Cross-Border Commuter Disability Pension Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a citizen who worked in Switzerland as a cross-border worker and applied for invalidity benefits due to a severe injury sustained in a non-work-related accident and a subsequent health deterioration. After being initially granted partial disability benefits, these were reduced, and ultimately the applicant contested the cessation of these benefits, arguing a continued state of invalidity. Multiple appeals followed, including one to a federal commission, which confirmed the withdrawal of benefits due to insufficient evidence of ongoing invalidity and insurance requirements. The issue at hand was whether the appellant retained the right to receive these benefits and under what conditions, particularly in light of changes in legislative requirements regarding insurance contributions.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 4 cpv. 1 LAI, Art. 28 cpv. 1 LAI, Art. 29 cpv. 1 LAI, Art. 28 LAI, Art. 28 cpv. 1ter LAI, Art. 28 cpv. 2 LAI; Cross-Border Commuter Disability Pension Appeal: After being initially granted partial disability benefits, these were reduced, and ultimately the applicant contested the cessation of these benefits, arguing a continued state of invalidity. Multiple appeals followed, including one to a federal commission, which confirmed the withdrawal of benefits due to insufficient evidence of ongoing invalidity and insurance requirements. The issue at hand was whether the appellant retained the right to receive these benefits and under what conditions, particularly in light of changes in legislative requirements regarding insurance contributions.
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KI-generiertAlthough the decision text uses 'OG' (the old procedural law), the context is about procedural costs and attorney fees in the federal appeal context, which corresponds to the final order structure regarding costs.
Volltext
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale
Causa
{T 7}
I 299/01 /Ws
Sentenza del 9 luglio 2002
IIIa Camera
Composizione
Giudici federali Borella, Presidente, Rüedi, Soldini, supplente; Grisanti, cancelliere
Parti
M.________, Italia, ricorrente, rappresentato dall'avv. Fulvio Pezzati, Via Soldino 22, 6903 Lugano,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente
Istanza precedente
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna
(Giudizio del 1° marzo 2001)
Fatti:
A. Con due separate decisioni del 10 ottobre 1995, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, basandosi sul preavviso del competente Ufficio cantonale, ha accordato all'istante una rendita intera di invalidità dal 1° gennaio al 30 settembre 1993 e una mezza prestazione dal 1° ottobre al 31 dicembre successivi.
Con l'assistenza del Patronato INCA, M.________, contestando la misura di soppressione di prestazione dopo il 31 dicembre 1993, è insorto alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, la quale, con giudizio 23 ottobre 1996, ha annullato il provvedimento impugnato e retrocesso gli atti all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione.
Il successivo ricorso di diritto amministrativo interposto dall'Ufficio AI del Cantone Ticino è stato respinto con sentenza 5 giugno 1997 dal Tribunale federale delle assicurazioni, il quale, censurando in particolare il mancato esame da parte del servizio medico amministrativo dei nuovi referti sanitari prodotti da M.________ e suscettibili di documentare un deterioramento dello stato valetudinario dell'interessato, ha rilevato un lacunoso accertamento dei fatti.
Disposti nuovi rilevamenti medici ed economici, l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha riscontrato un peggioramento dello stato di salute dell'interessato dall'aprile 1995 e una sua ridotta capacità lavorativa del 50% in attività adeguate, con conseguente attestazione al 63% del grado d'invalidità. Con nuova decisione 1° ottobre 1999 l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero ha tuttavia negato ad M.________ il diritto a una mezza rendita dal 1° aprile 1995 per carenza del requisito assicurativo e, meglio, poiché l'interessato non poteva far valere, secondo la normativa convenzionale italo-svizzera in materia, almeno dodici mesi di contribuzione nei tre anni immediatamente precedenti il diritto alla rendita.
B. Nuovamente aditi da M.________, i giudici commissionali, con pronunzia 1° marzo 2001, hanno confermato la soppressione della rendita a decorrere dal 1° gennaio 1994 per carenza di invalidità pensionabile e negato l'assegnazione di una prestazione a partire dal 1° aprile 1995 per difetto del requisito assicurativo. Dando seguito a una domanda di interpretazione dell'amministrazione, il Presidente della Commissione ha infine disposto la trasmissione degli atti all'amministrazione medesima, affinché, conformemente alla modifica legislativa entrata in vigore il 1° gennaio 2001 che ha comportato la soppressione del presupposto assicurativo, si pronunciasse d'ufficio sul diritto alla rendita a partire da tale data ed emanasse una nuova decisione.
C. Ora patrocinato dall'avv. Fulvio Pezzati, M.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni riproponendo il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità dal 1° gennaio 1994 e contestando, quanto meno implicitamente, in subordine la carenza della qualità di assicurato rilevata dall'amministrazione e dai primi giudici.
L'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, sulla base della presa di posizione dell'Ufficio cantonale, propone di respingere il ricorso, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
Diritto:
1. Oggetto della lite è il tema di sapere se M.________ abbia diritto a una rendita (intera) di invalidità anche dopo il 31 dicembre 1993, ritenuto che i primi giudici gli hanno negato ogni prestazione - per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 marzo 1995 - per mancanza di invalidità pensionabile, e - a partire dal 1° aprile 1995 - per difetto del necessario requisito assicurativo.
2.
2.1 Nei considerandi dell'impugnato giudizio, i giudici di prime cure hanno già correttamente esposto i presupposti che un cittadino italiano residente in Italia deve adempiere per avere diritto a una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, rilevando in particolare come in sostanza, secondo l'ordinamento valido fino al 31 dicembre 2000 - applicabile al caso di specie, dovendo il giudice valutare la decisione amministrativa deferitagli sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è stata emanata ( DTF 121 V 366 consid. 1b e riferimenti) -, il cittadino italiano debba avere contribuito per almeno un anno all'AVS/AI svizzera, debba essere invalido ai sensi della legge svizzera e infine debba essere assicurato alle assicurazioni sociali svizzere oppure a quelle patrie al verificarsi dell'evento assicurato. A detta esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.
2.2
E' comunque opportuno ribadire per chiarezza che, secondo l' art. 4 cpv. 1 LAI , l'invalidità è l'incapacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio e che, a norma dell' art. 28 cpv. 1 LAI , l'assicurato ha diritto a una rendita intera se è invalido almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se è invalido almeno al 50% o a un quarto di rendita se è invalido almeno al 40%. Conformemente all' art. 29 cpv. 1 LAI , il diritto alla rendita giusta l' art. 28 LAI nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato presenta una incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (lett. a), oppure in caso in cui è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lett. b). Tuttavia, per gli assicurati non domiciliati né dimoranti abitualmente in Svizzera, il diritto alla rendita giusta la lett. b dell' art. 29 cpv. 1 LAI insorge soltanto al momento in cui essi siano stati, per un anno, incapaci al lavoro per almeno il 50% in media e presentino, alla scadenza del periodo di attesa, una invalidità pari almeno al 50% ( art. 28 cpv. 1ter LAI e DTF 121 V 264 consid. 5 e 6).
Ai sensi dell' art. 28 cpv. 2 LAI , l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di una attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
In altre parole, l'invalidità, nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere, è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico ( DTF 116 V 249 consid. 1b. 110 V 275 consid. 4a), i dati economici essendo determinanti. Tuttavia, qualora essi difettino per l'inattività dell'assicurato, ci si fonderà sui fatti di natura medica, purché permettano di valutare l'incapacità lavorativa dell'interessato nell'attività da lui ragionevolmente esigibile ( DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
3.
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
Partendo dal raffronto dei redditi effettuato dall'amministrazione, i cui termini sono già sostanzialmente stati avallati da questa Corte nel precedente giudizio 5 giugno 1997 e che non mette ora conto rimettere in discussione nemmeno alla luce della nuova giurisprudenza sviluppata nel frattempo in DTF 126 V 75 segg. - per cui il dato statistico relativo al reddito da invalido può, se del caso, essere ridotto fino a un massimo del 25% qualora l'assicurato, per la particolare situazione personale o professionale, non dovesse essere in grado di raggiungere il livello medio dei guadagni così determinati -, il grado di invalidità che ne deriva può essere fissato al 50,15%, stante un'incapacità lavorativa del 33,33%, un reddito da valido di fr. 54'770.- e un guadagno da invalido, già adeguato alla ridotta capacità lavorativa residua, di fr. 27'466,66.
5. Per quanto precede, contrariamente a quanto rilevato dai giudici commissionali, si giustifica il riconoscimento di una mezza rendita d'invalidità anche dopo il 31 dicembre 1993, considerato che a tale data l'adempimento del requisito assicurativo non desta discussioni di sorta. Per il resto, gli atti vengono retrocessi all'amministrazione affinché si pronunci, nel merito, sul diritto a prestazioni a partire dal mese di aprile 1995, ritenuto che su tale questione le precedenti istanze non si sono ancora formalmente determinate, avendo esse escluso ogni obbligo prestativo per carenza del requisito assicurativo.
6. Parzialmente vincente in causa, M.________, patrocinato da un legale, ha diritto a ripetibili (art. 159 in relazione con l' art. 135 OG ).
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1. In parziale accoglimento del ricorso di diritto amministrativo, il giudizio querelato della Commissione di ricorso 1° marzo 2001 e la decisione amministrativa 1° ottobre 1999 sono annullati, al ricorrente essendo riconosciuto il diritto a una mezza rendita d'invalidità anche per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 marzo 1995.
2. La causa è rinviata all'amministrazione affinché si pronunci sul diritto a una rendita a partire dal 1° aprile 1995 conformemente ai considerandi.
3. Non si percepiscono spese giudiziarie.
4. L'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero verserà al ricorrente la somma di fr. 2500.- a titolo di indennità di parte per la procedura federale.
5. La Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero statuirà sulla questione delle spese ripetibili di prima istanza, tenuto conto dell'esito del processo in sede federale.
6. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero ed all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 9 luglio 2002
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: