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I 958/06 KI-generiert

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance

Geschäftsnummer I 958/06
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an administrative appeal filed by an individual, represented by their spouse, against a decision made by the Federal Commission for Appeals in matters of old-age and disability insurance concerning individuals residing abroad. The appeal was prompted by a ruling from September 2006, with the claimant seeking to contest disability insurance benefits. Following procedural requirements, the Federal Tribunal mandated a payment of a security deposit for judicial fees but the claimant failed to meet the deadline for this payment, resulting in the tribunal declaring the administrative appeal inadmissible due to non-compliance with procedural rules.

Legislator-Regeste

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Art. 132 cpv. 1 LTF, Art. 134 OG; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance: ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio emanato il 5 settembre 2006 dalla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero.

Schlagwörter

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Nichtleistung des Kostenvorschusses Verwaltungskosten Zahlungsbefehl Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege Zahlung der Leistungen Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 132 cpv. 1 LTF
pur essendo, il 1° gennaio 2007, entrata in vigore la legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF), rimane applicabile l'OG ( art. 132 cpv. 1 LTF ; DTF 132 V 393 consid.
Art. 134 OG
essendo controverse prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità, la procedura è onerosa ( art. 134 OG , nella versione di cui alla cifra III della legge federale del 16 dicembre 2005 concernente la modifica della LAI, in vigore dal 1° luglio 2006),

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 7}

I 958/06

Sentenza del 20 aprile 2007

II Corte di diritto sociale

Composizione

Giudici federali, U. Meyer, presidente

Borella e Kernen,

cancelliere Grisanti.

Parti

V.________, ricorrente,

rappresentato dalla moglie M.________,

contro

Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità (AI),

ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio emanato il 5 settembre 2006 dalla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero.

Visto in fatto e considerando in diritto che:

V.________, tramite la moglie, il 30 ottobre 2006 ha interposto ricorso di diritto amministrativo avverso un giudizio 5 settembre 2006 della Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero (dal 1° gennaio 2007: Tribunale amministrativo federale),

pur essendo, il 1° gennaio 2007, entrata in vigore la legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF), rimane applicabile l'OG ( art. 132 cpv. 1 LTF ; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395),

essendo controverse prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità, la procedura è onerosa ( art. 134 OG , nella versione di cui alla cifra III della legge federale del 16 dicembre 2005 concernente la modifica della LAI, in vigore dal 1° luglio 2006),

con ordinanza presidenziale del 10 novembre 2006 il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha assegnato al ricorrente un termine di 14 giorni dalla notificazione dell'atto per prestare un anticipo di fr. 500.- a titolo di garanzia per le spese giudiziarie presunte, con l'avvertenza che in caso di omissione il ricorso di diritto amministrativo sarebbe stato dichiarato inammissibile,

entro il termine fissato, l'insorgente ha implicitamente formulato una domanda di assistenza giudiziaria gratuita volta ad ottenere l'esenzione dall'obbligo di versare l'anticipo richiesto,

ritenendo il gravame d'acchito sprovvisto di possibilità di esito favorevole, con decreto del 24 gennaio 2007 questa Corte ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria assegnando un nuovo termine di 14 giorni decorrente dal giorno dell'intimazione del provvedimento per procedere al pagamento dell'anticipo spese così come stabilito nell'ordinanza presidenziale del 10 novembre 2006,

il decreto è stato notificato il 2 marzo 2007,

nel termine stabilito, scaduto venerdì 16 marzo 2007, l'interessato non ha versato l'importo richiesto,

richiamati i combinati disposti di cui agli art. 135 e 150 cpv. 4 OG , dev'essere data attuazione alla comminatoria contenuta nell'ordinanza del 10 novembre 2006 e confermata dal decreto 24 gennaio 2007,

sebbene la procedura sia onerosa, conformemente alla prassi di questo Tribunale, dovendosi pronunciare l'irricevibilità del gravame per mancato pagamento dell'anticipo, non si percepiscono spese giudiziarie,

il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso di diritto amministrativo è irricevibile.

2. Non si percepiscono spese giudiziarie.

3. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale amministrativo federale e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 20 aprile 2007

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: