Prosecutor v. Individual (Jurisdiction Dispute)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA prosecutor filed a complaint seeking to establish jurisdiction for criminal proceedings against an individual accused of various offenses. Initially, a judge ruled that military courts had jurisdiction, a decision contested by the prosecutor. Subsequently, the prosecutor withdrew their complaint, leading the court to dismiss the case due to the withdrawal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 37 cpv. 2 lett. d LOAP, Art. 181 CP, Art. 189 CP, Art. 190 CP, Art. 193 CP, Art. 386 cpv. 2 CPP; Prosecutor v. Individual (Jurisdiction Dispute): Initially, a judge ruled that military courts had jurisdiction, a decision contested by the prosecutor. Subsequently, the prosecutor withdrew their complaint, leading the court to dismiss the case due to the withdrawal.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited as the basis for allowing the withdrawal of the appeal.
Cited as the basis for not levying judicial costs.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
N um er o d ell ’inc ar t o: BG .2011. 4 0
Decisione del 4 novembre 2011 I Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente, Emanuel Hochstrasser e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO, Richiedente
contro
1. UFFICIO DELL'UDITORE IN CAPO,
2. GIUDICE DEI PROVVEDIMENTI COERCITIVI, Opponenti
Oggetto Conflitti di competenza tra le giurisdizioni militari e civili (art. 37 cpv. 2 lett. d LOAP)
La I Corte dei reclami penali, visti:
- Il procedimento penale aperto nei confronti di A. ed altri per titolo di coazione (art. 181 CP), coazione sessuale (art. 189 CP), violenza carnale (art. 190 CP) e sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193 CP)
(inc.2011.7674/BOR del Ministero pubblico del Cantone Ticino [in seguito: MP TI]);
- l’arresto provvisorio di A. avvenuto il 4 ottobre 2011 alle ore 05:20 (act. 1.5);
- l’istanza di carcerazione preventiva nei confronti di A. presentata il 5 ottobre 2011 alle 20:38 circa dal MP TI al Giudice dei provvedimenti coercitivi (in seguito: GPC) (act. 1.4);
- la decisione 6 ottobre 2011 con cui il GPC ha ritenuto irricevibile l’istanza di carcerazione preventiva per difetto della competenza penale ordinaria, ritenendo fondata la competenza delle autorità penali militari (act. 1.1);
- lo scritto di medesima data dell’Ufficio dell’uditore in capo, secondo cui non sarebbe data la giurisdizione militare, essendo la competenza principalmente civile (act. 1.2);
- il reclamo del 6 ottobre 2011 (anticipato via fax) indirizzato alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (act. 1), con cui il MP TI ha chiesto di fissare la competenza nell’ambito del procedimento penale aperto nei confronti di A.;
- le domande di concessione dell’effetto sospensivo e di pronuncia, tramite misure precauzionali, sullo stato di carcerazione preventiva di
A. contenute nel reclamo summenzionato;
- il decreto del Presidente della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale del 7 ottobre 2011, con cui le autorità di perseguimento penale del Cantone Ticino sono state designate provvisoriamente competenti per istruire e giudicare nell’ambito del procedimento penale aperto nei confronti di A. (act. 2);
- la decisione del 19 ottobre 2011 dell’Uditore in capo con la quale quest’ultimo ha deferito il giudizio dei reati addebitati a A. alla giustizia civile (act. 6.1);
- il ritiro, il 21 ottobre 2011, da parte del MP TI del reclamo presentato il
6 ottobre 2011 alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (act. 6).
Considerato:
- che, se la procedura è scritta, chi ha interposto reclamo può ritirarlo entro la conclusione dello scambio di scritti e di eventuali complementi di prova o degli atti (art. 386 cpv. 2 CPP);
- che la dichiarazione di ritiro vale abbandono della richiesta formulata nell’atto di reclamo (in questo senso RICHARD CALAME, Commentaire romand, Basilea 2011, n. 4 ad art. 386 CPP)
- che, conseguentemente, la procedura può considerarsi terminata e può essere stralciata dai ruoli (v. MARTIN ZIEGLER, Basler Kommentar, Basilea 2011, n. 4 ad art. 386 CPP):
- che, per la presente decisione, non vengono prelevate spese (art. 423 cpv. 1 CPP);
Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Causa ritiro del reclamo, la causa è stralciata dai ruoli.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
Bellinzona, il 4 novembre 2011
In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a
- Ministero pubblico del Cantone Ticino
- Ufficio dell'uditore in capo
- Giudice dei provvedimenti coercitivi
Informazione sui rimedi giuridici:
Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.