Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
H 223/06 KI-generiert

Former Board Member Denied Revision of Unpaid Social Security Liability Due to Untimely Discovery of Alleged Pre-Existing Facts

Geschäftsnummer H 223/06
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an administrative appeal concerning the denial of a request for revision by a compensation fund, which sought to recover unpaid contributions from the board members of a company that had been dissolved. The compensation fund initially identified a financial loss due to the non-payment of contributions by the company and pursued claims against the board members. Following the rejection of a revision request based on new purported facts regarding employee salaries and employment status, the relevant court upheld the compensation fund's decision. The appellant submitted further evidence to support the claim that previous testimonies were incorrect, but the court found that the appellant had not exercised adequate diligence in verifying employment details during earlier proceedings. Ultimately, the court confirmed that the reasons presented did not constitute new evidence warranting a revision, and the appeal was dismissed, resulting in the appellant bearing the legal costs.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 132 cpv. 1 LTF, Art. 132 OG, Art. 53 cpv. 1 LPGA, Art. 61 lett. i LPGA, Art. 137 lett. b OG, Art. 716a cpv. 1 cifra; Former Board Member Denied Revision of Unpaid Social Security Liability Due to Untimely Discovery of Alleged Pre-Existing Facts: The compensation fund initially identified a financial loss due to the non-payment of contributions by the company and pursued claims against the board members. Following the rejection of a revision request based on new purported facts regarding employee salaries and employment status, the relevant court upheld the compensation fund's decision. The appellant submitted further evidence to support the claim that previous testimonies were incorrect, but the court found that the appellant had not exercised adequate diligence in verifying employment details during earlier proceedings. Ultimately, the court confirmed that the reasons presented did not constitute new evidence warranting a revision, and the appeal was dismissed, resulting in the appellant bearing the legal costs.

Schlagwörter

KI-generiert
sozialversicherungsrechtliche Haftung Lohnrückstand Beitragsschuld Beitragsforderung Originalwerk falsche Erklärung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 132 cpv. 1 LTF
Cited to explain that the Old Code of Procedure (OG) remains applicable because the challenged decision was rendered before the entry into force of the new Federal Supreme Court Act (LTF).
Art. 132 OG
Poiché il giudizio impugnato è stato pronunciato precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG ( art. 132 cpv.
Art. 53 cpv. 1 LPGA
Cited as the general legal basis for the revision (reconsideration) of final administrative decisions based on new facts or evidence.
Art. 61 lett. i LPGA
Cited as a reference point regarding the standard of 'new facts' in the context of revising cantonal judgments.
Art. 137 lett. b OG
i LPGA ) o di revisione di una sentenza federale fondata sull' art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag.
Art. 716a cpv. 1 cifra
Così, rettamente egli ha osservato che se il ricorrente avesse fatto uso della necessaria diligenza incombentegli in virtù dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO (obbligo inalienabile di vigilanza sulle persone incaricate della gestione [cfr.
Art. 52 LAVS
Cited in passing when discussing the non-promotion of criminal proceedings concerning alleged fraudulent behavior by employees.
Art. 29 cpv. 2 Cost
Cited to confirm that the appellant's right to be heard was not violated by the lower court's omission of witness testimony.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 29 cpv. 2 Cost.

Cited to confirm that the appellant's right to be heard was not violated by the lower court's omission of witness testimony.

art. 132 cpv. 1 LTF

Cited to explain that the Old Code of Procedure (OG) remains applicable because the challenged decision was rendered before the entry into force of the new Federal Supreme Court Act (LTF).

art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO

Cited to substantiate the expected duty of diligence incumbent on the appellant as a corporate officer, relevant to assessing whether facts were 'new' or discoverable earlier.

art. 69 cpv. 2 PCF

Cited in the context of the discretionary allocation of costs among co-appellants and other parties, in connection with Art. 135 and 40 OG.

art. 53 cpv. 1 LPGA

Cited as the general legal basis for the revision (reconsideration) of final administrative decisions based on new facts or evidence.

art. 53 cpv. 2 LPGA

Cited when rejecting the appellant's attempt to invoke a ground for reconsideration of the original compensation decision.

art. 61 lett. i LPGA

Cited as a reference point regarding the standard of 'new facts' in the context of revising cantonal judgments.

art. 52 LAVS

Cited in passing when discussing the non-promotion of criminal proceedings concerning alleged fraudulent behavior by employees.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 7}

H 223/06

Sentenza del 17 gennaio 2008

II Corte di diritto sociale

Composizione

Giudici federali U. Meyer, Presidente,

Borella, Kernen,

cancelliere Grisanti.

Parti

M.________,

ricorrente, rappresentato dall'avv. Cristina Keller,

Palazzo Polti, 6537 Grono,

contro

Cassa di compensazione del Cantone Ticino,

via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,

ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 21 novembre 2006.

Fatti:

A. A.a Mediante separate decisioni del 4 luglio 2003, la Cassa di compensazione del Cantone Ticino, constatato di avere subito un danno di fr. 29'947.10 a seguito del mancato pagamento di contributi paritetici per gli anni 2000 - giugno 2002 da parte della società X.________ SA, radiata il 1° luglio 2003, ne ha chiesto il risarcimento solidale agli organi formali B.________ (a quest'ultimo solo per gli anni 2000-2001, limitatamente all'importo di fr. 12'235.45), G.________, M.________ e T.________ (rispettivamente, presidente e membri del consiglio di amministrazione). Il provvedimento, inizialmente impugnato dal solo M.________, che però ha poi ritirato l'opposizione, è cresciuto in giudicato. La procedura esecutiva successivamente avviata dalla Cassa è sfociata nell'emissione di attestati di carenza di beni a carico di B.________, G.________ e T.________.

A.b L'8 febbraio 2005 G.________, M.________ e T.________ hanno presentato una domanda di revisione, precisata il 22 marzo seguente e corredata da una dichiarazione 10 marzo 2005 di B.________, secondo cui i salari a suo tempo notificati non coinciderebbero con quelli effettivamente versati, l'unica dipendente fissa ("einzige feste Angestellte") della società essendo in realtà stata, per il periodo 1° settembre 2000 - primavera 2001, N.________, che avrebbe svolto l'attività di cameriera presso il Ristorante Y.________, gestito dalla società, mentre che B.________ medesimo, D.________ e J.________ (già direttore della società), contrariamente a quanto notificato a suo tempo, non sarebbero mai stati dipendenti della stessa.

A.c Con decisione del 27 dicembre 2005, sostanzialmente confermata il 28 marzo successivo anche in seguito all'opposizione interposta dall'avv. Yves Flückiger per conto degli interessati, la Cassa ha respinto la domanda di revisione osservando in particolare che gli istanti, usando l'attenzione da loro ragionevolmente esigibile quali organi formali della società, avrebbero avuto la possibilità di avvedersi della reale situazione e addurre il nuovo fatto già nell'ambito delle precedenti procedure ordinarie.

B. Adito dagli interessati con il patrocinio dell'avv. Flückiger, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il gravame e confermato l'operato dell'amministrazione (pronuncia del 21 novembre 2006).

C. Rappresentato dall'avv. Cristina Keller, M.________ ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), al quale, protestate spese e ripetibili, chiede l'annullamento del giudizio cantonale e l'accoglimento dell'istanza di revisione. Con il ricorso ha pure prodotto tre dichiarazioni di B.________, D.________ e J.________ a conferma del fatto che questi ultimi non sarebbero mai stati alle dipendenze della società radiata e non avrebbero di conseguenza mai percepito alcun salario. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.

Mentre l'avv. Flückiger, in rappresentanza di G.________ e di T.________, facendo notare gli illeciti commessi da B.________, D.________ e J.________ a danno della società, propone l'accoglimento del gravame, la Cassa ne postula la reiezione. Per parte sua, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1. La legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1205, 1241). Poiché il giudizio impugnato è stato pronunciato precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG ( art. 132 cpv. 1 LTF ; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395).

2. Trattandosi di una lite avente per oggetto la revoca, per via di riconsiderazione o revisione processuale, di una decisione in materia di contributi cresciuta in giudicato, il potere cognitivo di questa Corte deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso di potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto o avvenuto violando norme essenziali di procedura ( art. 132 OG in relazione agli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG ).

3. Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità giudiziaria cantonale ha già esposto le norme e i principi disciplinanti la materia. A tale esposizione può di conseguenza essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza tuttavia rammentare che le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato possono (e devono) essere sottoposte a revisione se vengono scoperti successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza ( art. 53 cpv. 1 LPGA ). È quindi utile ribadire che per giurisprudenza la nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa ( art. 53 cpv. 1 LPGA ), di revisione di un giudizio cantonale ( art. 61 lett. i LPGA ) o di revisione di una sentenza federale fondata sull' art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62, consid. 2.2 [I 642/04]).

4.

4.1 Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione ( DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 322; 118 II 199 consid. 5 pag. 205; 110 V 138 consid. 2 pag. 141 con riferimenti; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a discapito del richiedente ( DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento.

4.2 Giustamente il primo giudice, confermando l'operato dell'amministrazione, ha negato alle circostanze fatte valere in sede di revisione la qualifica di fatti nuovi ai sensi della giurisprudenza. Così, rettamente egli ha osservato che se il ricorrente avesse fatto uso della necessaria diligenza incombentegli in virtù dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO (obbligo inalienabile di vigilanza sulle persone incaricate della gestione [cfr. ad esempio la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 68/05 del 16 maggio 2006, consid. 4.1), lo stesso avrebbe potuto e dovuto rendersi conto che la società, che gestiva un ristorante, aveva alle proprie dipendenze solo una persona anziché le quattro annunciate alla Cassa. In tali condizioni, l'interessato sarebbe anche stato in grado di invocare il fatto in via ordinaria.

4.3 Il ricorrente non può contestare la valutazione del primo giudice sostenendo che il fatto nuovo (le false dichiarazioni degli stipendi) sarebbe venuto alla luce soltanto in seguito alle ammissioni di B.________, D.________ e J.________. Per quanto detto, i fatti invocati, preesistenti, avrebbero infatti potuto essere tempestivamente verificati e allegati in via ordinaria se l'interessato avesse fatto uso della diligenza richiesta dal caso. Le dichiarazioni cui accenna l'insorgente sono pertanto tutt'al più "nuovi" mezzi di prova che però, per quanto esposto, non sono atti a comprovare fatti nuovi giustificanti una revisione né fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che non avevano potuto venir provati ( DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). In tali condizioni, visto anche l'esito del giudizio, non occorre disquisire ulteriormente sulla (parziale) (in)ammissibilità e fedefacenza delle dichiarazioni prodotte in questa sede.

4.4 Nulla muta a tale conclusione l'asserito agire truffaldino da parte dei tre "fantomatici" dipendenti della società. A prescindere dal fatto che un procedimento penale a perseguimento dei fatti invocati non risulta essere mai stato promosso (sugli effetti di un tale procedimento ai fini della procedura di risarcimento danni ai sensi dell' art. 52 LAVS cfr. RDAT 2003 II n. 60 pag. 241, consid. 2.6 [H 393/01]), si osserva che, per quanto accertato in maniera sostenibile dall'autorità giudiziaria cantonale, il ricorrente non sarebbe comunque stato impedito nella (agevole) verifica, in realtà mai debitamente avvenuta, dell'effettiva presenza del personale annunciato. Anche per questi motivi, non occorre(va) esaminare ulteriormente la veridicità delle affermazioni prodotte in sede di revisione. Di conseguenza, il fatto che il primo giudice, prevalendosi di un ammissibile apprezzamento anticipato delle prove, non abbia proceduto all'audizione testimoniale di B.________, ritenuta (giustamente) non di rilievo per l'esito del processo ( DTF 131 I 153 consid. 3 pag. 157; 124 I 208 consid. 4a pag. 211; 122 II 464 consid. 4a pag. 469), non costituisce una violazione del diritto di essere sentito ( art. 29 cpv. 2 Cost. ) del ricorrente (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b).

4.5 Senza incorrere in un accertamento manifestamente inesatto o in una violazione del diritto federale, il primo giudice poteva di conseguenza rettamente respingere l'istanza di revisione.

5. Per il resto, vanamente il ricorrente cerca di invocare un motivo di riconsiderazione della decisione originaria di risarcimento ( art. 53 cpv. 2 LPGA ). Indipendentemente dal fatto che la decisione in questione possa o meno essere considerata manifestamente errata, come lo pretende l'insorgente, l'amministrazione non sarebbe infatti comunque tenuta a riconsiderarla. Essa ha infatti unicamente la facoltà di procedere a un simile riesame nella misura in cui sono soddisfatte determinate condizioni; per contro né l'assicurato né il giudice possono obbligarla a un tale passo (cfr. ad esempio la sentenza I 309/06 del 20 aprile 2007, consid. 3). Nulla d'illecito può pertanto essere ravvisato nell'atteggiamento della Cassa.

6. La procedura è onerosa ( art. 134 OG a contrario, nella versione in vigore dal 1° luglio al 31 dicembre 2006). Le spese, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere poste a carico del ricorrente (art. 135 in relazione con l' art. 156 cpv. 1 OG ). Per contro, viste le circostanze del caso, e segnatamente il minore interesse finanziario dei cointeressati rispetto a quello del ricorrente (nei confronti di G.________ e di T.________ sono infatti stati emessi degli attestati di carenza di beni), che con ogni verosimiglianza li ha fatti desistere da un'impugnazione personale del giudizio cantonale, non si giustifica di addossare loro parte delle spese giudiziarie (art. 69 cpv. 2 PCF in relazione con gli art. 135 e 40 OG ; DTF 127 V 107 consid. 6b pag. 111; cfr. pure RCC 1986 pag. 347 consid. 4a e la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 83/04 del 23 giugno 2005, consid. 5.2).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2. Le spese giudiziarie di fr. 2000.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali nonché a G.________ e a T.________.

Lucerna, 17 gennaio 2008

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti