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BG.2025.47 • BStGer BG.2025.47 KI-generiert

Federal Court Declares Jurisdiction Dispute Inadmissible Due to Untimeliness

Geschäftsnummer BG.2025.47
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Federal Criminal Court declared an application to determine jurisdiction inadmissible due to untimeliness. The dispute arose when the Office of the Attorney General of the Confederation (OAG) transferred information about an international counterfeiting investigation to the Cantonal Public Prosecutor's Office of Ticino, believing it fell under cantonal jurisdiction. The cantonal prosecutor disagreed, asserting federal jurisdiction, and the OAG subsequently requested the Federal Court to settle the conflict. However, the court found that the exchange of written arguments between the two offices had concluded prematurely, and the OAG's subsequent application to the Federal Court was filed beyond the ten-day deadline, making it inadmissible.

Legislator-Regeste

Amtlich

Competenza ratione materiae (art. 28 CPP);;Competenza ratione materiae (art. 28 CPP);;Competenza ratione materiae (art. 28 CPP);;Competenza ratione materiae (art. 28 CPP)

Schlagwörter

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Kompetenzkonflikt hängige Strafuntersuchung Eidgenossenschaft Vorläufige Maßnahmen Antrag auf Zulassung der Zwangsvollstreckung - Zuständigkeit erschwerender Tatumstand

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 28 CPP
This article establishes the jurisdiction of the Federal Criminal Court of Appeals to decide on conflicts of jurisdiction between the Public Prosecutor's Office of the Confederation and cantonal penal authorities.
Art. 416bis Co
Secondo il MPC, “dopo attenta analisi dal punto di vista di un’eventuale giurisdizione federale, a fronte anche della circostanza che l’autorità estera non procede per organizzazione criminale (art. 416bis Codice penale italiano) bensì per associazione per delinquere (art.
Art. 416 Codice
416bis Codice penale italiano) bensì per associazione per delinquere (art. 416 Codice penale italiano), quanto segnalato dall’autorità italiana induce a ritenere la presenza di una banda le cui finalità si concentrano sulla contraffazione e vendita di merce di lusso.
Art. 155 CP
In Svizzera, alla luce delle informazioni attualmente disponibili e considerato tutto quanto sopra, possono essere ipotizzati i reati di contraffazione di merci (art. 155 CP), ricettazione (art.
Art. 156 CP
155 CP), ricettazione (art. 156 CP [recte: art.
Art. 160 CP
156 CP [recte: art. 160 CP]) e, in presenza di querela della parte lesa, una violazione della legge federale sulla protezione dei marchi (RS 231.11)” (rubrica 2 incarto MPC).
Art. 396 cpv. 1 CPP
This article specifies the deadline for submitting and motivating appeals against decisions, which is applied by analogy in determining the timeliness of the forum fixing request.
Art. 42 cpv. 1 prima
1.2 Giusta l’art. 42 cpv. 1 prima frase CPP, finché il foro non è determinato in modo definitivo, l’autorità che per prima si è occupata della causa prende i provvedimenti indifferibili.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 28 CPP

This article establishes the jurisdiction of the Federal Criminal Court of Appeals to decide on conflicts of jurisdiction between the Public Prosecutor's Office of the Confederation and cantonal penal authorities.

art. 37 cpv. 1 LOAP

This article, in conjunction with Art. 28 CPP, grants the Federal Criminal Court of Appeals the authority to rule on conflicts of jurisdiction.

art. 396 cpv. 1 CPP

This article specifies the deadline for submitting and motivating appeals against decisions, which is applied by analogy in determining the timeliness of the forum fixing request.

art. 42 cpv. 1 CPP

This article states that until the forum is definitively determined, the authority that first dealt with the case must take urgent measures, which is cited in relation to the duty to proceed and the potential for provisional investigative actions.

art. 7 cpv. 1 CPP

This article establishes the general obligation to prosecute, which is referenced in the context of taking provisional investigative measures while a forum conflict is pending.

art. 24 cpv. 1 CPP

This article is referenced in the context of when federal jurisdiction might be substantiated, particularly concerning organized criminal groups, although not directly applied in the final order.

art. 260ter CP

This article is referenced in relation to organized criminal groups as a potential basis for federal jurisdiction, but it is not directly applied in the final order.

art. 24 cpv. 2 CPP

This article is cited in relation to the possibility of federal jurisdiction, which was considered when assessing the timeliness of the appeal.

art. 25 cpv. 2 CPP

This article is mentioned in the context of provisional investigative measures and their impact on the forum praeventionis.

art. 423 cpv. 1 CPP

This article is the basis for not levying judicial costs in this decision.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell’inc arto: BG.2025.47

Decisione del 19 agosto 2025 Corte dei reclami penali

Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Miriam Forni e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERA- ZIONE, Richiedente

contro

CANTONE TICINO, Ministero pubblico, Opponente

Oggetto Competenza ratione materiae (art. 28 CPP)

Fatti:

A. Il 22 aprile 2025, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC)

ha trasmesso al Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP-TI), “a ogni fine utile”, una comunicazione spontanea d’informazioni del 19 marzo 2025 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, Direzione Distrettuale Antimafia (in seguito: DDA), inoltratagli dall’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) l’11 aprile seguente (v. rubrica 1 incarto MPC), riguardante un’indagine condotta dalle autorità italiane nei confronti di diverse persone con “ramificazioni in Asia e in Europa nell’ambito di un’attività dedita all’importazione e commercializzazione di scarpe ed accessori contraffatti, per un giro d’affari stimato a centinaia di milioni di euro” (rubrica 2 incarto MPC). Secondo il MPC, “dopo attenta analisi dal punto di vista di un’eventuale giurisdizione federale, a fronte anche della circostanza che l’autorità estera non procede per organizzazione criminale (art. 416bis Codice penale italiano) bensì per associazione per delinquere (art. 416 Codice penale italiano), quanto segnalato dall’autorità italiana induce a ritenere la presenza di una banda le cui finalità si concentrano sulla contraffazione e vendita di merce di lusso. Non vi sono per contro particolari elementi a sostegno dell’ipotesi dell’esistenza di un’organizzazione criminale (quali a titolo esemplificativo, l’intercambiabilità dei membri, la realizzazione di reati di varia natura, la compartimentazione e la presenza di una struttura di durata).

Per tale motivo, nel caso di specie, non appare configurabile una competenza federale. In Svizzera, alla luce delle informazioni attualmente disponibili e considerato tutto quanto sopra, possono essere ipotizzati i reati di contraffazione di merci (art. 155 CP), ricettazione (art. 156 CP [recte: art. 160 CP]) e, in presenza di querela della parte lesa, una violazione della legge federale sulla protezione dei marchi (RS 231.11)” (rubrica 2 incarto MPC).

B. Con scritto del 28 aprile 2025, il MP-TI, ritenendo invece adempiute le condizioni per una competenza federale, ha rifiutato l’assunzione del procedimento in questione (v. rubrica 3 incarto MPC).

C. Con scritto del 9 luglio 2025, il MPC, dopo aver riesaminato il fascicolo e preso contatto con la DDA della Procura di Firenze per uno scambio di vedute, ha confermato la sua posizione (v. rubrica 6 incarto MPC).

D. Con scritto del 10 luglio 2025, il MP-TI, ritenendo che non vi fossero argomenti nuovi rispetto al precedente scritto del MPC del 22 aprile 2025, ha

ribadito il proprio rifiuto di assumere il procedimento penale in questione (v. rubrica 7 incarto MPC).

E. Mediante istanza di fissazione del foro del 21 luglio 2025, il MPC chiede a questa Corte di accertare la competenza del MP-TI per il perseguimento dei reati di cui all’incarto SV.25.0613 (v. act. 1).

F. Con risposta del 28 luglio 2025, il MP-TI ha chiesto, in via principale, di dichiarare irricevibile, in quanto tardiva, l’istanza del MPC del 21 luglio 2025 e, in via subordinata, di respingerla, con la conseguenza in entrambi i casi che il perseguimento penale relativo ai fatti in questione rimane all’autorità federale (v. act. 3).

G. Con replica dell’11 agosto 2025, trasmessa al MP-TI per conoscenza (v. act.

7), il MPC ha confermato la propria posizione (v. act. 6).

Delle ulteriori e specifiche argomentazioni sollevate dalle due autorità coinvolte si dirà, per quanto necessario all'emanazione del presente giudizio, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto:

1.

1.1 La competenza della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale a statuire in merito a conflitti di competenza tra il Ministero pubblico della Confederazione e le autorità penali cantonali discende dai combinati disposti di cui agli art. 28 CPP e 37 cpv. 1 LOAP. In assenza di esplicite disposizioni processuali disciplinanti la materia, la Corte dei reclami penali statuisce secondo le regole che la legge e la giurisprudenza hanno stabilito per la risoluzione di conflitti di foro in ambito intercantonale (KIPFER/LUKÁCS, Commentario basilese, 3a ediz. 2023, n. 2 ad art. 28 CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ediz. 2004, n. 419 e il rinvio alla DTF 128 IV 225 consid. 2.3; TPF 2011 170 consid. 1.1). Condizione per adire la presente Corte è, da un lato, l'esistenza di una contestazione relativa alla competenza giurisdizionale e, dall'altro, che le parti coinvolte abbiano preso posizione in merito mediante uno scambio di scritti.

Riguardo alla procedura, nonché al termine per sottoporre la vertenza alla scrivente autorità, si applicano per analogia gli art. 379 e segg. CPP, e fra questi in particolare gli art. 393 e segg. CPP (KIPFER/LUKÁCS, op. cit., n. 2 ad art. 28 CPP; BOUVERAT, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 4 ad art.

28 CPP; GALLIANI/MARCELLINI, Commentario CPP, 2010, n. 3 ad art. 28 CPP). L’art. 396 cpv. 1 CPP prevede che i reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo.

1.2 Giusta l’art. 42 cpv. 1 prima frase CPP, finché il foro non è determinato in modo definitivo, l’autorità che per prima si è occupata della causa prende i provvedimenti indifferibili. L’idea è che fintanto che il conflitto sul foro non è definitivamente risolto l’autorità adita proceda ai primi atti istruttori, al fine di salvaguardare le prove (v. TPF 2019 62 consid. 4.1; 2017 170 consid. 3.3.2;

sentenza del Tribunale penale federale BG.2024.22 del 21 maggio 2024 consid. 2.1.2; ZUFFEREY, Les conflits intercantonaux de compétence selon le CPP, in forumpoenale 2024, pag. 430; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3a ediz. 2025, n. 3 ad art. 42 CPP; ECHLE/KUHN, Commentario basilese, 3a ediz. 2023, n. 1 ad art. 42 CPP; BOUVERAT, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 4 ad art. 42 CPP;

v. anche l’Allegato II n. 5 alle Raccomandazioni SSK/CMP sul foro). Tale disposizione è espressione del più ampio principio dell’obbligo di procedere previsto all’art. 7 cpv. 1 CPP.

1.3

1.3.1 Le autorità legittimate ad agire nell'ambito dello scambio di scritti, nonché nel procedimento dinanzi alla presente Corte, sono determinate secondo le pertinenti norme in ambito di organizzazione giudiziaria (v. art. 14 cpv. 2 CPP;

SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n. 564; GALLIANI/MARCELLINI, op. cit., n. 5 ad art.

40 CPP). Visto l’art. 5 cpv. 2 del regolamento sull’organizzazione e l’amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione (RS 173.712.22) richiamato l’art. 39 cpv. 2 CPP, il Sostituto Procuratore generale della Confederazione è abilitato a inoltrare una richiesta come quella in esame. Il pregresso scambio di scritti è inoltre avvenuto con un procuratore pubblico abilitato a prendere posizione in questioni di competenza ratione materiae (v. art. 67 cpv. 6 della legge sull'organizzazione giudiziaria del Cantone Ticino del 10 maggio 2006 [LOG; RL TI 177.100]).

1.3.2 Per quanto riguarda la tempestività dell’istanza, si rileva che lo scambio di scritti tra le due autorità si è concluso, come rettamente affermato dal MP- TI, il 28 aprile 2025. Nel suo scritto di tale data, il MP-TI ha infatti concluso che alla luce di quanto ivi esposto, “la richiesta di assunzione del

procedimento penale è respinta. La presente decisione è definitiva. In caso di disaccordo, l’art. 28 CPP prevede che i conflitti tra il Pubblico Ministero della Confederazione e le Autorità cantonali sono decisi dal Tribunale penale federale” (rubrica 3, pag. 3 e seg.). Nella misura in cui l’ulteriore lettera del MPC del 9 luglio 2025, che si basa in particolare su due scritti della Procura di Firenze datati 5 e 20 maggio 2025 (v. rubriche 4 e 5 incarto MPC), non aggiunge sostanziali novità concernenti l’oggetto dell’inchiesta estera, l’istanza di fissazione del foro inoltrata il 21 luglio 2025 è manifestamente tardiva e pertanto inammissibile. Contrariamente a quanto asserito dal MPC in sede di replica (v. act. 6, pag. 2), il fatto che le autorità italiane non procedessero contro un’associazione di tipo mafioso ai sensi dell’art. 416 bis CP/I

– ciò che avrebbe potuto sostanziare una competenza federale (v. art. 24 cpv. 1 CPP e art. 260ter CP) – ma che l’inchiesta riguardasse un’associazione per delinquere giusta l’art. 416 CP/I era già noto, come si rileva dallo scritto del 22 aprile 2025 del MPC, per cui non si vede quali ulteriori accertamenti fossero necessari in materia di competenza giurisdizionale. Motivi per scostarsi eccezionalmente dalla regola, dettata dall’imperativo di celerità (art. 5 CPP), che il termine per adire la presente Corte è di 10 giorni dalla fine dello scambio degli scritti, non sono ravvisabili (v. TPF 2011 24 consid. 2.2), visto che, senza necessità di entrare nel merito della causa, la giurisdizione federale è perlomeno ipotizzabile ex art. 24 cpv. 2 CPP (v. MOREILLON/PAREIN- REYMOND, op. cit., n. 8 ad art. 24 CPP) e non si vede perché il MPC non abbia senza indugio proceduto con i necessari atti istruttori (riservato l’art.

25 cpv. 2 CPP), sia nell’ottica dell’art. 7 cpv. 1 CPP, sia in quella dell’art. 42 cpv. 1 CPP (v. supra consid. 1.2). Essendo basati sull’art. 42 cpv. 1 CPP tali atti non avrebbero avuto conseguenze sul piano del forum praeventionis (v. TPF 2019 62 consid. 4.1) e avrebbero nel contempo assicurato l’efficacia del perseguimento penale.

2. Per la presente decisione non vengono prelevate spese (v. art. 423 cpv. 1 CPP e TPF 2023 130 consid. 5.1).

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. L’istanza di fissazione del foro è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

Bellinzona, 19 agosto 2025

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a

- Ministero pubblico della Confederazione

- Ministero pubblico del Cantone Ticino

Informazione sui rimedi giuridici: Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.