Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
I 204/03 KI-generiert

Italian Citizen v. Swiss Disability Insurance (Disability Degree and Commencement Date Dispute)

Geschäftsnummer I 204/03
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an Italian citizen who worked in Switzerland from 1973 to 1994 and paid contributions to the Swiss social insurance system. After a period of unemployment and subsequently engaging in self-employment, he became unable to work due to illness. In August 2001, he applied for an invalidity pension from the Swiss insurance scheme. The relevant office granted him half a pension effective July 1, 2002. Dissatisfied, he appealed for the pension to be recognized from the date of his application and sought a full pension, including one for his wife. His appeals were rejected by the Federal Commission for Jurisdiction in Social Security Matters, which determined his degree of invalidity was just under the threshold for a full pension, leading him to further appeal to the Federal Social Insurance Tribunal. The dispute centered on whether he was entitled to a full pension and from what date the pension should commence.

Legislator-Regeste

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Art. 87 OAI, Art. 36a OG; Italian Citizen v. Swiss Disability Insurance (Disability Degree and Commencement Date Dispute): After a period of unemployment and subsequently engaging in self-employment, he became unable to work due to illness. In August 2001, he applied for an invalidity pension from the Swiss insurance scheme. The relevant office granted him half a pension effective July 1, 2002. Dissatisfied, he appealed for the pension to be recognized from the date of his application and sought a full pension, including one for his wife. His appeals were rejected by the Federal Commission for Jurisdiction in Social Security Matters, which determined his degree of invalidity was just under the threshold for a full pension, leading him to further appeal to the Federal Social Insurance Tribunal. The dispute centered on whether he was entitled to a full pension and from what date the pension should commence.

Schlagwörter

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Invalidenrente Beginn der Rechtswirkung sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit medizinische Gründe Invaliditätsgrad halbe Rente

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 87 OAI
Cited as the recourse route available to the insured if their health condition worsens for a subsequent request for review of the half-pension.
Art. 36a OG
il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata dell' art. 36a OG , pronuncia:

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 87 OAI

Cited as the recourse route available to the insured if their health condition worsens for a subsequent request for review of the half-pension.

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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Corte delle assicurazioni sociali

del Tribunale federale

Causa

{T 0}

I 204/03

Sentenza del 25 novembre 2004

IIa Camera

Composizione

Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Frésard; Schäuble, cancelliere

Parti

D.________, Italia, ricorrente,

contro

Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente

Istanza precedente

Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna

(Giudizio del 14 febbraio 2003)

Visto in fatto e considerando in diritto che:

il cittadino italiano D.________, nato nel 1954, coniugato, ha lavorato in Svizzera come dipendente dal 1973 al 1994 versando i contributi all'assicurazione sociale di questo Stato;

dopo un periodo di disoccupazione, ha esercitato un'attività lucrativa indipendente, prima in Svizzera poi in Italia, dove ha svolto, dal novembre al dicembre 1995, la professione di produttore di pasta fresca;

successivamente ha cessato definitivamente, per malattia, la propria attività lavorativa;

il 1° agosto 2001 egli ha presentato una domanda di rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera;

esperiti gli accertamenti del caso, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero ha, il 23 settembre 2002, reso una decisione con la quale ha riconosciuto al richiedente il diritto a una mezza rendita a decorrere dal 1° luglio 2002;

D.________ ha deferito la decisione amministrativa con gravame alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, chiedendo il riconoscimento della prestazione dalla data di presentazione della domanda, nonché l'erogazione di una rendita completiva per la moglie;

per giudizio 14 febbraio 2003 la Commissione federale di ricorso ha respinto il gravame;

l'assicurato interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede, implicitamente, l'assegnazione di una rendita intera a partire dalla data dell'inoltro della domanda di prestazioni;

a sostegno del gravame produce un'ampia documentazione medica;

nella sua risposta, l'Ufficio AI, fondandosi sul parere dei propri sanitari, propone la disattenzione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi;

litigioso in concreto è unicamente il tema del diritto del ricorrente a una mezza rendita o a una rendita intera d'invalidità, nonché l'inizio della decorrenza della prestazione stessa;

nel querelato giudizio la Commissione federale di ricorso ha già correttamente ricordato le norme di diritto applicabili, per cui alle medesime può essere fatto riferimento, quando si ritenga che, per giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali applica le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche ( DTF 129 V 4 consid. 1.2, 398 consid. 1.1);

ai considerandi della pronunzia di primo grado deve essere prestata adesione pure nella misura in cui, in ossequio al disciplinamento in questione, ha tutelato la decisione amministrativa nel senso che ha riconosciuto all'insorgente il diritto a una mezza rendita con effetto a decorrere dal 1° luglio 2002;

i giudici di prime cure hanno in particolare esposto come il grado d'invalidità del ricorrente fosse appena del 50% - e più esattamente del 49,84% -, limite al quale la legislazione svizzera subordina l'erogazione di una mezza rendita, e come la data di presentazione della domanda di prestazioni fosse irrilevante, sempre giusta la legge di questo Stato, ai fini della determinazione dell'inizio del diritto alla rendita;

giova a questo punto ricordare come in una recente sentenza pubblicata in DTF 130 V 121 , riguardante la determinazione del grado d'invalidità, il Tribunale federale delle assicurazioni, in modifica della giurisprudenza DTF 127 V 129 , abbia stabilito che il risultato aritmeticamente esatto va arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima cifra percentuale intera secondo le regole applicabili in matematica,

con il - peraltro assai scarno - ricorso di diritto amministrativo D.________ nulla fa valere che possa inficiare le conclusioni cui sono giunti i primi giudici;

per quanto concerne la documentazione allegata al gravame, essa è stata sottoposta ai sanitari dell'Ufficio AI, i quali, dopo attento esame, hanno negato l'esistenza di aspetti valetudinari nuovi, non ancora considerati in precedenza;

in queste condizioni, il giudizio commissionale impugnato non può che essere tutelato;

se le condizioni di salute dell'assicurato si fossero nel frattempo aggravate, gli rimane in effetti riservata la facoltà di presentare una domanda di revisione della mezza rendita ai sensi dell' art. 87 OAI ;

il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata dell' art. 36a OG , pronuncia:

1. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2. Non si percepiscono spese giudiziarie.

3. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e alla Cassa svizzera di compensazione.

Lucerna, 25 novembre 2004

In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: