Disability Insurance Appeal Dismissed for Failure to Pay Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Tribunal declared the administrative appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required CHF 500 advance on court costs, despite a formal warning; no court costs were imposed. The appellant, acting as heir of her deceased son, had challenged a lower court decision denying disability insurance benefits, but the procedural default made the appeal irreceivable. The ruling was based on the former Federal Judiciary Act provisions (arts. 135 and 150 para. 4 OG) applicable before the new Federal Tribunal Act took effect, where failure to pay the advance within the set deadline triggers dismissal of the appeal, though costs are waived in this onerous procedure.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 132 cpv. 1 LTF, Art. 134 OG, Art. 135 OG, Art. 150 cpv. 4 OG; Disability Insurance Appeal Dismissed for Failure to Pay Cost Advance: The appellant, acting as heir of her deceased son, had challenged a lower court decision denying disability insurance benefits, but the procedural default made the appeal irreceivable. The ruling was based on the former Federal Judiciary Act provisions (arts. 135 and 150 para. 4 OG) applicable before the new Federal Tribunal Act took effect, where failure to pay the advance within the set deadline triggers dismissal of the appeal, though costs are waived in this onerous procedure.
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KI-generiertBasis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the advance on costs.
Applied to implement the warning of inadmissibility for non-payment of the cost advance.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
I 1070/06{T 7}
Sentenza del 19 aprile 2007
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali U. Meyer, presidente,
Borella, Kernen,
cancelliere Grisanti.
Parti
N.________, ricorrente, erede del defunto figlio F.________,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'8 novembre 2006.
Visto in fatto e considerando in diritto che:
in data 12 dicembre 2006 N.________, in qualità di erede del defunto figlio F.________, ha presentato ricorso di diritto amministrativo avverso un giudizio 8 novembre 2006 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino in materia di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità,
pur essendo, il 1° gennaio 2007, entrata in vigore la legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF), rimane applicabile l'OG ( art. 132 cpv. 1 LTF ; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395),
essendo controverse prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità, la procedura è onerosa ( art. 134 OG , nella versione di cui alla cifra III della legge federale del 16 dicembre 2005 concernente la modifica della LAI, in vigore dal 1° luglio 2006),
con ordinanza presidenziale del 28 dicembre 2006, notificata il 30 dicembre seguente, il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha assegnato al ricorrente un termine di 14 giorni dalla notificazione dell'atto per prestare un anticipo di fr. 500.- a titolo di garanzia per le spese giudiziarie presunte, con l'avvertenza che in caso di omissione il ricorso di diritto amministrativo sarebbe stato dichiarato inammissibile,
l'interessato non ha versato l'importo richiesto,
richiamati i combinati disposti di cui agli art. 135 e 150 cpv. 4 OG , dev'essere data attuazione alla comminatoria contenuta nell'ordinanza del 28 dicembre 2006,
sebbene la procedura sia onerosa, conformemente alla prassi di questo Tribunale, dovendosi pronunciare l'irricevibilità del gravame per mancato pagamento dell'anticipo, non si percepiscono spese giudiziarie,
il Tribunale federale pronuncia:
1. Il ricorso di diritto amministrativo è irricevibile.
2. Non si percepiscono spese giudiziarie.
3. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 19 aprile 2007
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: