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U 51/00 KI-generiert

Employee v. Insurer: Indemnity for Traumatic Brain Injury Impairment

Geschäftsnummer U 51/00
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who suffered a traumatic brain injury after a motorcycle accident in 1992, for which he was insured against accidents. The insurance institution recognized a 5% impairment of physical integrity and compensated him accordingly. The insured contested this decision, arguing for a higher compensation based on a 20% impairment claim, but the cantonal court upheld the initial decision, leading to an appeal to the federal insurance court. The appeal was considered unfounded, as the assessments were based on thorough medical evaluations that did not support the claim for greater impairment.

Legislator-Regeste

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Art. 24 cpv. 1 LAINF; Employee v. Insurer: Indemnity for Traumatic Brain Injury Impairment: 1.- Nei considerandi del querelato giudizio, cui può essere rinviato, la Corte cantonale ha già debitamente esposto che ai sensi dell' art. 24 cpv. 1 LAINF l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale. Pure esattamente ha ricordato quali siano i parametri applicabili per determinare la gravità delle menomazioni subite ed i criteri richiamabili per il calcolo dell'indennità ( art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF , art. 36 cpv. 1 e 2 OAINF , allegato 3 all'OAINF), nonché i principi di giurisprudenza sviluppati in questo contesto ( DTF 124 V 210 consid. 4a, 29 consid. 4; RAMI 1998 no. U 296 pag. 235 consid. 2, no. U 320 pag. 602 consid. 3 e sentenze ivi citate).

Schlagwörter

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Schädel-Hirn-Trauma Unfallversicherer gesundheitliche Beeinträchtigung Krankenversicherung Schadenersatz für Körperverletzung Schadensversicherung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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DTF 124 V 210
1 e 2 OAINF , allegato 3 all'OAINF), nonché i principi di giurisprudenza sviluppati in questo contesto ( DTF 124 V 210 consid.
DTF 115 V 147
Uncorrected Visual Acuity for Impairment Indemnity under Swiss Accident Insurance Act
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Volltext

«AZA 0»

U 51/00 Ws

IVa Camera

composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; Cassina, cancelliera

Sentenza del 26 maggio 2000

nella causa

S.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. L.________,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Lucerna, opponente,

e

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

F a t t i :

A.- S.________, nato nel 1953, dipendente delle PTT e come tale assicurato presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), in data 3 agosto 1992 è caduto dal motorino procurandosi un trauma cranico con contusione cerebrale. L'infortunio è stato assunto dall'INSAI che ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative previste dalla legge.

Alla chiusura del caso, mediante provvedimento 4 novembre 1998 l'Istituto assicuratore ha riconosciuto all'assicurato - il quale aveva nel frattempo ripreso la sua attività professionale nella misura del 100 % - un'indennità per menomazione dell'integrità fisica del 5 %. Tale atto è stato confermato con decisione su opposizione 4 gennaio 1999.

B.- Postulando un'indennità per menomazione dell'integrità del 20 %, l'interessato, assistito dall'avv. L.________, è insorto al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, statuendo per giudice unico con pronunzia 4 gennaio 2000, ne ha disatteso il gravame.

C.- Sempre tramite il suo legale, S.________ interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo con il quale ribadisce la domanda di assegnazione di un'indennità per menomazione dell'integrità fisica del 20 %.

Mentre l'INSAI, sulla scorta di un apprezzamento del suo medico di circondario, chiede la reiezione dell'impugnativa, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.

D i r i t t o :

1.- Nei considerandi del querelato giudizio, cui può essere rinviato, la Corte cantonale ha già debitamente esposto che ai sensi dell' art. 24 cpv. 1 LAINF l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale. Pure esattamente ha ricordato quali siano i parametri applicabili per determinare la gravità delle menomazioni subite ed i criteri richiamabili per il calcolo dell'indennità ( art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF , art. 36 cpv. 1 e 2 OAINF , allegato 3 all'OAINF), nonché i principi di giurisprudenza sviluppati in questo contesto ( DTF 124 V 210 consid. 4a, 29 consid. 4; RAMI 1998 no. U 296 pag. 235 consid. 2, no. U 320 pag. 602 consid. 3 e sentenze ivi citate).

2.- Nell'evenienza concreta, fondandosi essenzialmente sugli accertamenti sanitari esperiti ed evidenziati nel rapporto 29 ottobre 1998 del dott. C.________, medico di circondario dell'INSAI, amministrazione e primi giudici hanno ritenuto in modo convincente che la menomazione dell'integrità fisica complessivamente subita dall'insorgente a seguito dell'infortunio occorsogli il 3 agosto 1992 doveva essere valutata nella misura del 5 %.

Le considerazioni del Tribunale cantonale, cui questa Corte può integralmente rinviare, appaiono pertinenti ed esaurienti. Contrariamente a quanto ritiene l'insorgente, esse si basano su un apprezzamento coscienzioso della documentazione medica agi atti, segnatamente sui rapporti 21 ottobre 1997 del dott. C.________ della Klinik X.________, 30 dicembre 1997 del dott. K.________ del Servizio Y.________ e 20 ottobre 1998 del neurologo dott. J.________. Dette certificazioni si sono espresse in modo assai approfondito sulle menomazioni riscontrate dal punto di vista neuro-psicologico, oftalmologico e neurologico, giungendo in sostanza alla conclusione che i postumi infortunistici di cui è ancora portatore S.________ - segnatamente una residuale minima diplopia ben compensata tranne all'estremo sguardo in alto e i residui dell'emisindrome sensomotoria a destra quali minima differenza di riflessi, possibile lieve alterazione di sensibilità dissociata nel senso di abortive parestesie - sono globalmente di modesta entità e senza ripercussioni pratiche per quanto riferito sia ai disbrighi personali sia all'attività professionale. Considerato questo complesso di disturbi, richiamati i parametri tabellari applicabili, a ragione INSAI e primi giudici hanno fissato un'indennità calcolata su una diminuzione dell'integrità del 5 %.

3.- Con il ricorso di diritto amministrativo S.________ si limita in sostanza a ribadire le censure sollevate in prima sede, senza fornire il benché minimo argomento medico-scientifico o giuridico suscettibile di sovvertire le risultanze ammesse dalle precedenti istanze, le quali, come detto, si fondano su un'esauriente valutazione degli atti medici, inclusi quelli relativi all'aspetto neurologico, e sfuggono ad ogni critica.

Inconferente s'appalesa in particolare il richiamo a disagi soggettivi di cui l'insorgente soffrirebbe a dipendenza dell'infortunio, quando si ricordi che l'importo dell'indennità per menomazione dell'integrità non dipende dalle circostanze concrete, ma esclusivamente da una valutazione medico-teorica del danno alla salute, prescindendo cioè da fattori individuali ( DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 221 consid. 4b e riferimenti).

Né può essere seguito l'interessato laddove ribadisce di essere affetto da una leggera disfunzione cerebrale, tale allegazione essendo in manifesto contrasto con i reperti medici agli atti, in particolare con quelli dei dott.ri C.________ e J.________, i quali, evidenziate funzioni cognitive nelle norma, sono unanimi nell'escludere l'esistenza di un deficit funzionale o neuro-psicologico posttraumatico di rilievo.

4.- In esito alle suesposte considerazioni, il ricorso si appalesa infondato, mentre meritano conferma il giudizio impugnato e la decisione da esso protetta.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni

p r o n u n c i a :

I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

II. Non si percepiscono spese giudiziarie.

III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e

all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 26 maggio 2000

In nome del

Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IVa Camera:

La Cancelliera: