Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BB.2025.122 • BStGer BB.2025.122 KI-generiert

Inadmissible Electronic Appeal Lacks Digital Signature

Geschäftsnummer BB.2025.122
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Federal Criminal Court declared a criminal complaint inadmissible because the appeal was not properly filed electronically. The court found that the electronic appeal lacked the required digital signature and did not include proof of sending and receipt, which are necessary to verify that the appeal was filed within the statutory deadline. Consequently, the court dismissed the appeal and rejected the request for free legal aid.

Legislator-Regeste

Amtlich

Decreto di non luogo a procedere (art. 310 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP);;Decreto di non luogo a procedere (art. 310 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP);;Decreto di non luogo a procedere (art. 310 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP);;Decreto di non luogo a procedere (art. 310 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP)

Schlagwörter

KI-generiert
Strafanzeige Nachweis des Anspruchs auf Prozesskostenhilfe fehlende Unterschrift Elektronische Signatur gesetzliche Frist unleserliche Rechtsschrift

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 428 cpv. 1 CPP

Cited as the basis for ordering the appellant to bear the costs of the appeal proceedings.

art. 29 cpv. 3 Cost.

Cited as the basis for rejecting the request for free legal aid.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BB.2025.122 Procedura secondaria: BP.2025.104

Decisione del 1° dicembre 2025 Corte dei reclami penali

Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Giudice unico, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto Decreto di non luogo a procedere (art. 310 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP)

Visti:

- il decreto di non luogo a procedere del 31 ottobre 2025 emanato dal Procuratore federale B. a seguito della denuncia penale del 26 febbraio 2025 sporta da A.

nei confronti di diverse autorità federali e cantonali a seguito del suo allontanamento dal territorio svizzero (v. act. 1.1);

- il reclamo datato 23 novembre 2025 avverso il suddetto decreto interposto da

A. dinanzi a questa Corte (v. act. 1).

Considerato:

- che le parti possono impugnare entro dieci giorni il decreto di non luogo a procedere dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. art.

310 cpv. 2 in relazione con art. 322 cpv. 2 CPP);

- che il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata);

- che chi dirige il procedimento nella giurisdizione di ricorso decide circa la non entrata nel merito su impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 388 cpv.

2 CPP);

- che il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP);

- che il decreto impugnato è stato notificato alla reclamante in data 12 novembre 2025 (v. tracciamento dell’invio, in act. 1.1), come confermato anche dalla medesima (v. act. 1, pag. 2);

- che il termine di 10 giorni previsto all'art. 322 cpv. 2 CPP scadeva il 24 novembre 2025;

- che le memorie e le istanze possono essere presentate per scritto oppure oralmente a verbale, precisato che quelle scritte vanno datate e firmate (art. 110 cpv. 1 CPP);

- che se la trasmissione avviene per via elettronica, le memorie e le istanze devono recare una firma elettronica regolamentata qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016 sulla firma elettronica (art. 110 cpv. 2 CPP);

- che giusta l’art. 110 cpv. 2 CPP, il Consiglio federale disciplina il formato degli atti e dei relativi allegati (lett. a), le modalità di trasmissione (lett. b) e le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici (lett. c);

- che l’art. 2 lett. b dell’ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento (OCE-PCPE; RS 272.1) prevede che una piattaforma per la trasmissione sicura (piattaforma di trasmissione) è riconosciuta se rilascia senza indugio una ricevuta, indicante il momento della ricezione di un atto scritto sulla piattaforma di trasmissione o il momento della consegna al destinatario;

- che su tale ricevuta e sull’indicazione del momento della ricezione, confermato da un sistema marcatempo sincronizzato, va apposto un sigillo elettronico regolamentato (art. 2 lett. d dell’ordinanza sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali [OFiEle; RS 943.032]);

- che la piattaforma di trasmissione è inoltre riconosciuta se attesta quali documenti sono stati trasmessi (art. 2 lett. c OCE-PCPE);

- che giusta l’art. 8b cpv. 1 OCE-PCPE, il momento determinante per il rispetto di un termine è quello in cui la piattaforma di trasmissione utilizzata dalle parti rilascia la ricevuta che attesta la ricezione dell’atto scritto a destinazione dell’autorità (ricevuta di consegna);

- che in concreto, il gravame datato 23 novembre 2025 (v. act. 1), trasmesso dalla reclamante per via elettronica, non può essere considerato valido, nella misura in cui, oltre a mancare la firma digitale, non sono state rilasciate le ricevute d’invio e di ricezione, ciò che non permette quindi di verificarne la tempestività;

- che il gravame deve dunque essere dichiarato inammissibile, senza necessità di procedere allo scambio degli scritti (v. art. 390 cpv. 2 e contrario CPP);

- che difettando la causa di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria gratuita presentata dalla reclamante va respinta già solo per tale motivo (v. art. 29 cpv. 3 Cost.);

- che giusta l'art. 428 cpv. 1 prima frase CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa;

- che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 200.–.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è inammissibile.

2. La richiesta di assistenza giudiziaria gratuita è respinta.

3. La tassa di giustizia di fr. 200.– è posta a carico della reclamante.

Bellinzona, 2 dicembre 2025

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Giudice unico: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- A.,

- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.