Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
I 587/99 KI-generiert

Reduction of Swiss Disability Pension Upon Return to Spain

Geschäftsnummer I 587/99
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a Spanish citizen who, after initially being granted a full disability pension from Swiss insurance due to a total earning capacity impairment, underwent a review process initiated by the relevant office for insured individuals living abroad. Following this review, the decision was made to reduce her pension from a full to a half pension based on improvements in her health condition, assessed by medical authorities. The individual contested this decision, seeking reinstatement of the full pension, arguing that her health issues still significantly affected her work capacity. Despite her claims, the administrative and court judgments upheld the modified pension, stating that her capacity to work had improved to the point where a reduced pension was appropriate.

Legislator-Regeste

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Art. 41 LAI, Art. 4 cpv. 1 LAI, Art. 28 cpv. 1 LAI; Reduction of Swiss Disability Pension Upon Return to Spain: Following this review, the decision was made to reduce her pension from a full to a half pension based on improvements in her health condition, assessed by medical authorities. The individual contested this decision, seeking reinstatement of the full pension, arguing that her health issues still significantly affected her work capacity. Despite her claims, the administrative and court judgments upheld the modified pension, stating that her capacity to work had improved to the point where a reduced pension was appropriate.

Schlagwörter

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Herabsetzung der Invalidenrente halbe Rente Besserung der Erwerbsfähigkeit Krankenversicherung Invalidenversicherung Wiedereingliederung von Rentenbezügern

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
DTF 109 V 265
mento litigioso ( DTF 109 V 265 consid.
DTF 112 V 372
1a, 105 V 30; vedi pure DTF 112 V 372 consid.
DTF 113 V 275
dificazione notevole ( DTF 113 V 275 consid.
DTF 121 V 366
decisione stessa ( DTF 121 V 366 consid.
DTF 107 V 21
quale la legge le impone di prestare ( DTF 107 V 21 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 28 cpv. 1 LAI

Although cited in the reasoning to establish rights to whole/half pension based on disability percentage, it is not explicitly cited in the final orders (dispositive).

Art. 4 cpv. 1 LAI

Although cited in the reasoning to define disability, it is not explicitly cited in the final orders (dispositive).

Art. 41 LAI

Although cited in the reasoning to establish the general ground for revision leading to the decision, it is not explicitly cited in the final orders (dispositive) which only rules on rejecting the administrative appeal.

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Volltext

I 587/99 Ws

IVa Camera

composta dei giudici federali Borella, Meyer, Soldini,

supplente; Schäuble, cancelliere

Sentenza del 20 marzo 2000

nella causa

C.________, Spagna, ricorrente, rappresentata dall'avv.

G.________, Spagna,

contro

Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero,

Avenue Edmond-Vaucher 18, Ginevra, opponente,

e

Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le

persone residenti all'estero, Losanna

F a t t i :

A.- Per decisione 3 gennaio 1994 la cittadina spagnola

C.________, nata nel 1945, venne posta al beneficio di una

rendita intera dell'assicurazione per l'invalidità svizzera

a decorrere dal 1° settembre 1993, in base ad un'incapacità

di guadagno valutata dalla Commissione dell'assicurazione

per l'invalidità del Canton Argovia al 100%. L'assicurata,

che lavorava come operaia alle dipendenze della ditta

L.________ AG, soffriva a quell'epoca di patologie diverse,

in particolare di disturbi ginecologici, cardiaci e

cervicali.

Nell'ambito di una successiva procedura di revisione,

il 14 settembre 1994 la Cassa cantonale argoviese di com-

pensazione confermò il diritto dell'assicurata alla rendita

intera.

Divenuto competente in ragione del definitivo rimpa-

trio dell'assicurata l'Ufficio AI per gli assicurati resi-

denti all'estero diede avvio, nel settembre 1997, ad una

nuova procedura di revisione, chiedendo all'INSS spagnolo

di mettergli a disposizione la necessaria documentazione

medica. Dopo aver sottoposto la documentazione pervenutagli

al proprio medico, il quale ebbe pure l'opportunità di

esprimersi sugli ulteriori atti sanitari prodotti dall'as-

sicurata in sede di opposizione al progetto di decisione,

il citato Ufficio, con provvedimento 11 settembre 1998, so-

stituì la rendita intera d'invalidità con una mezza rendi-

ta, a far tempo dal 1° novembre successivo.

B.- Adita, tramite l'avv. G.________, dall'assicurata,

la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per

le persone residenti all'estero, con giudizio 23 agosto

1999, tutelò la decisione amministrativa.

C.- Sempre assistita dall'avv. G.________, C.________

interpone ricorso di diritto amministrativo a questa Corte.

Chiede il ripristino della rendita intera.

L'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero

propone la disattenzione del gravame con riferimento al pa-

rere del suo servizio medico. L'Ufficio federale delle as-

sicurazioni sociali, di contro, rinuncia a determinarsi.

D i r i t t o :

1.- Nei considerandi del querelato giudizio la Commis-

sione di ricorso ha già correttamente ricordato le norme di

diritto disciplinanti la revisione di una rendita dell'as-

sicurazione per l'invalidità svizzera, illustrando in par-

ticolare quali presupposti devono essere adempiuti perché

una rendita intera possa essere sostituita con una mezza

rendita. A detta esposizione può essere fatto riferimento.

a) È utile comunque ribadire che giusta l' art. 41 LAI

se il grado di invalidità del beneficiario di una rendita

subisce una modificazione che incide in modo rilevante sul

diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata

o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa. Co-

stituisce motivo di revisione ogni modificazione rilevante

nelle circostanze di fatto suscettibili di influire sul

grado di invalidità. Al fine di accertare l'esistenza di

una simile modificazione si deve confrontare la situazione

di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazio-

ne della rendita con quella vigente all'epoca del provvedi-

mento litigioso ( DTF 109 V 265 consid. 4a, 106 V 87 consid.

1a, 105 V 30; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 con-

sid. 1b).

Secondo la giurisprudenza, si può procedere alla revi-

sione della rendita non soltanto nel caso di una modifica-

zione sensibile dello stato di salute, bensì anche qualora

le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur

essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una mo-

dificazione notevole ( DTF 113 V 275 consid. 1a e sentenze

ivi citate; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 con-

sid. 1b).

b) Va altresì ricordato che giusta l' art. 4 cpv. 1

LAI , l'invalidità è l'incapacità di guadagno, presunta per-

manente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio, e che secondo l' art. 28 cpv. 1 LAI

l'assicurato ha diritto a una rendita intera se è invalido

almeno al 66 2/3% e a una mezza rendita se è invalido alme-

no al 50%.

c) Vuole infine essere rilevato che, per costante giu-

risprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali esamina

la decisione amministrativa deferitagli sulla base della

situazione di fatto e di diritto esistente al momento in

cui essa venne emanata, quando si ritenga che fatti verifi-

catisi ulteriormente possono imporsi quali elementi d'ac-

certamento retrospettivo della situazione anteriore alla

decisione stessa ( DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 con-

sid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

2.- a) A mente dei primi giudici, le condizioni di sa-

lute dell'assicurata al momento decisivo del provvedimento

amministrativo litigioso, vale a dire l'11 settembre 1998,

erano notevolmente migliorate rispetto all'epoca in cui in-

vece le era stata assegnata la rendita intera con effetto

dal 1° settembre 1993.

Questa valutazione trova riscontro negli atti, segna-

tamente nell'apprezzamento dei medici dell'INSS di

L.________, che ritengono un tasso d'invalidità del 50%

nell'ultima attività esercitata, astenendosi nondimeno dal

pronunciarsi sul grado di capacità lavorativa in

occupazioni maggiormente adeguate per carenza di conoscenza

delle attitudini dell'assicurata.

I consulenti medici interpellati dall'Ufficio AI per

gli assicurati residenti all'estero hanno sostanzialmente

confermato, con dovizia di argomenti, peraltro correttamen-

te riassunti nel giudizio di primo grado, l'apprezzamento

dei medici dell'INSS, spiegando altresì in maniera convin-

cente le ragioni per le quali non si poteva accedere alle

valutazioni medico-teoriche espresse dai dottori B.________

e M.________.

Il Tribunale federale delle assicurazioni non può

quindi che aderire alle conclusioni del giudizio di prima

istanza. La ricorrente, infatti, è senz'altro in grado di

svolgere, malgrado le affezioni di cui è tuttora portatri-

ce, un'attività a tempo parziale in un settore adeguato al-

le sue attitudini fisiche ed intellettuali in misura tale

da attingere complessivamente una capacità lavorativa del

50%, senza che sia necessaria una riqualificazione profes-

sionale.

In simili condizioni si deve convenire che la sua ca-

pacità di guadagno supera certamente almeno la soglia di un

terzo rispetto al reddito conseguito prima dell'invalidità,

quando lavorava come operaia per la ditta L.________ AG, ed

è quindi tale da escludere la continuazione dell'erogazione

di una rendita intera e da indurre alla sua sostituzione

con una mezza rendita.

b) Nemmeno in questa sede la ricorrente è in grado di

provare in modo convincente che la valutazione espressa dai

consulenti medici dell'Ufficio AI, sulla scorta dei reperti

obiettivi costatati dai medici spagnoli, sia errata. Il

certificato medico del Sargas si limita a mettere in

evidenza che l'assicurata necessita di costanti controlli

cardiologici ed ematologici a causa di una terapia anticoa-

gulante, cui deve sottoporsi a seguito dell'intervento chi-

rurgico di sostituzione della valvola bicuspide dell'aorta

eseguito nel 1993. Tale terapia, in atto sin dall'epoca

dell'intervento chirurgico, non limita tuttavia la ricor-

rente nella sua capacità lavorativa e non è incompatibile,

come mette in risalto il servizio medico dell'amministra-

zione, con l'esercizio a tempo parziale di un'attività che

implichi sforzi leggeri o di media intensità, da svolgere

preferibilmente in posizione seduta o alternata con la sta-

zione eretta.

c) Va infine rammentato pure che l'assenza di un'occu-

pazione lucrativa per ragioni estranee ad un danno alla sa-

lute non giustifica il riconoscimento di una rendita. Se un

assicurato non reperisce un lavoro adeguato a dipendenza

dell'età o di una formazione insufficiente, l'assicurazione

per l'invalidità non è tenuta a risponderne; l'"incapacità

di lavoro" che ne risulta non è dovuta a una causa per la

quale la legge le impone di prestare ( DTF 107 V 21 consid.

2c; RCC 1991 pag. 333 consid. 3c, 1989 pag. 325 consid 2b).

Nell'ordinamento giuridico svizzero la mancanza di lavoro a

seguito della disoccupazione endemica che può colpire de-

terminate regioni, quindi dovuta a veri e propri squilibri

del mercato del lavoro, viene assunta nei limiti della leg-

ge dall'assicurazione contro la disoccupazione.

d) Il presente giudizio tiene conto, come già rilevato

al consid. 1c, della situazione di fatto esistente al mo-

mento in cui è stata pronunciata la decisione impugnata,

vale a dire l'11 settembre 1998. Alla ricorrente resta

quindi riservata la facoltà di farsi promotrice di una do-

manda di revisione in caso di aggravamento comprovato.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicu-

razioni

p r o n u n c i a :

I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

II.Non si percepiscono spese giudiziarie.

III.La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla

Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI

per le persone residenti all'estero e all'Ufficio fe-

derale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 20 marzo 2000

In nome del

Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IVa Camera:

Il Cancelliere: