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I 449/99 KI-generiert

The case involves an Italian citizen who worked in Switzerland from 1974 to 1987 and thereafter returned to Italy without engaging in any further employment or contributing to Italian social security

Geschäftsnummer I 449/99
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an Italian citizen who worked in Switzerland from 1974 to 1987 and thereafter returned to Italy without engaging in any further employment or contributing to Italian social security. In October 1997, she applied for a Swiss disability pension, citing health issues, but her claim was initially rejected in April 1998 due to a lack of insurance requirements after her departure from Switzerland. After subsequent rejections and appeals, including attempts to provide new medical documentation, her requests were consistently denied on the grounds that she failed to meet the necessary insurance criteria. She argued for retroactive entitlement from 1980, despite maintaining a consistent work record until her departure from Switzerland, which was ultimately deemed unfounded. Following the legal proceedings, her lack of contributions to either Swiss or Italian social security post-migration was a significant factor in the decision against her claim.

Legislator-Regeste

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Art. 4 cpv. 1 LAI, Art. 28 cpv. 1 LAI, Art. 28 cpv. 1ter LAI, Art. 28 cpv. 2 LAI, Art. 29 cpv. 1 LAI, Art. 28 LAI; The case involves an Italian citizen who worked in Switzerland from 1974 to 1987 and thereafter returned to Italy without engaging in any further employment or contributing to Italian social security: In October 1997, she applied for a Swiss disability pension, citing health issues, but her claim was initially rejected in April 1998 due to a lack of insurance requirements after her departure from Switzerland. After subsequent rejections and appeals, including attempts to provide new medical documentation, her requests were consistently denied on the grounds that she failed to meet the necessary insurance criteria. She argued for retroactive entitlement from 1980, despite maintaining a consistent work record until her departure from Switzerland, which was ultimately deemed unfounded. Following the legal proceedings, her lack of contributions to either Swiss or Italian social security post-migration was a significant factor in the decision against her claim.

Schlagwörter

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rückwirkende Invalidenrente soziale Sicherheit Versicherungsleistungsanspruch freiwillige Vorsorgeleistung Verlust des Arbeitsplatzes Versicherungspflicht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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DTF 116 V 249
nomico-giuridico e non medico ( DTF 116 V 249 consid.
DTF 115 V 134
ragionevolmente esigibili ( DTF 115 V 134 consid.
DTF 109 V 180
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Volltext

I 449/99 Ws

IIa Camera

composta dei giudici federali Meyer, Borella e Soldini,

supplente; Schäuble, cancelliere

Sentenza del 24 gennaio 2000

nella causa

B.________, Italia, ricorrente, rappresentata dal Patronato

X.________, Italia,

contro

Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue

Edmond-Vaucher 18, Ginevra, opponente,

e

Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le

persone residenti all'estero, Losanna

F a t t i :

A.- B.________, cittadina italiana nata nel 1956, ha

lavorato in Svizzera dal 1974 al 1987 solvendo

i contributi di legge. Rientrata in Italia, non ha più

svolto alcuna attività lucrativa né ha mai versato contri-

buti alle patrie assicurazioni. Non è titolare di una ren-

dita d'invalidità in patria.

Il 22 ottobre 1997 B.________ ha presentato una

domanda di rendita dell'assicurazione per l'invalidità

svizzera lamentando un'ulcera duodenale e asma bronchiale.

Il 16 aprile 1998 l'Ufficio AI per gli assicurati residenti

all'estero le ha inviato un progetto di decisione, con cui

respingeva la predetta domanda, poiché la richiedente dopo

il 31 luglio 1987 non aveva più adempiuto il requisito

assicurativo.

Dopo aver esaminato le osservazioni della richiedente,

che, per il tramite del Patronato X.________, ha prodotto

nuova documentazione medica, l'Ufficio AI, con decisione 20

ottobre 1998, ha respinto la richiesta di prestazioni per

difetto del requisito assicurativo.

B.- Ancora tramite il Patronato X.________,

l'interessata è insorta contro il provvedimento

amministrativo con gravame alla Commissione federale di

ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti

all'estero, chiedendo l'accoglimento della richiesta di

prestazioni.

Con giudizio 21 giugno 1999 la Commissione di ricorso

ha respinto il gravame, rilevando, a sua volta, l'assenza

del presupposto assicurativo e osservando inoltre che sino

a fine luglio 1987, al momento della partenza dalla Svizze-

ra, l'insorgente non aveva mai subito un'incapacità lavora-

tiva.

C.- Con ricorso di diritto amministrativo B.________,

sempre assistita dal Patronato X.________, chiede

l'annullamento del predetto giudizio e l'erogazione di una

rendita d'invalidità a contare dal 1980.

L'Ufficio AI opponente propone la reiezione del ricor-

so.

D i r i t t o :

1.- a) Per avere diritto ad una rendita dell'assicura-

zione per l'invalidità svizzera, il richiedente deve, in

sostanza, essere invalido ai sensi della legge svizzera,

aver versato i contributi stabiliti dall'assicurazione so-

ciale svizzera per almeno un anno intero ed essere assicu-

rato quando insorge l'invalidità.

b) Giusta l' art. 4 cpv. 1 LAI , l'invalidità è l'inca-

pacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante du-

rata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

L' art. 28 cpv. 1 LAI consente di erogare non solo la

rendita intera se l'assicurato è invalido almeno al 66 2/3%

e la mezza rendita se è invalido almeno al 50%, ma anche il

quarto di rendita se è invalido almeno al 40%. Tuttavia,

secondo l' art. 28 cpv. 1ter LAI , le rendite per un grado

d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicu-

rati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Sviz-

zera.

Secondo l' art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determina-

ta stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che

l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invali-

dità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'inte-

grazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragione-

volmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato

del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido.

In altre parole, l'invalidità, nell'ambito delle assi-

curazioni sociali svizzere, è un concetto di carattere eco-

nomico-giuridico e non medico ( DTF 116 V 249 consid. 1b,

110 V 275 consid. 4a); i dati economici risultano pertanto

determinanti. Tuttavia, qualora essi difettino per l'inat-

tività dell'assicurato, ci si fonderà sui fatti di natura

medica. Il compito del sanitario consiste allora nel porre

un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale

misura l'interessato non può più svolgere, a causa del dan-

no alla salute, la sua attività precedente o altri mestieri

ragionevolmente esigibili ( DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V

314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).

Infine, conformemente all' art. 29 cpv. 1 LAI il dirit-

to alla rendita giusta l' art. 28 LAI nasce il più presto

nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità per-

manente di guadagno pari almeno al 40% (lett. a), oppure in

cui è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, in-

capace al lavoro per almeno il 40% in media (lett. b).

c) Già s'è detto che per aver diritto alla rendita me-

desima il cittadino italiano deve non soltanto aver contri-

buito all'AVS/AI per almeno un anno intero e essere invali-

do ai sensi della legislazione svizzera, ma deve pure esse-

re assicurato, al verificarsi del rischio assicurabile, o

presso l'AVS/AI o presso le assicurazioni sociali italiane.

Egli adempie quest'ultima condizione quando sono ver-

sati dei contributi nell'assicurazione obbligatoria, nella

prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria o

nell'assicurazione facoltativa italiane (cifra 2 lett. a

del Protocollo finale dell'Accordo aggiuntivo 4 luglio 1969

alla Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza so-

ciale), durante i periodi assimilati secondo le disposizio-

ni della legislazione italiana (cifra 2 lett. b del Proto-

collo finale stesso) o quando egli ha diritto a pensione

d'invalidità delle assicurazioni sociali italiane ( art. 1

del Protocollo aggiuntivo all'Accordo aggiuntivo 4 luglio

1969).

Secondo la giurisprudenza, il cittadino italiano è

considerato iscritto alle assicurazioni sociali italiane se

sono versati contributi nell'assicurazione obbligatoria,

nella prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligato-

ria o nell'assicurazione facoltativa prima del verificarsi

dell'evento assicurabile giusta il diritto svizzero o se

sono accreditati - sempre per il momento della verifica del

rischio - periodi assimilati, che devono essere comprovati

prima della resa della decisione amministrativa (DTF 109 V

180 consid. 2a). Questa giurisprudenza intende impedire la

costituzione con effetto retroattivo di un rapporto assicu-

rativo, quando già si è realizzato l'evento assicurato giu-

sta il diritto svizzero.

2.- a) In concreto, va innanzitutto rilevato che la

ricorrente fino al momento in cui ha lasciato definitiva-

mente la Svizzera, vale a dire sino a fine luglio 1987, ha

sempre lavorato normalmente, senza subire alcuna perdita di

guadagno. Deve quindi essere condiviso il giudizio di prima

istanza, secondo cui fino a quella data non era nato alcun

evento assicurabile, segnatamente alcun diritto a una ren-

dita d'invalidità, foss'anche soltanto parziale.

La pretesa della ricorrente di far risalire l'insorge-

re del diritto a una rendita d'invalidità addirittura al

1980 appare manifestamente destituita di fondamento. A mag-

gior ragione se si considera che, indipendentemente dal

fatto che ella abbia sempre lavorato normalmente in Svizze-

ra, senza subire alcuna perdita di guadagno, manca del tut-

to - e non certo per caso - una documentazione sanitaria

oggettiva sugli anni passati che possa in qualche modo suf-

fragare la tesi ricorsuale. Persino la documentazione rela-

tiva a questi ultimi tempi appare assai lacunosa, non appe-

na si consideri che manca, ad esempio, una spirometria che

attesti i dati oggettivi rilevati subito dopo la prescri-

zione di uno spray broncodilatatore.

È quindi chiaro, alla luce di queste circostanze, che

un eventuale diritto alla rendita della ricorrente non può

essere nato, come correttamente rilevato dal giudice di

prime cure, se non in un'epoca posteriore alla sua partenza

dalla Svizzera, avvenuta nel luglio del 1987.

b) Dopo la sua partenza dalla Svizzera, la ricorrente

non ha più versato, come risulta dall'attestato concernente

la carriera assicurativa in Italia, contributi alle patrie

assicurazioni sociali. Ella nemmeno è titolare di una pen-

sione d'invalidità italiana. Fa quindi pacificamente difet-

to, dopo la partenza dalla Svizzera, il requisito assicura-

tivo esatto dalla normativa convenzionale.

In simili condizioni non mette più nemmeno conto porsi

teoricamente il quesito dell'eventuale nascita, in epoca

posteriore alla partenza dalla Svizzera, di un diritto vir-

tuale a prestazioni.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicu-

razioni

p r o n u n c i a :

I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

II.Non si percepiscono spese giudiziarie.

III.La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla

Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI

per le persone residenti all'estero e all'Ufficio fe-

derale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 24 gennaio 2000

In nome del

Tribunale federale delle assicurazioni

Il Giudice presidente la IIa Camera:

Il Cancelliere: