Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
U 409/06 KI-generiert

Cross-Border Driver's Work Accident Benefits Revision Claim Rejected

Geschäftsnummer U 409/06
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a frontaliers who suffered a workplace injury in 1999, leading to a partial disability assessment by the Swiss Federal Insurance Institute. Initially, the injured party was granted a disability allowance of 7.5% and later a disability pension of 22%. After receiving a higher disability rating from the disability insurance, the individual requested a reassessment of their case from the insurance institute, which was denied. The individual then appealed the decision, arguing for recognition of additional psychological issues and a higher compensation based on the assessments from other insurance bodies. The appeal was ultimately rejected by both the cantonal insurance court and the Federal Tribunal, which upheld the original decisions on the grounds of insufficient new evidence to warrant a reassessment.

Legislator-Regeste

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Art. 132 cpv. 1 LTF, Art. 53 cpv. 1 LPGA, Art. 1 cpv. 1 LAINF, Art. 53 LPGA, Art. 36a OG, Art. 36a cpv. 3 OG; Cross-Border Driver's Work Accident Benefits Revision Claim Rejected: Initially, the injured party was granted a disability allowance of 7.5% and later a disability pension of 22%. After receiving a higher disability rating from the disability insurance, the individual requested a reassessment of their case from the insurance institute, which was denied. The individual then appealed the decision, arguing for recognition of additional psychological issues and a higher compensation based on the assessments from other insurance bodies. The appeal was ultimately rejected by both the cantonal insurance court and the Federal Tribunal, which upheld the original decisions on the grounds of insufficient new evidence to warrant a reassessment.

Schlagwörter

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Invalidenrente der Unfallversicherung Invalidenrentenrevision Versicherungsleistungsbegehren Wiedererwägung durch den Versicherer Invaliditätsbemessung ärztlicher Bericht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 132 cpv. 1 LTF

Cited to establish that the old procedural law (OG) remains applicable because the decision was pronounced before the LTF entered into force.

art. 53 cpv. 1 LPGA

Cited in the reasoning but **not** in the dispositive orders to justify the refusal of revision.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 7}

U 409/06

Sentenza del 25 giugno 2007

I Corte di diritto sociale

Composizione

Giudici federali Ursprung, presidente,

Leuzinger e Frésard,

cancelliere Schäuble.

Parti

B.________, Italia,

ricorrente,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna,

opponente.

Oggetto

Assicurazione contro gli infortuni,

ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 4 agosto 2006.

Fatti:

A. A.a In data 15 febbraio 1999 B.________, frontaliere residente a F.________, nato nel 1952, di professione autista, è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro, a seguito del quale ha riportato la rottura della cuffia dei rotatori della spalla sinistra. Il caso è stato assunto dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), il quale ha corrisposto le prestazioni di legge.

Mediante decisione del 30 luglio 2001 l'INSAI ha posto l'interessato al beneficio di un'indennità per menomazione dell'integrità del 7.5%. B.________ ha lasciato crescere il provvedimento incontestato in giudicato.

Preso atto della rinuncia a misure di riformazione professionale da parte dell'assicurazione l'invalidità (AI), l'INSAI, mediante decisione del 10 dicembre 2003, ha disposto l'erogazione di una rendita d'invalidità del 22% dal 1° ottobre 2003. L'istituto ha confermato la propria posizione il 21 maggio 2004 anche in seguito all'opposizione interposta dall'interessato. Anche questo provvedimento, con il quale l'assicuratore negava inoltre, per carenza del necessario nesso causale adeguato con l'infortunio, la sua responsabilità relativamente ai disturbi psichici lamentati dall'assicurato, è rimasto inimpugnato.

A.b Prevalendosi del fatto che l'AI gli aveva nel frattempo riconosciuto una mezza rendita per un tasso d'invalidità del 54% dal 1° gennaio 2004, B.________ ha in data 29 dicembre 2005 chiesto all'INSAI di riaprire il caso, di conformarsi alla valutazione dell'invalidità ritenuta in ambito AI e di ricalcolare l'indennità per menomazione dell'integrità.

Per decisione del 9 gennaio 2006 l'INSAI ha negato l'adempimento delle condizioni per una revisione processuale dei provvedimenti del 30 luglio 2001 e 21 maggio 2004. A seguito dell'opposizione dell'assicurato, l'ente assicuratore ha il 23 gennaio 2006 confermato il contenuto della sua precedente decisione, rilevando che anche nell'ipotesi in cui l'interessato avesse inteso chiedere la riconsiderazione degli atti amministrativi in questione non si sarebbe comunque entrati nel merito dell'istanza.

B. B.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, statuendo per giudice unico, ha respinto il gravame confermando nella sua sostanza l'operato dell'INSAI (pronuncia del 4 agosto 2006).

C. B.________ ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), al quale, protestate tasse e spese, chiede di annullare il giudizio cantonale, di riconoscere la responsabilità dell'INSAI anche per i danni invalidanti di natura psichica e di condannare l'assicuratore al versamento di un'indennità per menomazione dell'integrità del 30% e di una rendita a dipendenza di un tasso d'invalidità del 54%, conformemente a quanto stabilito dall'AI e dall'assicuratore LPP.

L'INSAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale della sanità pubblica ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1. La legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG ( art. 132 cpv. 1 LTF ; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395).

2. Questa Corte nell'ambito della presente procedura può pronunciarsi solo sull'oggetto della controversia determinato dal rifiuto della revisione e della riconsiderazione di decisioni formali cresciute in giudicato. Ogni altra richiesta è improponibile.

3. Premessa l'applicabilità delle norme del diritto svizzero alla fattispecie in esame, il primo giudice ha correttamente ricordato come giusta l' art. 53 cpv. 1 LPGA - in vigore dal 2003, applicabile all'assicurazione contro gli infortuni in virtù del rinvio di cui all' art. 1 cpv. 1 LAINF - le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato debbano essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per il suo secondo capoverso, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

L'autorità giudiziaria cantonale ha pure rettamente rilevato che con l' art. 53 LPGA il legislatore ha codificato la giurisprudenza precedente alla sua entrata in vigore sviluppata in tema di revisione e riconsiderazione (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni K 147/03 del 12 marzo 2004, consid. 5.3).

4. Con la decisione su opposizione impugnata l'INSAI ha in primo luogo negato l'adempimento delle condizioni per una revisione processuale dei provvedimenti, cresciuti in giudicato, del 30 luglio 2001 e 21 maggio 2004, non senza tuttavia soggiungere che anche nell'ipotesi in cui l'assicurato avesse inteso chiedere la riconsiderazione degli atti amministrativi in questione non si sarebbe comunque entrati nel merito dell'istanza. A quest'ultimo riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che l'amministrazione non può essere obbligata a procedere a una riconsiderazione né dall'amministrato né dal giudice ( DTF 119 V 475 consid. 1b/cc pag. 479).

In queste condizioni, come giustamente già rilevato dal primo giudice, non può essere mosso da questo profilo alcun addebito all'INSAI di non aver proceduto al riesame delle sue precedenti decisioni cresciute in giudicato.

5. Alla querelata pronuncia deve essere prestata adesione pure nella misura in cui il giudice cantonale ha ritenuto non essere adempiuti i presupposti per procedere ad una revisione processuale dei provvedimenti amministrativi del 30 luglio 2001 e 21 maggio 2004. L'istanza precedente ha rettamente negato l'esistenza di fatti o mezzi di prova nuovi nel senso dell' art. 53 cpv. 1 LPGA . Tali non sono in particolare, per i motivi indicati nel giudizio cantonale, i referti del dott. S.________, del dott. P.________, del dott. I.________ e del dott. C.________. Irrilevante è quindi anche il fatto, pure segnalato dall'istanza precedente, che l'insorgente sia titolare di una rendita AI e LPP a dipendenza di un tasso di invalidità del 54%.

Nel gravame a questa Corte l'interessato non invoca argomenti nuovi suscettibili di porre in dubbio le conclusioni cui è giunta l'autorità cantonale. L'istanza intesa come domanda di revisione processuale delle decisioni dell'INSAI cresciute in giudicato si appalesa pertanto anch'essa priva di fondamento.

6. Manifestamente infondato, il ricorso può essere evaso secondo la procedura semplificata prevista dall' art. 36a OG , rinviando, a complemento delle considerazioni esposte, alla pertinente motivazione del giudizio impugnato ( art. 36a cpv. 3 OG ).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2. Non si percepiscono spese giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 25 giugno 2007

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere: