Withdrawal of Administrative Appeal Regarding Insurance Premiums
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an administrative appeal filed by an individual regarding a decision related to overdue health insurance premiums and unpaid contributions associated with her spouse. The initial ruling from the canton’s insurance tribunal was contested, but subsequently, the individual chose to withdraw her appeal, which is generally an irrevocable action that terminates the litigation. Following this withdrawal, the federal insurance tribunal effectively concluded the matter without imposing any judicial costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 134 OG, art. 66 cpv. 1 LTF; Withdrawal of Administrative Appeal Regarding Insurance Premiums: The initial ruling from the canton’s insurance tribunal was contested, but subsequently, the individual chose to withdraw her appeal, which is generally an irrevocable action that terminates the litigation. Following this withdrawal, the federal insurance tribunal effectively concluded the matter without imposing any judicial costs.
Schlagwörter
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KI-generiertAlthough the decision does not explicitly cite Art. 66 LTF (which is the structure for cost assessment under the LTF), it rules that no court fees are collected (point 2), which implies a procedural decision related to costs, although the specific article regulating the waiver here is implicitly administrative given the withdrawal.
Volltext
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale
Causa
{T 0}
K 182/05
Sentenza dell'8 febbraio 2006
IIa Camera
Composizione
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Schäuble, cancelliere
Parti
B.________, ricorrente, rappresentata dal marito avv. G.________
contro
CSS Assicurazione malattie SA, Rösslimattstrasse 40, 6005 Lucerna, opponente
Istanza precedente
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
(Giudizio del 27 settembre 2005)
Visto il ricorso di diritto amministrativo del 9 novembre 2005 interposto da B.________, tramite il marito, avv. G.________, avverso il giudizio 27 settembre 2005 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino concernente una decisione su opposizione del 1° marzo 2005 emessa dalla CSS Assicurazione malattie SA in materia di premi arretrati e partecipazioni non pagati dal consorte,
rilevato che, non vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il gravame essendo riferito al solo tema dei premi, la procedura è onerosa ( art. 134 OG a contrario),
ritenuto che mediante ordinanza del 18 novembre 2005 il Presidente del Tribunale federale delle assicurazioni ha assegnato all'interessata un termine di 14 giorni dalla notificazione del provvedimento per prestare un anticipo di fr. 600.- a titolo di garanzia per le spese giudiziarie presunte, con l'avvertenza che, in caso di omissione, il ricorso di diritto amministrativo sarebbe dichiarato inammissibile,
considerato che, con atto 13 dicembre 2005, l'avv. Gianluca Boffini ha per sua moglie dichiarato di ritirare il ricorso,
ricordato come di massima il ritiro del ricorso sia irrevocabile e ponga immediatamente fine alla lite,
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1. La causa è stralciata dai ruoli in seguito al ritiro del ricorso di diritto amministrativo.
2. Non si percepiscono spese giudiziarie.
3. La presente decisione sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 8 febbraio 2006
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: