AI Pension Revocation and Subsequent Claim Remittal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a woman from Italy who was awarded a full disability pension from the Swiss disability insurance due to significant physical and psychological health issues. Initially confirmed eligible for this pension in 1993, her benefits were reviewed multiple times, with the administration ultimately deciding in 1997 that she no longer qualified due to improved health, allowing her to work beyond a certain income threshold. This decision was initially overturned by an appeals commission, which ordered further investigation. After additional assessments confirmed her improved state, the pension was again revoked in 1998, establishing a 35% disability impact. The woman contested this decision, submitting further medical documentation that suggested a potential worsening of her condition. However, the courts maintained the earlier ruling and indicated that she could apply again for benefits if her health had deteriorated since the last decision.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 41 LAI, Art. 4 cpv. 1 LAI, Art. 28 cpv. 1 LAI, Art. 66 cpv. 1 LTF; AI Pension Revocation and Subsequent Claim Remittal: Initially confirmed eligible for this pension in 1993, her benefits were reviewed multiple times, with the administration ultimately deciding in 1997 that she no longer qualified due to improved health, allowing her to work beyond a certain income threshold. This decision was initially overturned by an appeals commission, which ordered further investigation. After additional assessments confirmed her improved state, the pension was again revoked in 1998, establishing a 35% disability impact. The woman contested this decision, submitting further medical documentation that suggested a potential worsening of her condition. However, the courts maintained the earlier ruling and indicated that she could apply again for benefits if her health had deteriorated since the last decision.
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KI-generiertThis article governs the non-perception of judicial costs, as stated in point III of the operative part.
This article defining entitlement to a full pension based on the degree of invalidity is cited in the legal framework portion of the judgment's reasoning.
This article defining invalidity is cited in the legal framework portion of the judgment's reasoning.
Although cited in the reasoning, this article is the substantive basis for the decision regarding the revision of the disability pension, which the Tribunal upholds in principle.
Volltext
[AZA 7]
I 180/00 Ws
IVa Camera
composta dei giudici federali Borella, Rüedi, Soldini,
supplente; Schäuble, cancelliere
Sentenza del 20 luglio 2000
nella causa
G.________, Italia, ricorrente, rappresentata dal Patronato I.________, Italia,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, Ginevra, opponente,
e
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna
Fatti :
A.- Per decisione 22 aprile 1993 la cittadina italiana G.________, nata nel 1957, operaia, è stata posta al beneficio di una rendita intera dell'assicurazione per l'invalidità svizzera a decorrere dal 1° settembre 1992, in base ad un'incapacità di guadagno addebitabile a patologie psichiche e fisiche, valutata dalla Commissione dell'assicurazione per l'invalidità del Canton Vaud al 100%.
Il 12 aprile 1994 la Cassa svizzera di compensazione, divenuta competente in ragione del definitivo rimpatrio di G.________ alla fine di settembre del 1993, diede avvio ad una procedura di revisione, che si concluse l'11 ottobre 1994 con la conferma del diritto dell'assicurata a rendita intera.
Il 10 maggio 1996 l'amministrazione promosse un nuovo procedimento di revisione della rendita. Sulla scorta dei nuovi documenti ricevuti, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, per decisione 2 giugno 1997, soppresse la rendita intera con effetto dal 1° agosto 1997. Secondo l'amministrazione, l'assicurata sarebbe stata di nuovo in grado di svolgere un'attività confacente al suo stato di salute, che le avrebbe permesso di realizzare un guadagno superiore alla metà di quello conseguibile senza invalidità.
Adita dall'assicurata, la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, con giudizio 21 novembre 1997, ne accolse il gravame, annullò la decisione impugnata e retrocesse gli atti all'amministrazione per accertamenti completivi e resa di un nuovo provvedimento.
L'Ufficio AI incaricò, per il tramite dell'Ambasciata svizzera a R.________, il prof. T.________ di effettuare una perizia. Sulla base del rapporto peritale e delle annesse relazioni specialistiche, il medesimo Ufficio, sentito pure il parere del proprio servizio medico, il 9 giugno 1998 sottopose all'assicurata un progetto di decisione, in cui venne nuovamente costatato che essa non aveva più diritto ad una rendita.
Dopo aver esaminato l'ulteriore documentazione prodotta dall'interessata, con provvedimento 14 agosto 1998 l'amministrazione confermò la soppressione della prestazione assicurativa a partire dal 1° agosto 1997.
B.- G.________ deferì anche quest'ultima decisione alla competente Commissione federale di ricorso, che per giudizio 21 gennaio 2000 respinse il gravame, tutelando in tal modo il provvedimento di soppressione della rendita intera.
C.- L'assicurata, assistita dal Patronato INAPA, insorge al Tribunale federale delle assicurazioni con un ricorso di diritto amministrativo. Chiede l'annullamento della pronunzia commissionale e il ripristino della prestazione assicurativa soppressa. Produce copiosa documentazione medica.
Mentre l'Ufficio AI propone la reiezione del gravame, con riferimento a nuovo parere del proprio servizio medico, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si determina al riguardo.
Diritto :
1.- Nei considerandi del querelato giudizio la Commis-sione federale di ricorso ha già correttamente ricordato le norme di diritto disciplinanti la revisione di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, illustrando in particolare quali presupposti devono essere adempiuti perché una rendita possa essere soppressa. A detta esposizione può essere fatto riferimento.
a) È utile comunque ribadire che giusta l' art. 41 LAI se il grado di invalidità del beneficiario di una rendita subisce una modificazione che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa. Co-stituisce motivo di revisione ogni modificazione rilevante nelle circostanze di fatto suscettibili di influire sul grado d'invalidità. Al fine di accertare l'esistenza di una simile modificazione si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all'epoca del provvedimento litigioso ( DTF 109 V 265 consid. 4a, 106 V 87 consid. 1a, 105 V 30; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 con-sid. 1b).
Secondo la giurisprudenza, si può procedere alla revisione della rendita non soltanto nel caso di una modifica-zione sensibile dello stato di salute, bensì anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una mo-dificazione notevole ( DTF 113 V 275 consid. 1a e sentenze ivi citate; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 con-sid. 1b).
b) Va altresì ricordato che giusta l' art. 4 cpv. 1 LAI , l'invalidità è l'incapacità di guadagno, presunta per-manente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e che secondo l' art. 28 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto a una rendita intera se è invalido almeno al 66 2/3% e a una mezza rendita se è invalido alme-no al 50%. Per il cpv. 2 di quest'ultima norma l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
c) Vuole infine essere rilevato che, per costante giu-risprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione amministrativa deferitagli sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa venne emanata, quando si ritenga che fatti verifi-catisi ulteriormente possono imporsi quali elementi d'ac-certamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa ( DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 con-sid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).
2.- a) Il Tribunale federale delle assicurazioni può prestare adesione alle conclusioni cui sono giunti i giudici di primo grado, facendo proprio il parere del prof.
T.________ espresso al termine di un approfondito accertamento peritale che ha coinvolto specialisti di diversi settori della medicina.
Senz'altro a partire dal 1996 nell'assicurata si è manifestata un'evoluzione positiva. La fase acuta della neurosi d'ansia con depressione dell'umore è stata superata grazie anche al trattamento seguito e non le impedisce più, come nei momenti di esacerbazione, di svolgere un'attività lavorativa in misura quasi completa. Il prof. R.________, docente universitario di neuropsichiatria a R.________, chiamato a consulto dal prof. T.________, ha ritenuto equo ammettere un'inabilità lavorativa del solo 10% per l'affezione psichica, pur non escludendo una componente periodica. Complessivamente, il prof. T.________, tenendo anche conto delle valutazioni settoriali espresse dai diversi specialisti consultati, come pure della relativamente giovane età dell'assicurata e delle sue capacità attitudinali, ha concluso per un'incapacità globale al lavoro del 35% nell'attività di impacchettatrice di libri precedentemente esercitata.
Questa Corte non ha motivo di scostarsi da queste conclusioni, che appaiono documentate in modo rigoroso e puntuale, come chiaramente esposto dai giudici di primo grado.
b) Con il ricorso di diritto amministrativo l'assicurata ha prodotto diversa documentazione medica, la quale è posteriore alla data della perizia del prof. T.________ dell'aprile del 1998.
Il servizio sanitario dell'amministrazione, che ha esaminato tale nuova documentazione, segnatamente gli atti relativi alla degenza ospedaliera del settembre del 1999, il rapporto 28 febbraio 2000 del neuropsichiatra dott.
P.________ e la relazione 3 marzo 2000 del dott.
V.________, ritiene che gli interventi ginecologici del settembre del 1999 non siano invalidanti in quanto tali, così come non lo è la bronchite da fumo, stante una funzione polmonare normale.
La dott. ssa E.________ rileva tuttavia l'esacerbarsi dello stato depressivo, verosimilmente reattivo all'isterectomia praticata nel settembre del 1999. Ritiene quindi possibile una ripercussione negativa di tale stato sulla capacità lavorativa, di cui non si conosce però né l'entità né il perdurare.
Certo è che fino al momento in cui è stata pronunciata la decisione impugnata del 14 agosto 1998, data che delimita nel tempo il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (v. consid. 1c), non v'è motivo per non confermare la soppressione della rendita intera sulla scorta della valutazione proposta dal prof. T.________ e dal suo collegio peritale.
c) È tuttavia possibile, come esposto nel considerando precedente, che la situazione sia nuovamente peggiorata dopo l'intervento chirurgico del settembre del 1999.
L'assicurata avrebbe quindi la facoltà di presentare una nuova domanda di rendita. Tutto ben considerato, questa Corte ritiene opportuno ed equo considerare quanto meno il presente gravame alla stregua di una simile nuova richiesta e retrocedere quindi d'ufficio gli atti all'Ufficio AI perché disponga le necessarie indagini e si pronunci in seguito sull'eventuale peggioramento, emanando una nuova decisione suscettibile d'essere impugnata.
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
pronuncia :
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
II.L'inserto della causa è trasmesso all'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero perché proceda conformemente al considerando 2c.
III. Non si percepiscono spese giudiziarie.
IV.La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio federale
delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 20 luglio 2000
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IVa Camera:
Il Cancelliere: