Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BE.2006.3 • BStGer BE.2006.3 KI-generiert

Switzerland v. Bank: Money Laundering and Bank Liability Investigation

Geschäftsnummer BE.2006.3
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A criminal investigation into money laundering and other offenses, initiated after a bank's report, involved substantial financial assets suspected of being proceeds from criminal activities, primarily in Italy, and laundered in Switzerland through accounts at the reporting bank. The investigation expanded to include the bank itself, based on suspicions of failing to implement adequate organizational measures. The court ruled that documents seized from the bank's legal counsel were relevant to the investigation and ordered the lifting of seals, finding sufficient grounds to suspect the bank's liability and rejecting arguments that the seized documents were irrelevant or that the seizure violated the bank's defense rights.

Legislator-Regeste

Amtlich

Richiesta di levata dei sigilli (art. 69 cpv. 3 PP);;Richiesta di levata dei sigilli (art. 69 cpv. 3 PP);;Richiesta di levata dei sigilli (art. 69 cpv. 3 PP);;Richiesta di levata dei sigilli (art. 69 cpv. 3 PP)

Schlagwörter

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Geldwäschereiuntersuchung Bankunterlagen beschlagnahmte Vermögenswerte übrige Straftaten Organisationshaftung Einwendungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 69 cpv. 3 PP
Cited as the legal basis for the Court of Criminal Appeals to rule on the admissibility of the search and to order the lifting of seals.
Art. 305bis CP
Art. 307 CP
305bis CP, falsa testimonianza ai sensi dell’art. 307 CP ed altri reati.
Art. 69 al. 2 PPF
Inoltre, le carte non devono essere esaminate se non quando si possa supporre che contengano scritti importanti per l’istruzione (art. 69 al. 2 PPF).
Art. 321 CP
Art. 245 PP
Cited as the basis for imposing court costs on the losing party.
Art. 156 cpv. 1 OG
Cited as the basis for imposing court costs on the losing party.
Art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF
214 - 216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla proce-dura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF).

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 69 cpv. 3 PP

Cited as the legal basis for the Court of Criminal Appeals to rule on the admissibility of the search and to order the lifting of seals.

Art. 245 PP

Cited as the basis for imposing court costs on the losing party.

Art. 156 cpv. 1 OG

Cited as the basis for imposing court costs on the losing party.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BE.2006.3

Sentenza dell’8 agosto 2006 Corte dei reclami penali

Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Barbara Ott e Tito Ponti, Cancelliere Luca Fantini

Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Richiedente

contro

BANCA A., rappresentata dall’avv. Luca Marcellini,

Opponente

Oggetto Richiesta di levata dei sigilli (art. 69 cpv. 3 PP)

Fatti:

A. A seguito di una denuncia del 3 febbraio 2004 dell’Ufficio federale di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), basata su una comunicazione del 30 gennaio precedente della BANCA A., il Ministero pubblico ha aperto, e dal marzo 2004 conduce, un’indagine preliminare di polizia giudiziaria per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP, falsa testimonianza ai sensi dell’art. 307 CP ed altri reati.

B. L’indagine è stata avviata per il sospetto che valori patrimoniali di ingente entità provento di attività criminale distrattiva perpetrata perlopiù in Italia da vari soggetti nel quadro del dissesto finanziario del gruppo B., venuto alla luce nel dicembre 2003, siano stati riciclati in Svizzera sull’arco temporale 1999-2004.

C. Le indagini, dalle prime battute, si sono concentrate su persone fisiche che al momento dei fatti si trovavano, con varie mansioni e responsabilità, alle dipendenze della Banca A. di Z. L’importo totale transitato fra il 1999 e il 2004 sui conti presso la Banca A. e oggetto delle inchiesta del MPC si eleva a circa CHF 100 milioni.

D. In data 28 giugno 2005, il MPC ha esteso l’indagine preliminare di polizia per titolo di riciclaggio anche all’istituto bancario in quanto tale, conformemente agli art. 100quater e 100quinquies CP.

E. Con ordine del 21 febbraio 2006, il MPC ha chiesto alla Banca A. l’edizione di numerosi documenti riferiti in particolare all’organizzazione interna della banca.

F. Il 18 aprile 2006, la Banca A. ha trasmesso parte della documentazione domandata e con scritto del 20 aprile 2006 ha informato il MPC di non aver dato seguito all’ordine di edizione del 21 febbraio 2006 per quanto riguarda le prese di posizione scritte dei vari collaboratori risalenti all’autunno 2004, nonché per gli atti dei vari organismi interni alla banca successivi alla data della comunicazione del 30 gennaio 2004 in quanto estranei all’oggetto del procedimento. Questi documenti sono stati depositati presso lo studio legale dell’avv. Luca Marcellini.

G. Con ordine del 17 maggio 2006 il MPC, preliminarmente assecondando la richiesta di apposizione dei suggelli avanzata dal detentore dei documenti, ha ordinato il sequestro della predetta documentazione. Il sequestro è stato eseguito il giorno seguente dagli agenti della polizia giudiziaria federale.

H. Con scritto del 7 giugno 2006 il MPC ha presentato una richiesta di levata dei sigilli alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale riguardante la documentazione sequestrata il 18 maggio 2006 presso lo studio dell’avv. Luca Marcellini (act. 1). Esso chiede l’autorizzazione a procedere, in presenza del detentore dei documenti o di un suo rappresentante, alla levata dei sigilli.

I. Con risposta del 21 giugno 2006 (act. 4), la Banca A. conclude alla reiezione dell’istanza del MPC.

Le argomentazioni delle parti e gli atti inoltrati saranno considerati in diritto secondo la loro pertinenza.

Diritto:

1. La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è competente per statuire sull’ammissibilità della perquisizione qui contestata in virtù dell’art. 69 cpv. 3 PP. La richiesta di levata dei sigilli non è sottoposta ad un termine particolare. La legittimazione a presentare la richiesta del richiedente è pacifica.

2. Giusta l’art. 69 cpv. 3 PP, se il detentore si oppone alla perquisizione, le carte vengono suggellate e poste in luogo sicuro. In questo caso, la decisione sull’ammissibilità di essa spetta alla Corte dei reclami penali fino al dibattimento e al tribunale durante il dibattimento.

3. La perquisizione di carte è ammissibile allorquando esistono indizi sufficienti relativi alla commissione di un reato, se vi è il sospetto che delle prove concernenti l’inchiesta si trovino nel luogo della perquisizione e se il principio della proporzionalità è rispettato (v. TPF BK_B 039/04; SCHMID, Strafprozessrecht, 3ème éd. Zürich 1997. p. 228 n. 737 ; PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zürich 2000, p. 539 n. 2514 e la giurisprudenza citata dagli autori). Inoltre, le carte non devono essere esaminate se non quando si possa supporre che contengano scritti importanti per l’istruzione (art. 69 al. 2 PPF). Tale regola non va interpretata in maniera restrittiva e, come suggerito dalla formulazione tedesca, «…Papiere…die für die Untersuchung von Bedeutung sind», significa che i documenti per essere perquisiti devono perlomeno avere una pertinenza con l’inchiesta («untersuchungsrelevant» secondo la formulazione utilizzata da SCHMID, op. cit., p. 227 n.

734).

Infine, il segreto d’ufficio e professionale devono essere salvaguardati (69 cpv. 1 PPF).

4. L’opponente contesta la propria responsabilità penale così come la pertinenza per l’inchiesta dei documenti messi sotto suggello ritenendo inoltre la richiesta di levata dei sigilli del MPC lesiva dei diritti della difesa.

4.1 Dagli atti si evince che il richiedente, dopo aver aperto un inchiesta nei confronti di vari dipendenti della Banca A. su segnalazione MROS del 3 febbraio 2004, ha deciso di estendere le proprie indagine anche all’istituto bancario stesso giusta le disposizioni degli art. 100quater e quinquies CP in quanto sospettato di riciclaggio di denaro. A mente del MPC tale provvedimento si giustifica per le peculiarità del caso, in particolare l’ampio arco temporale, il numero di operazioni e di movimenti dei conti bancari e le operazioni in contanti eseguite dai vari dipendenti dell’opponente. Il richiedente è dell’opinione che tali attività inducano a pensare che si possa rimproverare all’istituto bancario di non avere preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire l’attività di riciclaggio in questione.

I sospetti del MPC, in questa fase intermedia dell’inchiesta, appaiono sufficientemente plausibili e motivati ed in ogni caso sono sufficienti a giustificare la perquisizione di ogni documentazione utile a chiarire l’esistenza di eventuali disfunzionamenti interni alla banca tali da metterne in causa la responsabilità diretta.

4.2 Nell’opporsi alla richiesta di levata dei sigilli presentata dal richiedente, la Banca A. sottolinea poi come la documentazione messa sotto suggello non sia in realtà rilevante ai fini dell’inchiesta. Tale argomentazione non può essere condivisa. Infatti, l’opponente stessa ammette che gli atti in questione contengono varie analisi, valutazioni e discussioni interne portanti sull’affare B., oggetto delle indagini del MPC. È dunque legittimo, nonché conforme al principio della proporzionalità, che il richiedente possa accedere anche a questa particolare documentazione in modo da ottenere elementi supplementari molto verosimilmente utili all’accertamento di eventuali responsabilità dell’opponente. Il fatto che questa documentazione sia stata allestita solo dopo la denuncia MROS del 3 febbraio 2004 non è poi di rilevanza alcuna dal momento che essa porta con ogni probabilità su analisi e valutazioni che si riferiscono all’epoca della commissione dei fatti oggetto dell’inchiesta. Non ha infine maggior pregio la censura secondo cui la perquisizione ordinata dal MPC costituirebbe un’inammissibile violazione dei diritti della persona giuridica a difendersi, nel senso che non si terrebbe conto del fatto che una persona giuridica - a differenza di una persona fisica - non ha memoria e pensiero ed è tenuta a conservare per iscritto la documentazione rapportata alla propria attività. Non si vede infatti in che cosa l’utilizzo di una prerogativa espressamente concessa dalla legge agli inquirenti, ovvero quella di perquisire (quando esistono) tutte le carte e la documentazione in relazione con una possibile infrazione, sia lesiva dei diritti della difesa, tanto più che nella fattispecie non viene invocata la salvaguardia di alcun segreto d’ufficio o professionale ai sensi degli art. 321 CP e 77 PP.

5. In virtù di quanto precede, la richiesta di levata dei sigilli del richiedente del

7 giugno 2006 deve essere accolta. In applicazione dell’art. 69 cpv. 3 PP e della giurisprudenza (DTF 127 II 151 consid. 3b; 101 IV 364 consid. 2; cfr.

ugualmente TPF BK_B 039/04 consid. 1.1, parzialmente pubblicata in SJ 2004 pag. 405 e segg., e BK_B 061/04 consid. 1.1), questa Corte ordina pertanto la cernita dei documenti sequestrati, la quale sarà effettuata dal MPC in presenza del detentore dei documenti o di un suo rappresentante.

I documenti sigillati verranno trasmessi al richiedente dal Tribunale penale federale non appena la presente sentenza crescerà in giudicato.

6. Conformemente all’art. 245 PP le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 OG); queste sono calcolate giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a fr. 1’500.--.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. La richiesta è accolta.

È ordinata la levata dei sigilli dai documenti sequestrati nei locali dell’avv. Luca Marcellini, la quale sarà effettuata dal richiedente in presenza del detentore dei documenti o di un suo rappresentante.

2. La tassa di giustizia di fr. 1’500.-- è posta a carico dell’opponente.

Bellinzona, l’8 agosto 2006

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Ministero pubblico della Confederazione

- Avv. Luca Marcellini

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La procedura è retta dagli art. 214 - 216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla proce-dura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF). Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.