Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
I 103/05 KI-generiert

Italian Citizen v. Swiss Disability Insurance: Retroactive Pension Limitation

Geschäftsnummer I 103/05
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who sought a full disability pension from the Swiss social insurance system, claiming that his inability to work due to health issues began in 1995. Despite being recognized as disabled with a significant incapacity to earn, the individual's claim for pension payments was limited to a twelve-month period prior to his application submitted in December 2001. He appealed the decision, arguing that his physical and mental health issues, along with those of his wife, hindered his ability to timely submit his claim. However, the higher authorities determined that he did not meet the criteria for receiving retroactive payments beyond the stipulated twelve months. The case centers on the interpretation of legal provisions regarding entitlement to benefits and the requirements for retroactive claims in the context of social insurance law.

Legislator-Regeste

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Art. 48 cpv. 2 prima, Art. 1 cpv. 1 Allegato II, Art. 48 cpv. 1 LAI, Art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC, Art. 8 ALC, Art. 64 LTF; Italian Citizen v. Swiss Disability Insurance: Retroactive Pension Limitation: Despite being recognized as disabled with a significant incapacity to earn, the individual's claim for pension payments was limited to a twelve-month period prior to his application submitted in December 2001. He appealed the decision, arguing that his physical and mental health issues, along with those of his wife, hindered his ability to timely submit his claim. However, the higher authorities determined that he did not meet the criteria for receiving retroactive payments beyond the stipulated twelve months. The case centers on the interpretation of legal provisions regarding entitlement to benefits and the requirements for retroactive claims in the context of social insurance law.

Schlagwörter

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rückwirkende Rentenzusprache Beginn der Invalidität Zahlung der Leistungen Höhere Gewalt chronische Krankheit Eingliederungsmassnahme in der Sozialversicherung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC

Cited alongside Art. 8 ALC as context for the legal framework resulting from the Free Movement of Persons Agreement.

Art. 8 ALC

Cited in the reasoning as part of the legal basis for social security competence, but its main ground application is secondary to Art. 48 LAI regarding the core dispute.

Art. 64 LTF

Not explicitly cited in the dispositive.

Art. 66 al. 1 LTF

Not explicitly cited in the dispositive. The dispositive only mentions that no court costs are perceived ('Non si percepiscono spese giudiziarie.').

Art. 90 LTF

Not explicitly cited in the dispositive.

Art. 93 BGG

Not explicitly cited in the dispositive, and this decision predates the BGG/LTF transition for this specific jurisdiction's indexing style, but the rule is to look only at the final orders.

Art. 93 LTF

This provision is not cited in the dispositve (orders 1, 2, 3). (Note: Although the user provided a mix of LTF/BGG and earlier jurisprudence codes, only explicit citations in the final orders count. Based on the provided text, no article from LTF/BGG appears in orders 1, 2, or 3, other than potentially implied procedural rules not explicitly named.)

Art. 48 cpv. 2 LAI

The article establishes the condition under which the applicant could claim payment for more than the twelve months preceding the application, which was the central issue in the appeal.

Art. 48 cpv. 1 LAI

The overall limitation period for claiming unpaid benefits, referred to by the lower court in its reasoning, was applied as context for the decision based on Art. 48 cpv. 2 LAI.

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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Corte delle assicurazioni sociali

del Tribunale federale

Causa

{T 7}

I 103/05

Sentenza del 2 maggio 2005

IIa Camera

Composizione

Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Schäuble, cancelliere

Parti

S.________, Italia, ricorrente,

contro

Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente

Istanza precedente

Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna

(Giudizio del 21 dicembre 2004)

Visto in fatto e considerando in diritto che:

limitando l'inizio del diritto alla prestazione agli ultimi dodici mesi precedenti la domanda presentata il 21 dicembre 2001, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 48 cpv. 2 prima frase LAI, mediante decisioni su opposizione del 12 luglio 2004 e con effetto dal 1° dicembre 2000, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI) ha assegnato a S.________, cittadino italiano nato nel 1944, oltre alle rendite completive per i familiari, una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (per un'incapacità di guadagno del 70%) a dipendenza di una inabilità lavorativa subentrata nel mese di gennaio 1995 e addebitabile a vasculopatia cerebrale, ipertensione arteriosa e poliartrosi ad incidenza funzionale,

postulando l'erogazione della rendita già a partire dal 1995, anno d'inizio dell'inabilità al lavoro, l'assicurato ha deferito i provvedimenti amministrativi alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, la quale, per pronuncia del 21 dicembre 2004, ne ha respinto il gravame,

a mente del primo giudice non erano dati in concreto i presupposti eccezionali per pagare le prestazioni arretrate per un periodo anteriore ai dodici mesi precedenti la richiesta, ai sensi dell'art. 48 cpv. 2 seconda frase LAI,

S.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale ripropone la domanda di prima sede facendo valere che le proprie condizioni fisiche e psichiche, come pure quelle della moglie, erano tali da ridurre sensibilmente le capacità necessarie allo svolgimento delle normali incombenze quotidiane sin dal 1995 e pertanto incidevano negativamente sulla possibilità di espletare tempestivamente le pratiche occorrenti all'inoltro della richiesta di prestazioni presso gli uffici competenti,

l'UAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi,

nei considerandi dell'impugnata pronuncia, il primo giudice ha già ricordato le norme del diritto svizzero - per principio applicabile nel caso di specie anche in seguito all'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), l'Accordo avendo lasciato immutata la competenza degli Stati contraenti di definire i propri sistemi di sicurezza sociale ( art. 8 ALC in relazione con l' art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC e la sua Sezione A) - che disciplinano il ricupero di prestazioni da parte degli assicurati,

a tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione non senza tuttavia soggiungere che, per giurisprudenza, in caso di modifica delle basi legali e salvo regolamentazione transitoria contraria, il giudice delle assicurazioni sociali applica le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche ( DTF 129 V 4 consid. 1.2, 398 consid. 1.1 e i riferimenti),

come già illustrato dall'autorità giudiziaria commissionale, giusta l' art. 48 cpv. 1 LAI , nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2002, il diritto al pagamento di prestazioni non riscosse si estingue in cinque anni dalla fine del mese per il quale la prestazione era dovuta,

il cpv. 2 di tale norma (sempre nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002) prevede tuttavia che se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta (prima frase),

per la seconda frase del medesimo capoverso, esse sono assegnate per un tempo anteriore se l'assicurato non poteva conoscere i fatti motivanti il diritto e presenta la richiesta entro dodici mesi da quando ne ha avuto conoscenza,

in concreto è pacifico e incontestato che il ricorrente sia invalido in misura tale da giustificare un ipotetico diritto a rendita intera con effetto dal 1996,

controversa è invece la questione di sapere se, essendosi annunciato all'assicurazione svizzera per l'invalidità più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto a tale rendita, egli possa pretendere il versamento della prestazione anche per il periodo anteriore ai dodici mesi precedenti la domanda depositata il 21 dicembre 2001,

secondo i principi giurisprudenziali correttamente esposti dall'autorità giudiziaria commissionale, un pagamento retroattivo della rendita ai sensi dell'art. 48 cpv. 2 seconda frase LAI può venir ammesso solo in modo restrittivo,

la normativa si applica, segnatamente, qualora l'assicurato sia stato impedito di agire per causa di forza maggiore ( DTF 102 V 112 ), oppure quando egli sia affetto da una malattia mentale vera e propria, per esempio da una schizofrenia ( DTF 108 V 226 ), o non disponga della facoltà d'intendere e di volere (sentenze K. del 29 marzo 2001, I 71/00, e V. del 16 marzo 2000, I 149/99; cfr. pure RDAT 2003 I no. 71 pag. 277),

il primo giudice ha rettamente constatato che nessuna di queste ipotesi era realizzata nella fattispecie e che l'assicurato, pur soffrendo indubbiamente di patologie non insignificanti, sarebbe stato, dal profilo medico, senz'altro in grado di perlomeno incaricare una terza persona di far valere i propri diritti nei confronti dell'assicurazione svizzera per l'invalidità,

non va inoltre dimenticato che il ricorrente aveva in un uno scritto all'amministrazione del 2 novembre 2002 spontaneamente asserito di non avere presentato la domanda anteriormente per ignoranza del proprio diritto a una rendita AI, ignoranza, questa, che purtroppo esclude la possibilità di beneficiare dei vantaggi previsti dall'art. 48 cpv. 2 seconda frase LAI ( DTF 102 V 115 consid. 2a in fine),

dato quanto precede e visto che nel ricorso di diritto amministrativo non si adducono argomenti atti a stravolgere le conclusioni dell'autorità di primo grado, il giudizio commissionale querelato non può che essere tutelato,

il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2. Non si percepiscono spese giudiziarie.

3. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, alla Cassa svizzera di compensazione e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 2 maggio 2005

In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: