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I 186/00 KI-generiert

The case involves an individual who applied for an invalidity pension but was denied by the relevant cantonal office

Geschäftsnummer I 186/00
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who applied for an invalidity pension but was denied by the relevant cantonal office. The initial rejection occurred on October 8, 1998, and a subsequent appeal to the cantonal social insurance court was rejected on February 8, 2000. The individual then requested a review of the decision on March 13, 2000, based on additional findings. However, she later clarified that she was not filing an appeal to the federal social insurance court but rather requested a review of the previous ruling. This led to the determination that there was no clear intention to appeal, resulting in the case being deemed inadmissible and subsequently referred back to the cantonal court for appropriate handling.

Legislator-Regeste

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Art. 36a OG; The case involves an individual who applied for an invalidity pension but was denied by the relevant cantonal office: IV.La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Schlagwörter

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Rentenrevision Invalidenversicherung sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit Klageänderung Beschwerdelegitimation Wiedererwägung durch den Versicherer

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 36a OG
per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura di cui all' art. 36a OG ,

Zitierte Rechtsprechung

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DTF 116 V 356
secondo la giurisprudenza, la ricevibilità di un ricorso di diritto amministrativo presuppone innanzitutto la chiara volontà di ricorrere manifestata per iscritto dall'insorgente ( DTF 116 V 356 consid.
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Volltext

[AZA 0]

I 186/00 Ws

IVa Camera

composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;

Scartazzini, cancelliere

Sentenza del 15 settembre 2000

nella causa

L.________, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, Bellinzona, opponente,

e

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

Visto in fatto e considerando in diritto che:

per decisione 8 ottobre 1998 l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino ha negato il diritto ad una rendita d'invalidità chiesta da L.________ in data 9 febbraio 1998;

adito dall'interessata, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ne ha respinto il gravame con giudizio dell'8 febbraio 2000;

con atto 13 marzo 2000 L.________ ha domandato all'autorità giudiziaria cantonale di provvedere alla revisione della pronunzia in oggetto dopo aver esperito accertamenti completivi;

la giurisdizione interpellata ha trasmesso tale scritto al Tribunale federale delle assicurazioni, indicando che lo stesso sarebbe stato da considerare quale ricorso di diritto amministrativo;

mediante lettera del 17 maggio 2000, indirizzata all'Istituto delle assicurazioni sociali ticinese e a questa Corte, l'interessata ha dichiarato di non aver interposto alcun ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni, bensì di aver chiesto al giudice di prime cure che rivedesse la pronunzia cantonale in base a documenti aggiornati;

secondo la giurisprudenza, la ricevibilità di un ricorso di diritto amministrativo presuppone innanzitutto la chiara volontà di ricorrere manifestata per iscritto dall'insorgente ( DTF 116 V 356 consid. 2b), l'impugnativa essendo ammissibile solo nella misura in cui tenda direttamente o indirettamente a conseguire la modificazione di una decisione amministrativa da considerare nell'ambito e secondo il tema oggetto di pronunzia;

nella fattispecie, l'assenza di volontà di ricorrere è stata esplicitamente espressa dall'interessata negli scritti 13 marzo e 17 maggio 2000, per cui il gravame dev'essere dichiarato inammissibile;

ritenuto quanto esposto da L.________ negli atti suindicati, si giustifica di trasmettere la causa al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino per competenza;

per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura di cui all' art. 36a OG ,

pronuncia :

I.Il ricorso di diritto amministrativo è irricevibile.

II.La causa è trasmessa al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino per competenza.

III. Non si percepiscono spese giudiziarie.

IV.La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 15 settembre 2000

In nome del

Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IVa Camera:

Il Cancelliere: