Mootness of Sealing Order Due to Company's Withdrawal of Objection
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertDuring an investigation into potential anti-competitive practices, electronic and paper documents were seized from a company. The company initially requested that these seized materials be sealed. However, the company later withdrew its objection to the lifting of the seals. Consequently, the court deemed the procedure moot and struck it from the record, as the company's subsequent agreement rendered the request to lift the seals unnecessary. No costs were awarded due to the early stage of the proceedings when the company consented.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 50 cpv. 3 DPA, Art. 48 cpv. 1 LTF, Art. 48 cpv. 2 LTF, Art. 103 LTF; Mootness of Sealing Order Due to Company's Withdrawal of Objection: The company initially requested that these seized materials be sealed. However, the company later withdrew its objection to the lifting of the seals. Consequently, the court deemed the procedure moot and struck it from the record, as the company's subsequent agreement rendered the request to lift the seals unnecessary. No costs were awarded due to the early stage of the proceedings when the company consented.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertThis provision is cited in the subject line, indicating it is the legal basis for the proceedings regarding the lifting of seals.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: BE.2021.8
Decisione del 5 agosto 2021 Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Cornelia Cova e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti COMMISSIONE DELLA CONCORRENZA,
Richiedente
contro
A. SA, rappresentata dall'avv. Curzio Fontana,
Opponente
Oggetto Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)
Visti:
- l’inchiesta n. 22-0504 condotta dalla Segreteria della Commissione della concorrenza (in seguito: COMCO) sulla base dell’art. 27 della legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza (LCart; RS 251) nei confronti di svariate imprese di costruzione, tra le quali A. SA, a Z./TI (v. act. 1.6);
- la perquisizione del 23 giugno 2021 avvenuta presso A. SA a Z./TI, la quale è sfociata nella messa in sicurezza di svariati dati elettronici e documentazione cartacea (v. act. 1.8 e 1.1);
- la messa sotto sigilli del medesimo giorno, richiesta da A. SA, di tutto il materiale elettronico e cartaceo di cui sopra (v. act. 1.1);
- la richiesta di levata dei sigilli del 9 luglio 2021 presentata dalla COMCO a questa Corte (v. act. 1);
- lo scritto del 26 luglio 2021, con il quale A. SA ha dichiarato di non opporsi alla levata dei sigilli dal materiale elettronico e cartaceo in questione (v. act. 3).
Considerato:
- che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 26 luglio 2021, la presente procedura è divenuta priva d’oggetto;
- che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;
- che non vengono prelevate spese, dato che lo scritto dell’opponente del 26 luglio 2021 è intervenuto a uno stadio embrionale della procedura (v. sentenze del Tribunale penale federale BE.2021.3 del 22 luglio 2021 e BE.2018.18 del
23 gennaio 2019).
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Divenuta priva d’oggetto, la procedura BE.2021.8 è stralciata dal ruolo.
2. Non vengono prelevate spese.
Bellinzona, 5 agosto 2021
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Commissione della concorrenza
- Avv. Curzio Fontana
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più
tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto
di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).