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H 247/01 KI-generiert

The case involves a dispute regarding the treatment of an Italian national who challenged a decision by a Swiss social security authority concerning the transfer of contributions made during his employment in Switzerland to an Italian pension fund

Geschäftsnummer H 247/01
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute regarding the treatment of an Italian national who challenged a decision by a Swiss social security authority concerning the transfer of contributions made during his employment in Switzerland to an Italian pension fund. The claim was that the applicant should have been credited for contributions during a specific period when he worked as a minor, arguing that Swiss law discriminated against him compared to Swiss minors working in Italy, who would have contributions recognized from the age of 15. The relevant Swiss legislative framework stipulates an exemption from contributions for minors until the end of the calendar year in which they turn 17, leading to the dismissal of the applicant's claims of unequal treatment.

Legislator-Regeste

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Art. 29 cpv. 2 Cost, Art. 191 Cost, Art. 3 cpv. 2 lett. a LAVS, Art. 36a OG; The case involves a dispute regarding the treatment of an Italian national who challenged a decision by a Swiss social security authority concerning the transfer of contributions made during his employment in Switzerland to an Italian pension fund: The claim was that the applicant should have been credited for contributions during a specific period when he worked as a minor, arguing that Swiss law discriminated against him compared to Swiss minors working in Italy, who would have contributions recognized from the age of 15. The relevant Swiss legislative framework stipulates an exemption from contributions for minors until the end of the calendar year in which they turn 17, leading to the dismissal of the applicant's claims of unequal treatment.

Schlagwörter

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Sozialversicherungsbeiträge Altersversicherung Beitragsüberweisung Fremdes Recht sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit Beitragsbefreiung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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DTF 125 I 4
è in particolare violato se atti legislativi praticano delle distinzioni inammissibili, che non trovano cioè corrispondenza alcuna nelle diversità delle fattispecie che la disciplina vuole regolare ( DTF 125 I 4 consid.
DTF 115 Ia 85
Property Owners' Right to Substantive Constitutional Review in Land-Use Plan Revision
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Volltext

[AZA 0]

H 247/01 Ws

IVa Camera

composta dei giudici federali Borella, Presidente, Rüedi e

Kernen; Grisanti, cancelliere

Sentenza del 23 ottobre 2001

nella causa

B._________, Italia, ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione, Avenue Edmond-Vaucher 18, Ginevra, opponente,

e

Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna

Ritenuto in fatto e considerando in diritto che:

con pronunzia 20 giugno 2001 la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero ha respinto il gravame interposto da B.________, nato il 1° luglio 1952, avverso la decisione 29 agosto 2000 della Cassa svizzera di compensazione, con la quale questa, su domanda dell'interessato, aveva disposto il trasferimento all'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS) di P.________ dei contributi versati all'assicurazione svizzera per la vecchiaia durante il periodo in cui il richiedente aveva lavorato nel nostro Paese, per un importo pari a fr. 210.-,

il giudice commissionale, respingendo in particolare la tesi secondo cui sarebbero stati versati contributi anche dal 14 giugno 1969 al 25 settembre 1969, periodo durante il quale l'interessato aveva prestato lavoro presso il Grand Hotel X.________, ha rilevato che il menzionato, all'epoca dei fatti ancora diciassettenne, per la legislazione svizzera applicabile in materia non sottostava all'obbligo di pagare i contributi, dal momento che la normativa in questione prevedeva un'esenzione per gli adolescenti esercitanti un'attività lucrativa fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 17 anni,

B.________, deferendo il giudizio di primo grado al Tribunale federale delle assicurazioni, fa valere una disparità di trattamento che colpirebbe i minorenni di cittadinanza italiana che prestano servizio presso un datore di lavoro elvetico rispetto alla situazione valevole per i colleghi svizzeri di pari età che dovessero essere alle dipendenze di un datore di lavoro italiano, ritenuto come per questi verrebbero versati contributi già a partire dall'età di 15 anni,

per costante giurisprudenza, il principio dell'uguaglianza ancorato nell' art. 29 cpv. 2 Cost. è in particolare violato se atti legislativi praticano delle distinzioni inammissibili, che non trovano cioè corrispondenza alcuna nelle diversità delle fattispecie che la disciplina vuole regolare ( DTF 125 I 4 consid. 2b/aa, 178 consid. 6b, 125 II 345 consid. 10b, 124 I 299 consid. 3b, 124 V 14 consid. 2a)

il divieto di disparità di trattamento, sanzionabile solo in rapporto all'operato della stessa autorità ( DTF 115 Ia 85 ), non osta a una diversa regolamentazione della medesima fattispecie da parte di differenti ordinamenti giuridici autonomi,

ad ogni modo, giusta l' art. 191 Cost. , il Tribunale federale delle assicurazioni è tenuto ad applicare in ogni caso le leggi federali,

nel caso di specie, non può essere di alcun rilievo il fatto che il diritto italiano o comunitario europeo, non vincolanti per il nostro Paese, stabiliscano un limite di età determinante differente per quanto concerne l'obbligo contributivo,

di tutta evidenza, comunque, la normativa svizzera in contestazione, applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 4 della Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 - secondo cui fa stato la legislazione della parte contraente sul cui territorio viene esercitata l'attività determinante ai fini dell'assicurazione -, non crea alcuna disparità di trattamento, non praticando l' art. 3 cpv. 2 lett. a LAVS distinzioni di sorta a dipendenza di quella che è la cittadinanza dei lavoratori adolescenti,

per quanto esposto, il gravame interposto si appalesa manifestamente infondato,

il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata dell' art. 36a OG ,

pronuncia :

I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

II.Non si percepiscono spese giudiziarie.

III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio

federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 23 ottobre 2001

In nome del

Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IVa Camera :

Il Cancelliere :