Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
I 492/99 KI-generiert

Invalidity Pension Denial for Former Cross-Border Worker

Geschäftsnummer I 492/99
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an Italian citizen who worked in Switzerland from 1962 until September 1993, during which he contributed to the Swiss social insurance system. After returning to Italy, he did not engage in any employment or pay contributions to the Italian social security system and was not receiving an invalidity pension in Italy. In January 1995, he applied for a Swiss invalidity pension, which was denied in December 1998 by the relevant Swiss authorities on the grounds that he did not meet the conditions for recognition of invalidity before leaving Switzerland and failed to fulfill the insurance requirements afterward. The applicant challenged this decision, but subsequent appeals were also unsuccessful, leading to a further appeal to the Swiss Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 4 cpv. 1 LAI, Art. 28 cpv. 1 LAI, Art. 28 cpv. 1ter LAI, Art. 28 cpv. 2 LAI, Art. 29 cpv. 1 LAI, Art. 28 LAI; Invalidity Pension Denial for Former Cross-Border Worker: After returning to Italy, he did not engage in any employment or pay contributions to the Italian social security system and was not receiving an invalidity pension in Italy. In January 1995, he applied for a Swiss invalidity pension, which was denied in December 1998 by the relevant Swiss authorities on the grounds that he did not meet the conditions for recognition of invalidity before leaving Switzerland and failed to fulfill the insurance requirements afterward. The applicant challenged this decision, but subsequent appeals were also unsuccessful, leading to a further appeal to the Swiss Federal Tribunal.

Schlagwörter

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Ruhegehalt wegen Dienstunfähigkeit Grenzgängerbeschäftigung Soziale Sicherheit der Arbeitnehmer Arbeitsunfähigkeit Recht auf Arbeit Beitragsforderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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DTF 116 V 249
nomico-giuridico e non medico ( DTF 116 V 249 consid.
DTF 115 V 134
ragionevolmente esigibili ( DTF 115 V 134 consid.
DTF 109 V 180
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 28 cpv. 1ter LAI

The reasoning mentions this article in the context of the requirements for receiving a pension for a disability degree below 50%, which is relevant to the overall assessment, although the final rejection was based on the lack of insurance coverage at the time the right could have arisen.

Art. 28 cpv. 1 LAI

This article defining the degree of disability was cited in the reasoning section explaining the relevant law, but not explicitly in the dispositive orders.

Art. 28 cpv. 2 LAI

This article defining the economic concept of disability was cited in the reasoning section explaining the relevant law, but not explicitly in the dispositive orders.

Art. 29 cpv. 1 lett. b LAI

The appeal was rejected because the requirement for the right to a pension, based on a year of incapacity to work, was not met at the earliest possible date.

Art. 4 cpv. 1 LAI

This article defining invalidity was cited in the reasoning section explaining the relevant law, but not explicitly in the dispositive orders.

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Volltext

I 492/99 Ws

IIa Camera

composta dei giudici federali Meyer, Borella, Soldini,

supplente; Schäuble, cancelliere

Sentenza del 26 gennaio 2000

nella causa

M.________, Italia, ricorrente,

contro

Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue

Edmond-Vaucher 18, Ginevra, opponente,

e

Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le

persone residenti all'estero, Losanna

F a t t i :

A.- M.________, cittadino italiano nato nel 1944, ha

lavorato in Svizzera dal 1962 alla fine di settembre del

1993 solvendo i contributi di legge. Rientrato in Italia,

non ha più svolto alcuna attività lucrativa né ha mai

versato contributi alle patrie assicurazioni. Non è ti-

tolare di una rendita d'invalidità in patria.

Il 25 gennaio 1995 M.________ ha presentato una

domanda di rendita dell'assicurazione per l'invalidità

svizzera.

Esperiti gli accertamenti del caso, l'Ufficio AI per

gli assicurati residenti all'estero, con decisione 16 di-

cembre 1998, ha respinto la richiesta, considerando che

l'interessato fino al 30 settembre 1993 non realizzava gli

estremi per il riconoscimento della condizione d'invalidità

e dopo tale data, comunque, non adempiva più il requisito

assicurativo.

B.- M.________ ha deferito la decisione amministrativa

con gravame alla Commissione federale di ricorso in materia

d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, chiedendo il

riconoscimento della prestazione assicurativa.

Con giudizio 12 luglio 1999 la Commissione di ricorso

ha respinto il gravame, ribadendo gli argomenti già esposti

dall'amministrazione.

C.- L'interessato interpone ricorso di diritto ammini-

strativo a questa Corte. Ripropone la richiesta di presta-

zioni assicurative fatta valere in precedenza.

L'amministrazione postula la reiezione del gravame e

l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a

determinarsi.

D i r i t t o :

1.- a) Nel querelato giudizio, al quale si rinvia, la

Commissione di ricorso ha già correttamente esposto i pre-

supposti del diritto a una rendita dell'assicurazione per

l'invalidità svizzera.

b) È comunque opportuno ribadire al ricorrente la nor-

mativa vigente in Svizzera.

Giusta l' art. 4 cpv. 1 LAI , l'invalidità è l'incapaci-

tà di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conse-

guente a infermità congenita, malattia o infortunio.

L' art. 28 cpv. 1 LAI consente di erogare non solo la

rendita intera se l'assicurato è invalido almeno al 66 2/3%

e la mezza rendita se è invalido almeno al 50%, ma anche il

quarto di rendita se è invalido almeno al 40%. Tuttavia,

secondo l' art. 28 cpv. 1ter LAI , le rendite per un grado

d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicu-

rati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Sviz-

zera.

Secondo l' art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determina-

ta stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che

l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invali-

dità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'inte-

grazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragione-

volmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato

del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido.

In altre parole, l'invalidità, nell'ambito delle assi-

curazioni sociali svizzere, è un concetto di carattere eco-

nomico-giuridico e non medico ( DTF 116 V 249 consid. 1b,

110 V 275 consid. 4a); i dati economici risultano pertanto

determinanti. Il compito del sanitario consiste nel porre

un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale

misura l'interessato non può più svolgere, a causa del dan-

no alla salute, la sua attività precedente o altri mestieri

ragionevolmente esigibili ( DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V

314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).

Infine, conformemente all' art. 29 cpv. 1 LAI il dirit-

to alla rendita giusta l' art. 28 LAI nasce il più presto

nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità per-

manente di guadagno pari almeno al 40% (lett. a), oppure in

cui è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, in-

capace al lavoro per almeno il 40% in media (lett. b).

c) Inoltre è utile ricordare che per aver diritto alla

rendita medesima il cittadino italiano deve non soltanto

aver contribuito all'AVS/AI per almeno un anno intero e es-

sere invalido ai sensi della legislazione svizzera, ma deve

pure essere assicurato, al verificarsi del rischio assicu-

rabile, o presso l'AVS/AI o presso le assicurazioni sociali

italiane.

Egli adempie quest'ultima condizione quando sono ver-

sati dei contributi nell'assicurazione obbligatoria, nella

prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria o

nell'assicurazione facoltativa italiane (cifra 2 lett. a

del Protocollo finale dell'Accordo aggiuntivo 4 luglio 1969

alla Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza so-

ciale), durante i periodi assimilati secondo le disposizio-

ni della legislazione italiana (cifra 2 lett. b del Proto-

collo finale stesso) o quando egli ha diritto a pensione

d'invalidità delle assicurazioni sociali italiane ( art. 1

del Protocollo aggiuntivo all'Accordo aggiuntivo 4 luglio

1969).

Secondo la giurisprudenza, il cittadino italiano è

considerato iscritto alle assicurazioni sociali italiane se

sono versati contributi nell'assicurazione obbligatoria,

nella prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligato-

ria o nell'assicurazione facoltativa prima del verificarsi

dell'evento assicurabile giusta il diritto svizzero o se

sono accreditati - sempre per il momento della verifica del

rischio - periodi assimilati, che devono essere comprovati

prima della resa della decisione amministrativa (DTF 109 V

180 consid. 2a). Questa giurisprudenza intende impedire la

costituzione con effetto retroattivo di un rapporto assicu-

rativo, quando già si è realizzato l'evento assicurato giu-

sta il diritto svizzero.

2.- a) In concreto, va innanzitutto rilevato che il

ricorrente fino al momento in cui ha lasciato definitiva-

mente la Svizzera, vale a dire sino alla fine di settembre

del 1993, ha sempre lavorato normalmente, ad eccezione di

alcune brevi assenze nel 1991 dal 7 all'8 maggio e dal 3 al

12 ottobre, nel 1992 dal 6 al 18 ottobre e nel 1993 dal 2

al 14 marzo. Egli è inoltre stato assente dal lavoro dal 21

aprile di quest'ultimo anno sino al suo rientro definitivo

in patria.

Le sue affezioni, segnatamente il diabete mellito,

l'ipertensione arteriosa e le note di angiosclerosi, messe

in risalto dal medico dell'INPS, sono malattie di lunga du-

rata. Il diritto alla rendita potrebbe quindi essere nato,

secondo l' art. 29 cpv. 1 lett. b LAI , al più presto dopo un

anno di incapacità al lavoro senza notevoli interruzioni.

b) Orbene, il ricorrente non ha praticamente mai avuto

periodi prolungati di incapacità lavorativa fino al 21

aprile 1993, quando è rimasto assente dal lavoro sino alla

data del suo rientro in patria, avvenuto alla fine di set-

tembre di quell'anno. Come correttamente rilevato dal giu-

dice di prime cure, entro tale data non poteva nascere al-

cun diritto a una rendita a favore dell'interessato. Il di-

ritto a una prestazione dell'assicurazione per l'invalidità

svizzera sarebbe potuto nascere al più presto dopo un anno

di attesa, all'inizio di aprile del 1994.

c) A quell'epoca il ricorrente non adempiva, sempre

come correttamente rilevato dal primo giudice, il requisito

assicurativo. Rimpatriato, M.________, come emerge

dall'attestato concernente la carriera assicurativa in Ita-

lia, non ha chiesto di poter versare volontariamente con-

tributi nelle assicurazioni sociali italiane. Egli nemmeno

risulta essere titolare di una pensione d'invalidità ita-

liana.

d) Il ricorso deve pertanto essere respinto per questi

motivi, senza che occorra esaminare più da vicino se il ri-

corrente, alla scadenza del termine annuale di carenza, va-

le a dire nell'aprile 1994, era invalido e, meglio, subiva

una perdita di guadagno del 50% almeno rispetto alla prece-

dente attività svolta in Svizzera a seguito dell'incapacità

lavorativa che lo aveva colpito. Non mette conto, in altre

parole, di analizzare se la valutazione del medico del-

l'INPS, che attesta un'invalidità del 45% soltanto (e non

del 50% come richiesto dalla legge svizzera), sia corretta.

Per queste medesime ragioni, non si giustifica di as-

segnare al ricorrente un termine per produrre nuova docu-

mentazione medica, segnatamente una perizia di parte. Essa

si rivelerebbe infatti a priori superflua per il presente

giudizio.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicu-

razioni

p r o n u n c i a :

I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

II.Non si percepiscono spese giudiziarie.

III.La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla

Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI

per le persone residenti all'estero e all'Ufficio fe-

derale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 26 gennaio 2000

In nome del

Tribunale federale delle assicurazioni

Il Giudice presidente la IIa Camera:

Il Cancelliere: