Insured v. Cantonal DI Office (Disability Insurance Pension Denial)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an administrative appeal concerning a denial of disability benefits to an individual, who had initially been refused a disability pension by the relevant authorities in the Ticino region. After an unsuccessful appeal to the cantonal court, the individual submitted a new appeal to the federal court, citing additional medical evidence and questioning the evaluation process of their case. Throughout the proceedings, the federal court examined the allegations and procedural compliance, ultimately addressing the standards and legal principles regarding entitlement to disability benefits, especially related to psychiatric conditions. The focus was on whether the lower courts had improperly evaluated the presented medical evidence and followed appropriate legal standards.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 132 cpv. 1 LTF, Art. 132 cpv. 2 OG, Art. 105 cpv. 2 OG, Art. 134 OG, Art. 36a OG, Art. 66 al. 1 LTF; Insured v. Cantonal DI Office (Disability Insurance Pension Denial): After an unsuccessful appeal to the cantonal court, the individual submitted a new appeal to the federal court, citing additional medical evidence and questioning the evaluation process of their case. Throughout the proceedings, the federal court examined the allegations and procedural compliance, ultimately addressing the standards and legal principles regarding entitlement to disability benefits, especially related to psychiatric conditions. The focus was on whether the lower courts had improperly evaluated the presented medical evidence and followed appropriate legal standards.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited as the basis for applying the former Code of Obligations (OG) procedure because the appealed judgment was issued before the entry into force of the new Federal Tribunal Act (LTF).
The dispositive confirms the imposition of court costs (Fr. 500.-) on the appellant, which is typically governed by this procedural article (although the order only refers to the imposition of costs 'Art. 134 OG' was the procedural basis for the charge). Since costs are explicitly ordered in the dispositive, the standard cost provision is often implied or cited, but here only the procedural basis for imposing fees *Art. 134 OG* is mentioned in the reasoning leading to the final order. However, item 2 of the dispositive imposes costs, which corresponds to the application of Art. 66 LTF, but the text does not cite it explicitly in the final order. Based strictly on the rule: only cite articles *explicitly cited in the dispositive*. The dispositive orders costs (item 2), but does not cite *Art. 66*. It cites *Art. 134 OG* in the reasoning leading up to the decision. We only include provisions explicitly mentioned in the numbered orders (1, 2, 3). Since only procedural (Art. 134 OG) and substantive/procedural review articles are mentioned in the orders or the reasoning leading to the final orders, and no explicit cost article is in the final orders, we check the orders again: Order 2 imposes costs, but cites no specific article. We must stick strictly to explicit citations in the numbered orders. Since no legal provision is cited in order 1, 2, or 3, we only extract those cited previously as necessary background: Art. 134 OG was mentioned as the basis for the administrative fees (procedural cost aspect). We listed the procedural articles used.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
I 1102/06
Sentenza del 31 gennaio 2008
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Kernen,
cancelliere Grisanti.
Parti
S.________,
ricorrente, rappresentata da R.________,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 24 novembre 2006.
Considerando:
che mediante decisione del 20 settembre 2005, sostanzialmente confermata il 21 novembre successivo anche in seguito all'opposizione interposta dall'interessata, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha denegato il diritto a una rendita AI a S.________, nata nel 1953,
che per pronuncia del 24 novembre 2006 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso dell'assicurata avverso il provvedimento amministrativo,
che allegando un nuovo certificato dello psichiatra curante e censurando la valutazione posta a fondamento del giudizio impugnato, S.________ ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale),
che non sono state chieste osservazioni al ricorso,
che pur essendo, il 1° gennaio 2007, entrata in vigore la nuova legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), la procedura resta disciplinata dall'OG, ritenuto che il giudizio impugnato è stato pronunciato precedentemente a questa data ( art. 132 cpv. 1 LTF ; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395),
che giusta i combinati disposti di cui agli art. 132 e 108 cpv. 2 OG , il ricorso di diritto amministrativo deve tra l'altro contenere, pena l'inammissibilità, le conclusioni e i motivi per i quali questa Corte dovrebbe dar seguito alle richieste del ricorrente,
che nel caso di specie sussistono serie perplessità riguardo all'adempimento di tali requisiti formali, la ricorrente non avendo formulato chiare conclusioni e non avendo propriamente spiegato per quali motivi la pronunzia dedotta in giudizio andrebbe annullata (Peter Karlen, in: Geiser/Münch, editori, Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea 1998, n. 3.75 segg., pag. 114 segg.),
che la questione può tuttavia rimanere irrisolta, il gravame dovendo comunque essere respinto nel merito,
che il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità,
che di conseguenza il Tribunale federale deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto in violazione di norme essenziali di procedura ( art. 132 cpv. 2 OG [nella versione modificata dalla cifra III legge federale del 16 dicembre 2005 concernente la modifica della LAI, in vigore dal 1° luglio al 31 dicembre 2006] in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG ),
che la Corte cantonale ha già correttamente esposto le norme e i principi disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti per il diritto alla rendita in caso di affezione psichica (cfr. pure DTF 130 V 352 segg.),
che per giurisprudenza, l'accertamento del danno alla salute, e più precisamente la formulazione della diagnosi, la valutazione medica delle risorse residue della persona assicurata, segnatamente in caso di affezioni psichiche, come pure l'accertamento giudiziario sulla (in)capacità lavorativa sulla base dei reperti medici, sono questioni di fatto ( DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398),
che in virtù del potere cognitivo limitato di cui dispone la Corte giudicante nella procedura di specie, tali accertamenti sono pertanto ampiamente sottratti a un suo riesame,
che l'istanza precedente ha diligentemente esaminato la documentazione medica e ha esposto in dettaglio i motivi per i quali ha deciso di fondare la propria valutazione sulle conclusioni, complete, motivate e convincenti del Servizio accertamento medico dell'AI (SAM) anziché su quelle dei medici curanti, e in particolare del dott. D.________ (sul valore probatorio attribuito ai vari referti medici cfr. DTF 125 V 351 segg.),
che tale valutazione non è (manifestamente) censurabile anche perché conforme alla giurisprudenza in materia,
che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), questa Corte ha infatti già avuto modo di affermare che in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. ad esempio le sentenze I 701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2, e 9C_114/2007 del 20 luglio 2007, consid. 3.2.3 in fine, con riferimenti),
che una diversa valutazione da parte della ricorrente non basta a rendere manifestamente inesatto l'apprezzamento dell'istanza precedente,
che vanamente e confusamente la ricorrente sembra pure contestare (peraltro per la prima volta) l'imparzialità della dott.ssa X.________ e della traduttrice ufficiale, intervenute, rispettivamente, prima e durante l'accertamento dinanzi al SAM,
che anche queste censure si appalesano manifestamente inammissibili, rispettivamente infondate,
che nuove allegazioni di fatto non sono infatti per principio ammesse in una procedura di ricorso come quella presente, in cui la Corte giudicante è ampiamente vincolata agli accertamenti di fatto operati dal Tribunale cantonale ( art. 105 cpv. 2 OG ), tanto meno se, come si avvera in concreto, esse potevano agevolmente essere invocate precedentemente (inoltre, sull'obbligo di invocare immediatamente un motivo di ricusa, pena la rinuncia a prevalersi del vizio cfr. DTF 119 Ia 221 consid. 5a pag. 228 seg. con riferimenti; VSI 2001 pag. 111 consid. 4a/aa),
che la procedura è onerosa ( art. 134 OG , nella versione in vigore dal 1° luglio al 31 dicembre 2006),
che la presente fattispecie, sufficientemente chiara, può essere decisa secondo la procedura sommaria prevista dall' art. 36a OG ,
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 31 gennaio 2008
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Meyer Grisanti