Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
I 312/00 KI-generiert

Foreign Resident Denied Swiss Disability Pension Due to Lapsed Insurance Coverage Under Switzerland-Italy Convention

Geschäftsnummer I 312/00
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case concerns an Italian citizen who worked in Switzerland from 1962 to 1989 and later returned to Italy, where she continued her occupation until 1994. After experiencing health issues, she applied for a Swiss disability pension in 1997 but was denied due to insufficient evidence of significant disability by the Swiss authorities. Subsequent appeals based on additional medical certificates were also rejected, mainly due to her lack of compliance with the necessary insurance conditions required for entitlement to such benefits under Swiss law. The case highlights the complexities involved in cross-border social security claims and the strict criteria that must be met to qualify for disability pensions.

Legislator-Regeste

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Art. 4 cpv. 1 LAI, Art. 28 cpv. 1 LAI, Art. 28 cpv. 1ter LAI, Art. 28 cpv. 2 LAI, Art. 29 cpv. 1 LAI, Art. 28 LAI; Foreign Resident Denied Swiss Disability Pension Due to Lapsed Insurance Coverage Under Switzerland-Italy Convention: After experiencing health issues, she applied for a Swiss disability pension in 1997 but was denied due to insufficient evidence of significant disability by the Swiss authorities. Subsequent appeals based on additional medical certificates were also rejected, mainly due to her lack of compliance with the necessary insurance conditions required for entitlement to such benefits under Swiss law. The case highlights the complexities involved in cross-border social security claims and the strict criteria that must be met to qualify for disability pensions.

Schlagwörter

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Invalidenrente Aufenthaltsrecht von Ausländern soziale Sicherheit Deckung der Krankenversicherung Invalidenversicherung ausländische Beitragszeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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DTF 112 V 95
Questa giurisprudenza intende impedire la costituzione con effetto retroattivo di un rapporto assicurativo quando già si è realizzato l'evento assicurato giusta il diritto svizzero ( DTF 112 V 95 , 109 V 181 consid.
DTF 116 V 249
In altre parole, l'invalidità, nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere, è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico ( DTF 116 V 249 consid.
DTF 115 V 134
Tuttavia, qualora essi difettino per l'inattività dell'assicurato, ci si fonderà sui fatti di natura medica, purché permettano di valutare l'incapacità lavorativa dell'interessato nella sua attività precedente o in altri mestieri ragionevolmente esigibili ( DTF 115 V 134 consid.
DTF 111 V 22
1 LAI si applica alle malattie evolutive, vale a dire agli stati patologici labili, anche quando si dovesse ammettere con tutta verosimiglianza che la capacità di lavoro non potrà che diminuire ( DTF 111 V 22 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 cpv. 1 LTF

Cited in the dispositive order II to confirm that no judicial costs are to be charged (although the text says 'Non si percepiscono spese giudiziarie', which implies Art. 66 applies by default or in the absence of specific imposition other than noting costs are not due).

Art. 28 cpv. 2 LAI

Cited in the reasoning to define how the degree of disability is determined economically.

Art. 28 cpv. 1ter LAI

Cited in the reasoning to explain the conditions under which lower disability pensions are paid, which formed part of the legal framework reviewed.

Art. 28 cpv. 1 LAI

Cited in the reasoning to explain the percentage thresholds for awarding disability pensions.

Art. 29 cpv. 1 lett. b LAI

Cited in the reasoning as the relevant provision defining when the right to a disability pension arises for evolving pathological conditions, which influenced the finding that the insurance requirement was not met at the relevant time.

Art. 4 cpv. 1 LAI

Cited in the reasoning to define invalidity as incapacity for earnings.

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Volltext

[AZA 7]

I 312/00 Ws

IVa Camera

composta dei giudici federali Borella, Rüedi, Soldini, supplente;

Cassina, cancelliera

Sentenza del 19 dicembre 2000

nella causa

C.________, Italia, ricorrente, rappresentata dal Patronato INCA, Via Dandolo 2/d, Treviso, Italia,

contro

Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, Ginevra, opponente,

e

Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna

Fatti :

A.- La cittadina italiana residente in Italia C.________, nata nel 1944, ha lavorato in Svizzera dal 1962 al 1989, solvendo i contributi AVS/AI di legge.

Rimpatriata, ha continuato ad esercitare il mestiere di operaia cucitrice fino al 5 aprile 1994 rimanendo fino a tale data iscritta alle patrie assicurazioni. Non risulta essere titolare di una pensione italiana d'invalidità.

Il 25 agosto 1997 C.________ ha presentato una domanda intesa al conseguimento di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, lamentando ipertensione arteriosa in scompenso con lieve insufficienza mitralica, lombosciatalgia sinistra da discopatia L3-L4, periatropatia scapolo-omerale più marcata a sinistra, esiti di intervento bilaterale per artrosi trapezio-metacarpale e pregressa isteroannessiectomia.

Esperiti i necessari accertamenti e interpellato il proprio Servizio medico, con provvedimento 6 luglio 1999 l'Ufficio AI per le persone residenti all'estero (UAI) ha respinto la richiesta per carenza dei presupposti invalidanti.

B.- Sulla scorta di ulteriori certificazioni sanitarie, l'interessata, assistita dal Patronato X.________, si è aggravata alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, la quale, mediante giudizio 13 aprile 2000, ne ha rigettato l'impugnativa confermando la carenza di invalidità di grado rilevante e osservando che, posteriormente al suo rimpatrio, la ricorrente nemmeno adempiva la clausola assicurativa.

C.- C.________, sempre tramite il suo rappresentante, interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo, con il quale, avvalendosi di un certificato medico datato 23 maggio 2000, insiste con la sua domanda di prestazioni.

Mentre l'UAI propone la disattenzione dell'impugnativa per carenza del requisito assicurativo, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.

Diritto :

1.- a) Per aver diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera il cittadino italiano non domiciliato in Svizzera deve non soltanto aver contribuito all'AVS/AI per almeno un anno intero ed essere invalido ai sensi della legislazione elvetica, ma deve essere assicurato, al verificarsi del rischio assicurabile, o presso l'AVS/AI o presso le assicurazioni sociali italiane.

Egli adempie quest'ultimo requisito quando sono stati versati contributi all'assicurazione obbligatoria, nella prosecuzione volontaria della stessa o nell'assicurazione facoltativa italiane (cifra 2 lett. a del Protocollo finale dell'Accordo aggiuntivo 4 luglio 1969 alla Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale). Esso è pure realizzato durante i periodi assimilati secondo le disposizioni della legislazione italiana (cifra 2 lett. b del Protocollo finale stesso) o nei periodi durante i quali egli ha diritto ad una pensione d'invalidità delle assicurazioni sociali italiane ( art. 1 del Protocollo aggiuntivo all'Accordo aggiuntivo 4 luglio 1969).

Secondo la giurisprudenza, il cittadino italiano è considerato iscritto alle assicurazioni sociali italiane se sono versati contributi nell'assicurazione obbligatoria, volontaria continuata o facoltativa italiane prima del verificarsi dell'evento assicurato giusta il diritto svizzero o se sono stati accreditati e comprovati - sempre per il momento del verificarsi del rischio - periodi assimilati prima della resa della decisione amministrativa. Questa giurisprudenza intende impedire la costituzione con effetto retroattivo di un rapporto assicurativo quando già si è realizzato l'evento assicurato giusta il diritto svizzero ( DTF 112 V 95 , 109 V 181 consid. 2a e 108 V 69).

Tale prassi si riferisce a situazioni di fatto in cui il cittadino italiano, al momento in cui si realizza l'evento assicurabile secondo il diritto svizzero, si trova in costanza di un rapporto assicurativo instaurato, con effetto retroattivo, dopo l'evento stesso, rapporto che per essere giustificato necessita che i relativi contributi siano versati. Diversa è la situazione quando l'evento assicurabile giusta il diritto svizzero si verifica in costanza di un rapporto instaurato prima del suo avverarsi ( DTF 112 V 95 ).

b) È inoltre opportuno ribadire che, secondo l' art. 4 cpv. 1 LAI , l'invalidità è l'incapacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. L' art. 28 cpv. 1 LAI consente di erogare non solo la rendita intera se l'assicurato è invalido almeno al 66 2/3 % e la mezza rendita se è invalido almeno al 50 %, ma anche il quarto di rendita se è invalido almeno al 40 %. Tuttavia, secondo l' art. 28 cpv. 1ter LAI , le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50 % sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera.

Ai sensi dell' art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.

In altre parole, l'invalidità, nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere, è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico ( DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a); i dati economici risultano pertanto determinanti. Tuttavia, qualora essi difettino per l'inattività dell'assicurato, ci si fonderà sui fatti di natura medica, purché permettano di valutare l'incapacità lavorativa dell'interessato nella sua attività precedente o in altri mestieri ragionevolmente esigibili ( DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).

c) Va infine ancora ricordato che, conformemente all' art. 29 cpv. 1 LAI , il diritto alla rendita giusta l' art. 28 LAI nasce al più presto nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40 % (lett. a) oppure in cui è stato, per un anno, e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 % in media (lett. b). Per costante giurisprudenza, la variante di cui alla lett. b dell' art. 29 cpv. 1 LAI si applica alle malattie evolutive, vale a dire agli stati patologici labili, anche quando si dovesse ammettere con tutta verosimiglianza che la capacità di lavoro non potrà che diminuire ( DTF 111 V 22 consid. 3).

2.- Come già rilevato nel giudizio querelato e sottolineato dall'UAI nelle osservazioni al ricorso, nella fattispecie, anche volendo far astrazione dalla sussistenza o meno di un'invalidità di grado rilevante per l'attribuzione di una rendita, fa manifestamente difetto la condizione assicurativa richiesta in regime convenzionale (cfr. consid. 1a).

In effetti, in Svizzera C.________ è stata assicurata presso l'AVS/AI sino al 1989. In Italia, dopo il suo rientro, ha versato contributi alle patrie assicurazioni sociali soltanto fino al 5 aprile 1994, momento in cui - a suo dire per motivi di salute, secondo il datore di lavoro invece per motivi di famiglia - ha definitivamente cessato l'attività di cucitrice esercitata dopo il rimpatrio. Come si evince dall'attestato relativo alla sua carriera assicurativa inviato il 26 ottobre 1998 dalla sede provinciale di P.________ dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale, l'interessata non risulta nemmeno essere titolare di una pensione d'invalidità italiana.

D'altra parte, la ricorrente ha continuato a lavorare senza interruzioni di rilievo fino all'inizio di aprile 1994 e le affezioni da lei lamentate sono configurabili quale stato patologico labile, idoneo ad evolvere verso un miglioramento o un peggioramento, sussumibile di conseguenza sotto la lett. b dell' art. 29 cpv. 1 LAI . Ne discende che, nell'ipotesi più favorevole, ella avrebbe potuto maturare l'eventuale diritto a una rendita d'invalidità nell'aprile 1995, vale a dire decorso il termine d'attesa di un anno previsto dall'illustrata normativa legale (cfr.

consid. 1c) e quindi in un'epoca in cui, come detto, la condizione assicurativa richiesta in regime convenzionale non era più soddisfatta.

3.- Così stando le cose, la domanda di prestazioni presentata da C.________ deve essere respinta. Diviene del tutto superfluo esaminare se, conformemente al disciplinamento normativo richiamabile nella specie, la ricorrente sia invalida nella misura in cui la legislazione svizzera subordina il diritto ad una rendita né tantomeno se occorra rinviare gli atti all'amministrazione per nuove indagini circa il grado d'incapacità lavorativa dell'interessata.

Il ricorso deve pertanto essere respinto, mentre che la pronunzia e la decisione amministrativa querelate meritano integrale conferma.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni

pronuncia :

I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

II.Non si percepiscono spese giudiziarie.

III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio

federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 19 dicembre 2000

In nome del

Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IVa Camera :

p. La Cancelliera :