The case involves a citizen who worked in Switzerland for a brief period in the 1960s and subsequently in various countries, including Italy and France
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a citizen who worked in Switzerland for a brief period in the 1960s and subsequently in various countries, including Italy and France. In 1998, he applied for an invalidity pension from the Swiss insurance system. Initially granted a limited pension, he contested the amount, arguing for a reassessment based on the fact that he had two children from a previous marriage during his time in Switzerland. His request was rejected by a commission, which noted that his later-born children could not influence the calculation of benefits. However, upon appeal, it was suggested that new evidence regarding his earlier marriage and children could potentially affect the pension amount, leading to a recommendation for further examination of the case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 36a OG, Art. 135 OG; The case involves a citizen who worked in Switzerland for a brief period in the 1960s and subsequently in various countries, including Italy and France: In 1998, he applied for an invalidity pension from the Swiss insurance system. Initially granted a limited pension, he contested the amount, arguing for a reassessment based on the fact that he had two children from a previous marriage during his time in Switzerland. His request was rejected by a commission, which noted that his later-born children could not influence the calculation of benefits. However, upon appeal, it was suggested that new evidence regarding his earlier marriage and children could potentially affect the pension amount, leading to a recommendation for further examination of the case.
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KI-generiertVolltext
[AZA 0]
I 389/00 Ws
IVa Camera
composta dei giudici federali Borella, Rüedi, Soldini,
supplente; Cassina, cancelliera
Sentenza del 28 dicembre 2000
nella causa
C.________, ricorrente,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, Ginevra, opponente,
e
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna
Visto in fatto e considerando in diritto che:
C.________, cittadino italiano nato nel 1940, ha lavorato in Svizzera dal 1960 al 1964 versando i contributi AVS/AI di legge;
in seguito ha lavorato in Italia, Germania, Lussemburgo e da ultimo in Francia;
il 3 luglio 1998 ha presentato all'assicurazione svizzera una domanda di rendita d'invalidità;
con decisione 30 giugno 1999 l' Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI), esperite le indagini mediche e economiche del caso, ha posto C.________ al beneficio di una rendita intera d'invalidità di fr. 73.- mensili a decorrere dal 1° novembre 1998;
l'interessato, assistito dal Patronato X.________, si è aggravato alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero, postulando sostanzialmente il riesame dell'importo della prestazione;
l'adita autorità ricorsuale, mediante giudizio 25 maggio 2000, ne ha respinto l'impugnativa confermando il calcolo della rendita effettuato dall'UAI;
i giudici commissionali hanno fra l'altro rilevato che i figli M.________ e A.________, essendo nati nel 1969 rispettivamente nel 1974 e, quindi, successivamente alla partenza dell'assicurato dalla Svizzera, non potevano dar diritto all'accredito per compiti educativi giusta gli art. 29quater e 29sexies LAVS ;
C.________ interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo con il quale contesta il giudizio commissionale;
l'interessato, pur dando atto che i figli M.________ e A.________ sono nati dopo la sua partenza dalla Svizzera, rileva tuttavia di aver vissuto, negli anni trascorsi in Svizzera, con la prima moglie e di aver avuto da quest'ultima altri due figli, C.________ (nato a Z.________ il 5 febbraio 1961) e G.________ (nato il 5 settembre 1964 tre mesi dopo la partenza dalla Svizzera);
l'UAI, preso atto dei nuovi elementi allegati nell'impugnativa, propone di ammetterla e di retrocedergli gli atti affinché possa riesaminare il caso ed eventualmente ricalcolare la rendita;
l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha invece rinunciato a determinarsi;
nei considerandi della querelata pronunzia i primi giudici hanno già chiaramente esposto la normativa legale applicabile alla presente fattispecie, per quanto segnatamente attiene al calcolo di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera;
a tale esposizione può pertanto essere fatto riferimento e prestata adesione;
con il suo gravame, C.________ ha tra l'altro evidenziato una nuova circostanza suscettibile di influenzare il calcolo della prestazione di cui egli è beneficiario, segnatamente l'esistenza di un primo matrimonio, dal quale sono nati due figli di cui uno ancora in Svizzera;
in simili condizioni, questa Corte non può che aderire alla proposta formulata dall'amministrazione in via di risposta e, quindi, accogliere l'impugnativa e retrocederle la causa perché effettui una verifica del calcolo della prestazione alla luce di tali nuovi elementi;
per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all' art. 36a OG in relazione con l' art. 135 OG ,
pronuncia :
I.Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel
senso che, annullati il giudizio 25 maggio 2000 e la
decisione impugnata 30 giugno 1999, la causa è rinviata
all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero
perché proceda ad un complemento d'istruttoria
conformemente ai considerandi e renda un nuovo
provvedimento.
II.Non si percepiscono spese giudiziarie.
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 28 dicembre 2000
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IVa Camera :
p. La Cancelliera :