e INC.2023.11102) nonché quelli del MP-TI (INC.2023.2839)

(v. act. 3).

C. Con scritto del 1° giugno 2023, questa Corte, al fine di garantire il diritto di essere sentito alle parti nella procedura federale, ha invitato, da una parte, il MPC e il GPC a pronunciarsi entro il 6 giugno 2023 sul reclamo del 22 maggio 2023 e, dall’altra, il reclamante a replicare entro il 9 giugno 2023, invitando quest’ultimo a compilare inoltre il formulario concernente l’assistenza giudiziaria gratuita (v. act. 4).

D. Con scritto del 6 giugno 2023, il MPC ha postulato la reiezione integrale del gravame (v. act. 5), mentre il GPC è rimasto silente.

E. Con ordine del 7 giugno 2023, il MPC ha scarcerato A. (v. act. 6.1), informandone questa Corte lo stesso giorno (v. act. 6).

F. Con scritto del 9 giugno 2023, il patrocinatore del reclamante ha informato questa Corte della scarcerazione del suo assistito, precisando che “per quanto attiene al formulario relativo alla domanda di assistenza giudiziaria, purtroppo, in ragione dell’avvenuta scarcerazione, non vi è stato il tempo materiale per la sua compilazione. Rinvio in ogni caso al formulario compilato e sottoscritto dal signor A. in occasione del suo fermo, allegato al verbale di polizia del

9 aprile 2023. Da tale documento si evince pacificamente la situazione di indigenza del signor A., pensionato ucraino con un’entrata mensile di soli EURO 200.–“ (act. 8).

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1.

1.1 Alla luce della decisione del 24 maggio 2023 di cui sopra (v. Fatti lett. A), questa Corte, in ossequio al principio di celerità e di economia di procedura, ha immediatamente ripreso la procedura pendente presso la CRP-TI (v. Fatti lett. B).

1.2 Il carcerato può impugnare dinanzi alla giurisdizione di reclamo le decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva o di sicurezza (art. 222 e 393 cpv. 1 lett. c CPP). La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni dei tribunali dei provvedimenti coercitivi cantonali nei casi che sottostanno alla giurisdizione federale (v. art. 37 cpv. 1 e 65 cpv. 1 e 3 della legge federale del

19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]). Il reclamo è ammissibile a condizione che il detenuto abbia un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata (art. 382 cpv. 1 CPP). Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP).

1.3 Nella fattispecie, interposto il 22 maggio 2023, il reclamo è tempestivo. La legittimazione del reclamante – destinatario della decisione che proroga la sua carcerazione preventiva – è pacifica.

1.4 In qualità di autorità di reclamo, la Corte dei reclami penali esamina con piena cognizione in fatto ed in diritto i reclami che gli sono sottoposti (v. TPF 2021 97 consid. 1.1). Essa non è vincolata dalle motivazioni delle parti (art. 391 cpv. 1 lett. a CPP).

2. Con ordine del 7 giugno 2023, il MPC ha scarcerato il reclamante (v. act. 6.1).

Preso atto di quanto precede, questa Corte constata che, essendo venuto meno l’interesse attuale del reclamante, la presente procedura è divenuta priva d’oggetto (v. sentenze del Tribunale federale 2C_1049/2011 del 18 luglio 2012 consid. 1.2; 2C_77/2007 del 2 aprile 2009 consid. 3).

3. In base alla giurisprudenza di questa Corte in ambito di procedura penale ordinaria, quando una causa diventa priva d'oggetto, i costi e le ripetibili vengono addossati alla parte che è all'origine di tale fatto (v. TPF 2011 31). In concreto, la procedura è divenuta priva d’oggetto a causa dell’ordine di scarcerazione del

7 giugno 2023 emesso dal MPC. Tale esito è dunque legato all'agire del MPC, per cui le spese procedurali concernenti il presente reclamo devono essere assunte dalla Confederazione (v. art. 423 CPP; Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 pag. 1230;

SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3a ediz.

2017, n. 1777; GRIESSER, Commentario zurighese, 3a ediz. 2020, n. 4 ad art.

428 CPP; DOMEISEN, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 8 ad art. 428 CPP; GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, n. 566). Il MPC verserà al reclamante un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (v. art. 436 cpv. 1 CPP in relazione con art. 429 cpv. 1 lett. a CPP), la quale, in applicazione degli art.

10 e 12 cpv. 2 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), è fissata a fr. 2'000.– (IVA esclusa, dato che il reclamante ha il proprio domicilio all'estero, v. art. 1 cpv. 2 lett. a e 8 cpv. 1 della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto; RS 641.20).

4. Visto l’esito della procedura, la domanda di assistenza giudiziaria gratuita è divenuta priva d’oggetto (v. BP.2023.55).

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. La causa è stralciata dal ruolo.

2. Non vengono prelevate spese.

3. La domanda di assistenza giudiziaria gratuita è divenuta priva d’oggetto.

4. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà al reclamante un importo di fr. 2'000.– a titolo di ripetibili.

Bellinzona, 4 luglio 2023

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Nikolas Atasayar

- Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi

- Ministero pubblico della Confederazione

- Ministero pubblico della Confederazione, Servizio esecuzione delle sentenze

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più

tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto

di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).