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BB.2025.25 • BStGer BB.2025.25 KI-generiert

Late Filing of Complaint Against Criminal Proceeding Closure Declared Inadmissible

Geschäftsnummer BB.2025.25
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The court dismissed a complaint filed by an individual against a decision to close a criminal proceeding. The court found that the complaint was filed late, exceeding the ten-day deadline stipulated by law for appealing such decisions. Therefore, the complaint was declared inadmissible.

Legislator-Regeste

Amtlich

Abbandono del procedimento (art. 322 cpv. 2 CPP);;Abbandono del procedimento (art. 322 cpv. 2 CPP);;Abbandono del procedimento (art. 322 cpv. 2 CPP);;Abbandono del procedimento (art. 322 cpv. 2 CPP)

Schlagwörter

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verspätete Eingabe Einreichung einer Strafanzeige verspätete Einwendungen erworbener Anspruch Abschluss der Strafuntersuchung formelle Verfahrenseinstellung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 322 cpv. 2 CPP

Used to establish the right to appeal the abandonment of proceedings.

art. 396 CPP

Cited to establish the time limit for filing and motivating an appeal.

art. 428 cpv. 1 CPP

Basis for allocating costs of the appeal procedure.

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Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BB.2025.25

Decisione dell’8 maggio 2025 Corte dei reclami penali

Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Patrick Robert-Nicoud e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., rappresentato dall'avv. Aron Camponovo, Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto Abbandono del procedimento (art. 322 cpv. 2 CPP)

Visti:

- il decreto di abbandono del procedimento del 10 marzo 2025 emanato dal Procuratore federale straordinario B. nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti del Procuratore federale C. per reati contro l’onore in seguito a una denuncia penale presentata il 6 giugno 2023 da A. (v. act. 1.3);

- il reclamo del 24 marzo 2024 (recte: 2025) avverso il suddetto decreto interposto da A. dinanzi a questa Corte (v. act. 1).

Considerato:

- che le parti possono impugnare entro dieci giorni il decreto di abbandono dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. art. 322 cpv. 2 CPP);

- che il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata);

- che il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP);

- che il decreto impugnato è stato notificato al reclamante in data 11 marzo 2025 (v. act. 1.4), come confermato anche dal medesimo (v. act. 1, pag. 3);

- che il termine di 10 giorni previsto all'art. 322 cpv. 2 CPP scadeva il 21 marzo 2025;

- che il reclamante ha inoltrato il suo reclamo in data 24 marzo 2025, scritto che risulta quindi tardivo;

- che il gravame deve dunque essere dichiarato inammissibile;

- che giusta l'art. 428 cpv. 1 prima frase CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa;

- che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 1’000.–; essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 2'000.– già versato; la cassa del Tribunale restituirà al reclamante il saldo di fr. 1’000.–.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è inammissibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 1’000.– è posta a carico del reclamante. Essa è coperta dall’anticipo delle spese di fr. 2'000.– già versato. La Cassa del Tribunale restituirà al reclamante il saldo di fr. 1'000.–.

Bellinzona, 9 maggio 2025

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Aron Camponovo

- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.