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I 624/01 KI-generiert

Carpenter's Hypothetical Earnings Capacity Dispute

Geschäftsnummer I 624/01
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was granted a quarter disability pension due to invalidity by the Cantonal Disability Insurance Office. Following a dispute regarding the amount of this pension, the individual appealed for a full pension, contesting the determination of their invalid income. The matter had previously been reviewed, with decisions affirming the use of statistical data to assess the invalidity percentage and income calculations. Ultimately, the court confirmed the earlier rulings that established the basis for the invalidity assessment and the corresponding income, leading to the dismissal of the appeal as manifestly unfounded.

Legislator-Regeste

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Art. 36a cpv. 1 lett. b OG, Art. 135 OG, Art. 36a cpv. 3 OG, Art. 134 OG; Carpenter's Hypothetical Earnings Capacity Dispute: la decisione impugnata concerne l'erogazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è dunque gratuita ( art. 134 OG ).

Schlagwörter

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Invalideneinkommen Feststellung der Erwerbsfähigkeit Berechnung des Ruhegehalts wegen Dienstunfähigkeit tatsächlicher Verdienst Jahreslohn Viertelsrente

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 36a cpv. 1 lett. b OG
che secondo l' art. 36a cpv. 1 lett. b OG , applicabile in virtù del rinvio di cui all' art.
Art. 135 OG
36a in relazione con l' art. 135 OG pronuncia:
Art. 36a cpv. 3 OG
302); la decisione sarà motivata sommariamente; se del caso, essa potrà far riferimento ai motivi della decisione impugnata o all'atto scritto di una parte o di un'autorità ( art. 36a cpv. 3 OG ; Poudret, op.
Art. 134 OG
la decisione impugnata concerne l'erogazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è dunque gratuita ( art. 134 OG ).

Zitierte Rechtsprechung

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DTF 126 V 75
Swiss Federal Supreme Court Ruling on Calculation of Invalidity Income and Statistical Table Wage Reduction Limit
DTF 126 V 77
DTF 126 V 80
tenuto conto della riduzione massima prevista dalla giurisprudenza, pari al 25% ( DTF 126 V 80 consid.
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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Corte delle assicurazioni sociali

del Tribunale federale

Causa

{T 7}

I 624/01

Sentenza del 24 dicembre 2002

IIIa Camera

Composizione

Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Lustenberger; Buerki Moreni, cancelliera

Parti

R.________, ricorrente, rappresentato da Jörg Geissbühler, Responsabile del personale, Mobili Pfister SA, 5034 Suhr,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente

Istanza precedente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 20 settembre 2001)

Visto in fatto e considerando in diritto che:

R.________, nato nel 1942, di professione falegname, è stato posto al beneficio di un quarto di rendita di invalidità dall'Ufficio assicurazione invalidità del Canton Ticino (in seguito UAI) con effetto dal 1° settembre 1997;

con sentenza del 31 gennaio 2001 questa Corte ha annullato la pronunzia con cui il Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino aveva confermato la decisione amministrativa e rinviato gli atti all'amministrazione affinché fissasse il reddito da invalido in base ai dati forniti dalle statistiche salariali;

con provvedimento formale 11 luglio 2001 l'UAI ha confermato la precedente decisione, fissando un grado di invalidità del 47%;

con giudizio 20 settembre 2001 il Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino ha respinto il gravame con cui l'interessato postulava l'assegnazione di una rendita intera;

avverso la pronunzia cantonale R.________, rappresentato dal suo precedente datore di lavoro, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni;

chiamato a pronunciarsi sul gravame l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si è espresso, mentre l'Ufficio assicurazione invalidità propone la reiezione del gravame;

oggetto del contendere è l'assegnazione di una rendita intera di invalidità all'assicurato, che in particolare contesta l'ammontare del reddito da invalido;

che secondo l' art. 36a cpv. 1 lett. b OG , applicabile in virtù del rinvio di cui all' art. 135 OG , le sezioni del Tribunale federale delle assicurazioni, nella composizione di tre giudici, decidono all'unanimità, senza deliberazione pubblica, di respingere un ricorso manifestamente infondato; è considerato tale il ricorso che appare di primo acchito, sulla base di un esame sommario ma certo, privo di ogni possibilità di esito favorevole (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, commento all'art. 36a, pag. 302); la decisione sarà motivata sommariamente; se del caso, essa potrà far riferimento ai motivi della decisione impugnata o all'atto scritto di una parte o di un'autorità ( art. 36a cpv. 3 OG ; Poudret, op. cit., pag. 306);

nei considerandi del giudizio impugnato la Corte cantonale ha già correttamente indicato le disposizioni applicabili in concreto per stabilire il grado di invalidità e quindi il diritto alla rendita ( art. 4 e 28 LAI ); a questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione;

in particolare il Tribunale cantonale ha giustamente precisato, come indicato nella precedente sentenza riguardante l'assicurato (sentenza del 31 gennaio 2001 in re R. consid. 2d, I 10/00), che per stabilire il reddito da invalido ci si deve fondare sui dati statistici e non su criteri uniformi;

secondo la giurisprudenza federale ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato; qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali ( DTF 126 V 75 ), in particolare dalle tabelle salariali edite nell'Inchiesta svizzera sulla struttura dei salari dell'Ufficio federale di statistica ( DTF 126 V 77 consid. 3a/bb);

il giudizio cantonale, in quanto conforme alla giurisprudenza federale citata dev'essere confermato;

del resto l'assicurato non adduce i motivi per cui il reddito da invalido considerato sarebbe errato né precisa quale dovrebbe essere l'ammontare, limitandosi ad affermare di essere totalmente incapace al lavoro e al guadagno;

nella sentenza emessa da questa Corte il 31 gennaio 2001 è già stato accertato che il ricorrente è ancora in grado di svolgere occupazioni che non richiedono un particolare impegno fisico, possibilmente in ambiente stazionario e protetto e che questa valutazione non è stata contestata (consid. 2a, I 10/00);

per stabilire il reddito da invalido e quindi il grado di invalidità dell'assicurato la Corte cantonale si è fondata sui dati statistici relativi al Canton Ticino validi nel 1998 relativi ad attività semplici e ripetitive svolte a tempo pieno rilevando che un uomo percepirebbe fr. 45'390.- (tabella TA 14) ed evidenziando che i valori nazionali sono leggermente più elevati (tabella TA 1);

tenuto conto della riduzione massima prevista dalla giurisprudenza, pari al 25% ( DTF 126 V 80 consid. 5b/cc), il reddito da invalido è stato quindi fissato in fr. 34'042.-;

in concreto può restare indecisa, in quanto irrilevante ai fini dell'esito della vertenza, la questione di sapere se in concreto andrebbe applicata la tabella relativa ai valori nazionali (TA 1): essendo infatti il reddito più elevato (fr. 47'929.-) l'assicurato non potrebbe avvalersi di un grado di invalidità superiore;

il ricorso va respinto in quanto manifestamente infondato;

la decisione impugnata concerne l'erogazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è dunque gratuita ( art. 134 OG ).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a in relazione con l' art. 135 OG pronuncia:

1. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2. Non si percepiscono spese giudiziarie.

3. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 24 dicembre 2002

In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIIa Camera: La Cancelliera: