The case involves a dispute regarding disability benefits between an individual and the relevant Swiss authorities
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute regarding disability benefits between an individual and the relevant Swiss authorities. The individual, a citizen of Italy, appealed a previous decision by the Federal Commission for Social Insurance regarding the effective date of their disability pension, which was set to begin in February 1993. The Commission's earlier decision was based on a contribution period of over three years and a resulting monthly benefit amount. In the appeal, the individual sought to have the right to benefits retroactively applied starting from 1984, although this request was not supported by new arguments or evidence. The court noted that the matter had already been adjudicated and confirmed by a prior ruling, thus limiting the scope for revisiting the benefit calculations. As a result, the appeal was deemed inadmissible, and the earlier rulings were upheld without modification.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 36a OG; The case involves a dispute regarding disability benefits between an individual and the relevant Swiss authorities: The individual, a citizen of Italy, appealed a previous decision by the Federal Commission for Social Insurance regarding the effective date of their disability pension, which was set to begin in February 1993. The Commission's earlier decision was based on a contribution period of over three years and a resulting monthly benefit amount. In the appeal, the individual sought to have the right to benefits retroactively applied starting from 1984, although this request was not supported by new arguments or evidence. The court noted that the matter had already been adjudicated and confirmed by a prior ruling, thus limiting the scope for revisiting the benefit calculations. As a result, the appeal was deemed inadmissible, and the earlier rulings were upheld without modification.
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KI-generiertVolltext
[AZA 0]
I 419/01 Ws
IVa Camera
composta dei giudici federali Borella, Presidente, Rüedi e
Kernen; Grisanti, cancelliere
Sentenza del 5 novembre 2001
nella causa
R._________, Italia, ricorrente,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1211 Ginevra, opponente,
e
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, 1007 Losanna
Ritenuto in fatto e considerando in diritto che:
mediante pronunzia 14 maggio 2001 la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero ha respinto, nella misura in cui lo ha ritenuto ricevibile, il gravame interposto da N._________, cittadina italiana nata nel 1940, avverso la decisione 7 giugno 2000 dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI), accordantele, con effetto dal 1° febbraio 1993, una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità di fr. 64.- mensili, stante una durata contributiva di tre anni e un mese, una scala rendite 03 e un reddito annuo medio determinante di fr. 9'648.-;
in particolare, il giudice commissionale, rilevando che l'inizio del diritto alla rendita era già stato stabilito dal Tribunale federale delle assicurazioni con sentenza 11 aprile 2000, cresciuta in giudicato, non è entrato nel merito della richiesta dell'interessata di fare decorrere il diritto alla prestazione dal 1984, mentre per il resto ha confermato il calcolo compiuto dall'amministrazione a determinazione della rendita;
R._________, producendo documentazione varia, irrilevante ai fini del presente giudizio, interpone ricorso di diritto amministrativo a questa Corte e ripropone, perlomeno in via implicita, la richiesta di rendita dal 1984, senza per contro motivare la domanda;
secondo i combinati disposti di cui agli art. 135 e 38 OG , le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni acquistano forza di cosa giudicata immediatamente dopo essere state pronunciate e possono essere modificate, a determinate condizioni, solo a seguito di un'istanza motivata di revisione (art. 136 segg. OG);
a giusto titolo, quindi, il primo giudice, constatato che la vertenza portava (in parte) su un tema già oggetto di giudizio del Tribunale federale delle assicurazioni che ne escludeva la rimessa in discussione, non è entrato nel merito della domanda dell'insorgente di fare decorrere la rendita da una data precedente a quella stabilita nella sentenza 11 aprile 2000 di questa Corte;
né l'atto ricorsuale contiene alcun elemento idoneo ad eventualmente ravvisare un motivo di revisione della sentenza 11 aprile 2000;
per il resto, questo Tribunale non vede motivo per discostarsi dal conteggio relativo alla rendita di invalidità confermato dal primo giudice e peraltro rimasto incontestato in questa sede;
in esito a quanto precede, il ricorso, in quanto ricevibile, si rivela infondato,
il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata dell' art. 36a OG ,
pronuncia :
I.In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo
è respinto.
II. Non si percepiscono spese giudiziarie.
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 5 novembre 2001
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IVa Camera :
p. Il Cancelliere :