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BH.2012.4 • BStGer BH.2012.4 KI-generiert

Prosecutor's Transfer Order Dispute

Geschäftsnummer BH.2012.4
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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An individual requested early release from detention, and the prosecutor's office approved this request but subsequently ordered the individual transferred to a different facility. The individual appealed this transfer order, and the appellate court granted a suspensive effect to the appeal, then ordered the individual returned to their original location. Ultimately, the prosecutor's office revoked the transfer order, effectively granting the individual's original request. Because the prosecutor's office conceded the appeal, the appellate court declared the appeal moot, dismissed the proceedings, waived court costs, and ordered the prosecutor's office to pay the individual's legal costs.

Legislator-Regeste

Amtlich

Esecuzione anticipata di pene e misure (art. 236 CPP). Ordine di trasferimento.;;Esecuzione anticipata di pene e misure (art. 236 CPP). Ordine di trasferimento.;;Esecuzione anticipata di pene e misure (art. 236 CPP). Ordine di trasferimento.;;Esecuzione anticipata di pene e misure (art. 236 CPP). Ordine di trasferimento.

Schlagwörter

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Überstellungshaft Zahlungsbefehl verwaltungsrechtlicher Widerruf Entfernungsmassnahme im Ausländerrecht Verfahrensverzögerung der Staatsanwaltschaft Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 21 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura federale, RSPPF; RS 173.713.162

Cited for awarding costs to the appellant.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BH.2012.4

Decisione del 2 maggio 2012 Corte dei reclami penali

Composizione Giudici penali federali Tito Ponti, giudice presidente, Cornelia Cova e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., in detenzione presso il penitenziario cantonale “La Stampa”, rappresentato dall'avv. Luca Marcellini,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto Esecuzione anticipata di pene e misure (art. 236 CPP)

Ordine di trasferimento

Visti:

- il decreto del 13 aprile 2012, mediante il quale il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha accolto la richiesta di A. di essere posto in espiazione anticipata della pena;

- l'ordine di trasferimento di carcere del 17 aprile 2012, con il quale il MPC ha disposto lo spostamento di A., il 19 aprile seguente, dal Carcere giudiziario “La Farera” alla Kantonalgefängnis di Frauenfeld;

- il reclamo del 18 aprile 2012 interposto da A. al Tribunale penale federale (in seguito: TPF) contro il suddetto ordine di trasferimento;

- lo scritto, anticipato per fax, del 18 aprile 2012 della Corte dei reclami penali del TPF, mediante il quale è stato concesso l'effetto sospensivo al gravame;

- la lettera, anticipata per fax, del 19 aprile 2012, mediante il quale il MPC comunicava al TPF che il trasferimento di A. alla Kantonalgefängnis di Frauenfeld era già intervenuto;

- lo scritto del 20 aprile 2012, attraverso il quale il TPF ha ordinato il ritrasferimento di A. in Ticino, confermando la sua decisione del 18 aprile precedente;

- la lettera del 27 aprile 2012, con la quale il MPC ha informato il TPF che A. era stato collocato al penitenziario cantonale "La Stampa", comunicando nel contempo che l'ordine di trasferimento del 17 aprile precedente era stato revocato.

Considerato:

- che tramite la revoca dell'ordine di trasferimento del 17 aprile 2012 il MPC ha in definitiva accolto quanto richiesto da A. mediante il suo reclamo del 18 aprile scorso, risultando quindi parte soccombente;

- che a fronte della suddetta revoca il gravame è divenuto privo d'oggetto;

- che la causa è quindi stralciato dal ruolo;

- che, viste le particolarità del caso, non si prelevano spese processuali;

- che un'indennità forfetaria (IVA inclusa) di fr. 1'000.- è posta a carico del MPC a titolo di spese ripetibili (v. art. 21 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura federale, RSPPF; RS 173.713.162);

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è divenuto privo d'oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Il Ministero pubblico della Confederazione verserà al reclamante un importo di fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili.

Bellinzona, 3 maggio 2012

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il giudice presidente: Il cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Luca Marcellini

- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF.

Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).