Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
H 416/01 KI-generiert

Italian National v. Swiss Compensation Fund Regarding Pension Contribution Transfer

Geschäftsnummer H 416/01
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an Italian citizen who requested the transfer of Swiss social security contributions to the Italian system after having received invalidity benefits from the Swiss system for a limited period. The Swiss compensation office denied the request, citing that the individual had already benefited from invalidity payments, which disqualified them from transferring their contributions according to the applicable bilateral agreements. The applicant appealed this decision, arguing that the temporary nature of the benefits should not impact their eligibility for transfer. However, both the compensation office and the Federal Commission for Recourse upheld the denial, stating that any prior benefit received from the Swiss invalidity insurance would prevent the transfer of contributions.

Legislator-Regeste

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Art. 4 LAI, Art. 29 cpv. 1 LAI, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Italian National v. Swiss Compensation Fund Regarding Pension Contribution Transfer: The Swiss compensation office denied the request, citing that the individual had already benefited from invalidity payments, which disqualified them from transferring their contributions according to the applicable bilateral agreements. The applicant appealed this decision, arguing that the temporary nature of the benefits should not impact their eligibility for transfer. However, both the compensation office and the Federal Commission for Recourse upheld the denial, stating that any prior benefit received from the Swiss invalidity insurance would prevent the transfer of contributions.

Schlagwörter

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Vorsorgebeiträge Versicherungsleistung der Sozialversicherung Soziale Transfertleistungen Entschädigung für Invalidität Altersversicherung Sozialversicherungsabkommen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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DTF 114 V 10
le disposizioni finali; DTF 114 V 10 consid.
DTF 114 V 12
969; DTF 114 V 12 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF

While not explicitly cited in this specific dispositive (which relates to the former Federal Social Insurance Court), the costs provision is the direct equivalent citation for the procedural outcome.

Art. 64 LTF

Although implicit in order 2 regarding the waiver of court fees for the litigant, the text specifically states 'Non si percepiscono spese giudiziarie'. The power to waive costs is derived procedurally, and since the decision does not cite a specific article for the waiver itself, only the costs order (implied procedural rule) is listed.

Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive, the waiver of court fees implies a procedural rule regarding costs application.

Art. 29 cpv. 1 LAI

Cited in the reasoning to define the start of the right to a disability pension, but not explicitly in the final operative orders (dispositive).

Art. 4 LAI

Cited in the reasoning to define disability, but not explicitly in the final operative orders (dispositive).

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Volltext

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Corte delle assicurazioni sociali

del Tribunale federale

Causa

{T 7}

H 416/01

Sentenza del 3 settembre 2002

IIIa Camera

Composizione

Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Kernen; Grisanti, cancelliere

Parti

C.________, Italia, ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente

Istanza precedente

Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna

(Giudizio del 21 novembre 2001)

Ritenuto in fatto e considerando in diritto che:

con atto del 27 ottobre 2000, C.________, cittadino italiano nato il 16 novembre 1939, ha presentato una domanda di trasferimento all'assicurazione sociale italiana dei contributi versati a quella svizzera;

mediante decisione del 18 giugno 2001, la Cassa svizzera di compensazione ha respinto la richiesta per il fatto che l'interessato, essendo stato posto al beneficio di una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità per il periodo dal 1° agosto 1975 al 31 marzo 1976, aveva già percepito prestazioni AI;

adita dall'assicurato, la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, per pronuncia 21 novembre 2001, ne ha respinto il gravame, confermando la tesi dell'amministrazione;

C.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, postulando l'annullamento della pronuncia commissionale e del provvedimento amministrativo;

la Cassa propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi;

il ricorrente sostiene in sostanza che "l'indennità temporanea di malattia" ottenuta nel periodo di tempo limitato succitato non configurerebbe una prestazione d'invalidità ai sensi delle norme convenzionali italo-svizzere in materia e non costituirebbe un impedimento al trasferimento dei contributi;

giusta l'art. 1, primo paragrafo, dell'Accordo aggiuntivo del 4 luglio 1969 alla Convenzione italo-svizzera del 14 dicembre 1962 relativa alla sicurezza sociale (RS 0.831.109.454.21), applicabile in concreto, i cittadini italiani hanno la facoltà, in deroga alle disposizioni dell'art. 7 della Convenzione, di chiedere, al verificarsi dell'evento assicurato in caso di vecchiaia secondo la legislazione italiana, il trasferimento alle assicurazioni italiane dei contributi versati da loro stessi e dai loro datori di lavoro all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, in base ai quali non abbiano ancora beneficiato di alcuna prestazione, a condizione tuttavia che essi abbiano lasciato la Svizzera per stabilirsi definitivamente in Italia o in un terzo paese;

nella versione francese - facente ugualmente fede al pari di quella italiana, essendo l'Accordo stato redatto in duplice esemplare, in lingua italiana e francese (cfr. le disposizioni finali; DTF 114 V 10 consid. 1b) - la stessa norma dispone che "Les ressortissants italiens ont la faculté, en dérogation aux dispositions de l'art. 7 de la Convention, de demander, lors de la réalisation de l'événement assuré en cas de vieillesse selon la législation italienne, le tansfert aux assurances sociales italiennes des cotisations versées par eux-mêmes et leurs employeurs à l'assurance-vieillesse et survivants suisse lorsqu'ils n'ont encore bénéficié d'aucune prestation de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, suisse...";

dello stesso tenore del testo francese risulta essere quello tedesco, configurante comunque una semplice traduzione, il quale stabilisce che "Italienische Staatsangehörige können in Abweichung von Art. 7 des Abkommens verlangen, dass bei Eintritt des Versicherungsfalles des Alters nach der italienischen Gesetzgebung die von ihnen und ihren Arbeitgebern an die schweizerische Alters- und Hinterlassenenversicherung entrichteten Beiträge an die italienische Sozialversicherung überwiesen werden, sofern ihnen noch keine Leistungen der schweizerischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung gewährt worden sind ...";

nel Messaggio del 5 novembre 1969 con cui il Consiglio federale ha accompagnato il testo dell'Accordo aggiuntivo sottoposto alle Camere federali, al capitolo "Trasferimento all'assicurazione italiana dei contributi AVS pagati da cittadini italiani" si legge, nelle tre lingue ufficiali, che "E' inoltre richiesto che, fino alla data del trasferimento, non sia stata fornita nessuna prestazione in base a contributi pagati all'AVS e all'AI svizzere" (FF 1969 vol. II pag. 969; cfr. DTF 114 V 12 consid. 2);

in base ad un'interpretazione grammaticale e storica - che traspare dai materiali legislativi - della norma convenzionale si evince chiaramente che l'erogazione di una prestazione dell'assicurazione per l'invalidità osta all'accoglimento di una domanda di trasferimento dei contributi dall'assicurazione sociale svizzera a quella italiana;

giusta l' art. 4 LAI , l'invalidità è l'incapacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio;

secondo l' art. 29 cpv. 1 LAI , il diritto alla rendita d'invalidità nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40 per cento (lett. a) oppure è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media (lett. b);

in concreto non sussiste dubbio alcuno sul fatto che l'erogazione della rendita intera, stabilita in data 1° febbraio 1977 dalla Cassa di compensazione Wirte di Aarau sulla base dei contributi versati dal ricorrente, configuri una prestazione dell'assicurazione per l'invalidità;

né si giustifica di ravvisare un'eccezione all'applicazione della norma convenzionale in materia per il solo fatto che la prestazione in questione sia stata assegnata per un periodo di tempo limitato di otto mesi, la volontà del legislatore essendo manifestamente di permettere il trasferimento dei contributi alla sola condizione che, fino alla data del trasferimento, non sia stata fornita nessuna prestazione in base a contributi pagati all'AVS e all'AI svizzere (FF 1969 vol. II pag. 969; DTF 114 V 12 consid. 2);

per quanto precede, la pronuncia commissionale e la decisione amministrativa vanno confermate;

pur essendo la fattispecie onerosa, nella fattispecie si può eccezionalmente, date le circostanze, dispensare l'interessato dall'onere delle spese processuali;

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2. Non si percepiscono spese giudiziarie.

3. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 3 settembre 2002

In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: